...................................CONDIZIONI GENERALI UNIFICATE
...................................IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2002
VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI INTER-ASSOCIATIVI
101 PER FRUMENTO TENERO
102 PER FRUMENTO DURO
103 PER GRANOTURCO
104 PER ORZO - AVENA - SEGALE - TRITICALE
- ED ALTRI CEREALI MINORI
105 PER SORGO
106 PER MELASSI
107 PER POLPE DI BARBABIETOLE
110 PER RISI E ROTTURE DI RISO
110-BIS PER RISI LAVORATI PARBOILED
121 PER FARINE DI FRUMENTO TENERO
122 PER FARINE DI FRUMENTO DURO
129 PER FARINE DI ERBA MEDICA DISIDRATATA
- FIENI ESSICCATI - PAGLIA DI CEREALI
131 PER SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEL
FRUMENTO TENERO E DURO
132 PER SEMI DI SOIA
133 PER GERME DI GRANOTURCO - VINACCIOLI
SECCHI - SEMI DI POMODORO
135 PER SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI
136 PER PANELLI, FARINE D'ESTRAZIONE DI SEMI
E FRUTTI OLEOSI, ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI
DI
ORIGINE VEGETALE
138 PER GRASSI ANIMALI USO ZOOTECNICO
*****************************************************************************************************
Premesse
- Ogni consegna deve considerarsi come contratto
separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta
"salvo visita", dovrà essere sempre
ed in ogni caso ritirata dal compratore.
- Se non diversamente specificato, i termini
di tempo sono espressi in giorni lavorativi,
ad eccezione del pagamento per il quale s'intendono
consecutivi.
- Si considerano giorni lavorativi i giorni
feriali, ad eccezione del sabato, del 24
e del 31 dicembre.
- Sono, inoltre, considerati festivi i giorni
dichiarati tali nel luogo di esecuzione del
contratto e la parte ivi residente deve darne
comunicazione in tempo utile alla controparte.
- Tutte le comunicazioni previste dalle presenti
condizioni generali unificate, dovranno essere
effettuate mediante telegramma od altri mezzi
rapidi, purché espressamente concordati tra
le parti.
- Per merce sana s'intende merce esente da
odori anomali, non riscaldata né fermentata,
che non sia contaminata da muffe e/o metaboliti
delle stesse oltre le tolleranze di Legge,
che non presenti infestazioni in atto di
animali vivi. Inoltre, eventuali residui
di sostanze chimiche anche conseguenti alle
normali pratiche di produzione o conservazione
della merce stessa, riscontrabili anche dopo
le normali operazioni preliminari di trattamento,
devono rientrare nelle tolleranze e nei limiti
delle Leggi vigenti in materia.
...........................
I PARTE
..........(QUALITA' - ABBUONI - RECLAMI -
.............CAMPIONAMENTO - ANALISI)
Art. I - QUALITA'
a) La merce venduta secondo "campione
reale", la cui dizione va tassativamente
espressa, deve corrispondere al campione
sul quale la vendita è stata perfezionata.
b) La merce venduta secondo "campione-tipo",
deve corrispondere alle caratteristiche essenziali
contrattate, con la tolleranza dell'1% sul
valore della merce stessa.
c) La merce venduta secondo "denominazione"
e/o "con caratteristiche", dev'essere
conforme alle caratteristiche convenute.
d) La merce venduta su "varietà"
o "varietà escluse" dev'essere
conforme a quanto convenuto.
e) La merce deve essere rispondente alle
Leggi vigenti in materia, in relazione all'uso
espressamente dichiarato in contratto.
Art. II - TOLLERANZE ED ABBUONI
In caso di mancato esercizio del diritto
di rifiuto della merce - previsto all'Art.
IX - le deficienze qualitative oltre i limiti
di tolleranza previsti dagli specifici Contratti-tipo,
saranno materia di esame per l'arbitrato
da esperirsi sul campione depositato o sui
risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio
d'analisi convenuto.
Art. III - RECLAMI
Di qualunque reclamo e/o contestazione che
il compratore intendesse sollevare al venditore
per la merce ricevuta, deve darne comunicazione
entro e non oltre :
- 2 (due) giorni successivi al ricevimento
della merce; nel caso di "coacervo"
successivi all'ultimo ricevimento.
- il giorno successivo al ricevimento della
merce, limitatamente ai prodotti "da
essiccare".
Il reclamo deve contenere, pena la nullità,
l'indicazione specifica delle caratteristiche
qualitative contestate.
Qualora la merce venga consegnata per conto
del venditore da altra ditta, in filiere,
il reclamo dev'essere contestualmente inviato
per conoscenza anche a chi ha effettuato
la consegna.
I venditori/compratori intermedi dovranno
ritrasmettere tale comunicazione al loro
diretto venditore/compratore entro il giorno
successivo a quello di ricevimento della
comunicazione.
Se la contestazione riguarda il condizionamento
della merce, il compratore - nello stesso
termine del reclamo - deve convocare il venditore
in Arbitrato per Qualità e Condizionamento.
Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI
a) Campionamento
L'onere e l'obbligo del prelevamento dei
campioni sigillati - se richiesto - competono
al venditore per le vendite "franco
partenza" ed al compratore per le vendite
"franco arrivo".
Il campionamento dev'essere effettuato, salvo
patto contrario, nel luogo di consegna della
merce in almeno due esemplari per ogni singolo
ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve
e chi effettua la consegna (siano essi il
venditore od il compratore oppure, in mancanza
di questi, il vettore il quale, anche senza
alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà
ad ogni effetto - nel campionamento - la
parte che gli ha affidato il mandato di trasporto)
e dovranno essere conservati diligentemente
dalle parti.
I campioni debbono essere confezionati in
idonei contenitori a chiusura ermetica e
con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi,
se non diversamente specificato.
In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento
in contraddittorio, la parte diligente è
autorizzata - dandone immediata comunicazione
alla controparte - a procedere al prelevamento
e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico
Mediatore od altra persona delegata dal Presidente
(o da chi ne fa le veci) dell'Associazione
richiamata nel contratto, o da altro Ente
od Autorità civile o giudiziaria più vicina
al luogo di partenza od arrivo della merce,
addebitando tutte le spese alla parte negligente.
Il venditore od il consegnatario della merce
ritirata oltre i termini di franchigia, è
tenuto - se richiesto - ad effettuare il
prelevamento dei campioni che saranno validi
e vincolanti come quelli prelevati nei termini
di franchigia.
b) Analisi
In caso di reclamo, il campione od i campioni
dovranno essere presentati per l'analisi,
se non diversamente specificato, al Laboratorio
dell'Associazione indicata in contratto quale
sede arbitrale - sotto pena di decadenza
:
- entro 5 (cinque) giorni se depositati,
o 3 (tre) giorni se spediti a mezzo Posta,
decorrenti dal giorno successivo al prelevamento.
- limitatamente ai prodotti "da essiccare",
i campioni devono essere depositati entro
3 (tre) giorni decorrenti dal giorno successivo
al prelevamento e non è prevista la spedizione
a mezzo Posta.
In caso di coacervo, i predetti termini di
tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo
prelevamento.
I risultati delle analisi sono validi e vincolanti
per i contraenti ed una copia del certificato
d'analisi dovrà essere spedita entro 8 (otto)
giorni dal ricevimento, a pena di decadenza,
alla controparte a mezzo raccomandata.
Qualora il venditore intenda avvalersi della
"controanalisi", deve presentare
- sotto pena di decadenza - allo stesso Laboratorio
d'analisi, nei termini suindicati decorrenti
dal giorno successivo al ricevimento del
reclamo, il campione od i campioni validi
in suo possesso, dando di ciò contestuale
notizia alla controparte.
La parte che ha richiesto la controanalisi,
deve trasmettere il certificato d'analisi
alla controparte entro 8 (otto) giorni dal
ricevimento a mezzo raccomandata.
In difetto, trascorsi 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione di controanalisi, la
controparte ha la facoltà di richiedere al
Laboratorio - che è obbligato a rilasciarlo
- copia del certificato stesso.
In conseguenza del ricorso alla seconda analisi,
sarà considerata finale e definitiva la media
delle risultanze.
Le spese d'analisi e controanalisi, per le
quote relative ai dati deficitari, sono a
carico della parte soccombente.
........................................II PARTE
(ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)
Art. V - QUANTITA'
Quando la quantità pattuita è seguita dalla
parola "circa" è facoltà di consegnare
il 2% in più o in meno della quantità pattuita.
La tolleranza del 2% va riferita ad ogni
singola quota contrattuale.
Art. VI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
I termini e le disposizioni per l'esecuzione
del contratto devono intendersi riferiti
al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione
della merce e regolati come segue :
a) per contratti stipulati alla condizione
di consegna prontissima, la merce si intende
a disposizione del compratore dalla data
di conclusione del contratto.
Il venditore accorda al compratore una franchigia
di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla
data contrattuale.
b) Per contratti stipulati alla condizione
di consegna pronta/disponibile, la merce
s'intende a disposizione del compratore dal
giorno successivo a quello della conclusione
del contratto.
Il venditore accorda al compratore una franchigia
di 8 (otto) giorni lavorativi successivi
alla data contrattuale.
c) Per i contratti stipulati alla condizione
di consegna differita in una o più epoche,
il venditore accorda al compratore una franchigia
di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro
della merce.
Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo
successivo a quello della messa a disposizione.
I predetti termini di franchigia valgono
anche per l'esecuzione delle vendite stipulate
alla condizione "franco arrivo".
La messa a disposizione da parte del venditore,
da effettuare tassativamente entro il termine
contrattuale, dev'essere fatta in uno dei
giorni del periodo contrattuale e deve contenere
indicazioni sufficientemente chiare affinché
il compratore possa adeguarvisi con normale
diligenza, con particolare riferimento al
contratto, alla merce, alla quantità ed al
luogo di consegna.
Se effettuata l'ultimo giorno di detto periodo,
dev'essere comunicata entro e non oltre le
ore 12 (dodici).
Negli altri giorni del periodo contrattuale,
la messa a disposizione dovrà essere effettuata
entro e non oltre le ore 18 (diciotto).
Se effettuata dopo le ore 18 (diciotto),
la messa a disposizione s'intende valida,
ad ogni effetto, come fatta il giorno successivo.
Tuttavia, al venditore è accordata la facoltà
di anticipare l'invio della comunicazione
della messa a disposizione anche nei 5 (cinque)
giorni precedenti il periodo previsto in
contratto, purché rimangano immutati i termini
di tutti gli altri adempimenti contrattuali.
La franchigia - in tal caso - decorrerà dal
primo giorno del periodo contrattuale.
In caso di vendita con la condizione "ritiro",
il venditore deve effettuare la messa a disposizione
entro l'ultimo giorno precedente il periodo
previsto per il ritiro stesso.
In caso di più messe a disposizione riferentesi
ad una medesima quota, il quantitativo non
dovrà essere inferiore alla normale portata
di un autotreno, per singolo luogo di consegna.
Per i contratti che prevedono l'esecuzione
"prontissima" e "pronta/disponibile",
non è richiesta la messa a disposizione.
Per consegna o spedizione o ritiro a decade
o quindicina o mensile, s'intendono:
- per prima decade: il periodo del mese che
va dal 1° al 10° giorno incluso;
- per seconda decade: il periodo del mese
che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- per terza decade: il periodo che va dal
21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- per prima quindicina: il periodo del mese
che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- per seconda quindicina: il periodo che
va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del
mese;
- per mensile: il periodo che va dal 1° all'ultimo
giorno (incluso) di ogni mese convenuto.
Art. VII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI
DI ESECUZIONE
La mancata osservanza dei termini di consegna
o spedizione da parte del venditore o di
ritiro da parte del compratore, nonché il
mancato invio delle disposizioni da parte
di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente
di ritenere risolto il contratto :
- a) scaduta la normale franchigia, per la
merce contrattata alle condizioni di "prontissima",
"pronta/disponibile" o comunque
quando l'esecuzione debba iniziare entro
15 (quindici) giorni successivi alla data
della contrattazione;
- b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni
successivi alla scadenza dei termini contrattuali
di consegna o ritiro o spedizione della merce.
Durante i predetti due giorni, il venditore
ha il dovere/diritto di consegnare ed il
compratore il diritto/dovere di ritirare
la merce, restando però a carico della parte
negligente l'eventuale differenza esistente
tra il prezzo di Mercato corrente alla data
di scadenza della franchigia e quello alla
data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione.
L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile
qualora il compratore abbia effettuato il
finanziamento nei termini di franchigia pre-esistenti.
L'inadempienza di una delle parti, dà sempre
diritto all'altra parte al risarcimento delle
differenze di prezzo e spese relative.
Art. VIII - LUOGO E MODALITA' DI CONSEGNA
Per luogo di consegna, s'intende la località
nella quale il venditore si è obbligato a
consegnare la merce al compratore a proprio
rischio e spese e sotto la propria responsabilità.
Per le vendite effettuate alla condizione
di "franco partenza", è fatto obbligo
al venditore di indicare nella messa a disposizione,
il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.
Art. IX - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
Qualora il compratore ritenga di rifiutare
la merce perché non conforme alle condizioni
contrattuali, potrà sollevare formale contestazione
ricorrendo ad Arbitrato irrituale nella sede
convenuta nel contratto e gli Arbitri decideranno
se al compratore spetta il diritto di rifiuto
della merce.
Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato
ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio
degli Arbitri, di entità superiore al 10%
del valore della merce.
In ogni caso, per esercitare il diritto al
rifiuto, si dovrà procedere al campionamento
della merce posta sul veicolo del ricevente
o del consegnatario, così come previsto dall'Art.
IV.
Se le parti non si accordassero altrimenti,
la merce dovrà essere depositata - per conto
di chi spetta - in un magazzino pubblico
o privato, ove ne sia sempre possibile e
garantita l'identificazione, dandone immediata
comunicazione al venditore.
Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al
rifiuto della merce, il compratore dovrà
essere rimborsato di tutte le spese sostenute
per il trasporto, la custodia e la conservazione
della merce e sarà in sua facoltà rinunciare
alla merce o farsela sostituire o riacquistarla
a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione
- da parte del venditore - della differenza
tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto,
nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del compratore, dovrà essere esercitata
entro 2 (due) giorni successivi al ricevimento
della Decisione Arbitrale e comunicata al
venditore.
Nel caso in cui non venisse riconosciuto
il diritto al rifiuto, al compratore competeranno
soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio
Arbitrale.
Art. X - PAGAMENTO
Salvo diversa pattuizione, il pagamento dovrà
essere effettuato al domicilio del venditore
e/o spedizioniere incaricato, per contanti
e franco di spese, ad ogni singola consegna.
Per "pagamento pronto", s'intende
un pagamento da effettuarsi entro e non oltre
gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna
o ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione
di "consegna franco valuta", il
pagamento s'intende pattuito "pronto".
Per pagamenti "differiti", cioè
oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma
precedente, la decorrenza dei termini inizia
dal giorno successivo a quello di consegna,
ritiro o spedizione.
Nonostante sia pattuito il pagamento "differito",
il venditore ha sempre il diritto di esigere
il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo
però al compratore :
a) in caso di pagamento pattuito "pronto":
uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo
di contratto;
b) in caso di pagamento pattuito "differito",
oltre allo sconto del 2% (due per cento),
una decurtazione dal prezzo di contratto
dell'ammontare degli interessi - conteggiati
in base al Tasso Ufficiale di sconto europeo,
maggiorato di 4 (quattro) punti - per il
periodo intercorrente tra l'ottavo giorno
dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione
della merce, ed il termine di pagamento previsto
dal contratto.
In caso di rifiuto da parte del compratore,
il contratto s'intenderà risolto con reciproca
rifusione delle eventuali differenze di prezzo,
sulla base del prezzo originario di contratto.
Nel caso di precedenti fatture scoperte relative
a pagamenti scaduti per forniture di merce
del presente contratto, il venditore avrà
la facoltà di sospendere le ulteriori consegne
e, previa messa in mora telegrafica di 8
(otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare
risolto il contratto per colpa della parte
morosa.
Anche per la merce che, nel frattempo, venisse
messa a disposizione, il venditore ha la
facoltà di sospendere la consegna come più
sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale
sospensione, sono a carico del compratore.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti
scaduti di altri contratti, il venditore
avrà la facoltà di sospendere le ulteriori
consegne e, previa messa in mora telegrafica
di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di
chiedere la risoluzione del contratto con
reciproca rifusione delle eventuali differenze
di prezzo e con diritto di compensazione
tra tali differenze e l'ammontare delle fatture
scoperte.
Qualsiasi reclamo che il compratore abbia
in corso per merce ricevuta, non lo esonera
dal corrispondere al venditore, nei termini
stabiliti, il 90% (novanta per cento) del
valore della merce, fatto salvo il caso in
cui non sia stato esercitato il diritto di
rifiuto.
Qualora l'importo trattenuto risultasse eccedente
rispetto a quello effettivamente dovuto,
il debitore dovrà corrispondere anche gli
interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale
di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro)
punti.
In caso di pre-finanziamento della merce,
qualora alla scadenza della franchigia il
compratore non abbia provveduto al ritiro,
il venditore - se non intende concedere la
dilazione dei termini di consegna - deve
provvedere alla restituzione del finanziamento
con la maggiorazione degli interessi in base
al Tasso Ufficiale di sconto europeo vigente,
entro il giorno lavorativo successivo, dandone
contestuale comunicazione alla controparte.
Art. XI - INADEMPIENZE
Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale
inesecuzione del presente contratto o di
qualsiasi quota di esso, anche se avviene
per riconosciuto diritto al rifiuto da parte
del compratore di ricevere merce non corrispondente
alle condizioni di contratto a' termini del
precedente Articolo IX, darà diritto - esclusivamente
per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione
del contratto stesso.
La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare
delle differenze eventuali tra il prezzo
di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi
della inadempienza, da valutarsi in linea
di massima sull'indicazione della mercuriale
del Mercato immediatamente successivo.
Saranno a carico della parte inadempiente
gli interessi sulle eventuali differenze
di prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale
di sconto europeo, maggiorato di 4 (quattro)
punti e decorrenti dal giorno in cui si è
manifestata l'inadempienza, sino a quello
del pagamento.
La parte adempiente, previo avviso a mezzo
telegramma alla parte inadempiente entro
5 (cinque) giorni consecutivi e successivi
dalla data dell'inadempienza, potrà procedere
al riacquisto od alla vendita della quota
non eseguita, a mezzo di Pubblico Mediatore,
restando in tutti i casi a carico della parte
inadempiente le eventuali differenze, perdite
e spese relative.
Sarà considerato senz'altro inadempiente
il contraente che fosse dichiarato fallito
od in moratoria o che convocasse i creditori
per ottenere un concordato stragiudiziale
o giudiziale o che, comunque, sospendesse
notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro
contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente
- sempre previo avviso per telegramma alla
controparte od al suo agente od intermediario
dell'affare - al riacquisto od alla rivendita
oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza
tra il prezzo di contratto e quello corrente,
di tutte le quote del contratto non ancora
eseguite al prodursi delle situazioni di
cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne
future, ed avrà diritto al rimborso od alla
insinuazione, quale creditore della liquidazione
o del fallimento, delle eventuali differenze,
perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali
utili, col diritto però di compensare gli
utili con le perdite, anche se derivanti
dalla liquidazione del presente o di altri
contratti in corso con lo stesso contraente.
Art. XII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In caso di eventi imprevedibili che impediscano,
in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto,
lo stesso s'intenderà risolto per la parte
da eseguire.
Se l'impedimento ha carattere temporaneo,
il termine di esecuzione verrà prorogato
di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento.
Qualora l'impedimento superi 15 (quindici)
giorni, il contratto o la quota non eseguita,
è risolto/a nel rispetto delle eventuali
differenze di prezzo.
La parte che invoca la causa di forza maggiore
deve darne comunicazione al suo insorgere,
comunque non oltre 3 giorni, a mezzo di telegramma,
alla propria controparte con l'obbligo di
fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.
Art. XIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione
di qualsiasi controversia che insorgesse
in ordine alla validità od alla esecuzione
del contratto, ad un Arbitrato irrituale
da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale
dell'Associazione designata nel contratto,
che le parti dichiarano di ben conoscere
ed accettare.
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