....................................CONDIZIONI GENERALI
.................DEI CONTRATTI TIPO "A.C.C.S." - GENOVA

.....................PER MERCE DI PROVENIENZA ESTERA
..................................................."C.I.F."

....................................Stampate a cura della "CAMERA ARBITRALE
..............................DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI"
............................................... - GENOVA -


In vigore dal 01 SETTEMBRE 2002


VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI:


- N. 4 PER LEGUMI

- N. 5 PER CEREALI

- N. 13 PER SEMI OLEOSI

- N. 30 PER OLI GREGGI VEGETALI

- N. 31 PER PANELLI DI PRESSIONE E FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI,
............FRUTTI E GERMI OLEOSI

- N. 37 PER FARINE DI CARNE ED OSSA, FARINA DI PESCE
............PER USO ZOOTECNICO

- N. 42 PER OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI


Le seguenti clausole, compresa la clausola compromissoria, costituiscono le condizioni generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante, unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.


ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti del presente contratto.

ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telex o altri mezzi rapidi che permettano il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni imbarco fatto o da farsi in esecuzione od in conto del presente contratto dovrà considerarsi come operazione separata e come contratto separato.
3. Tempo Debito (In due course) - Tutti gli avvisi da trasmettersi in tempo debito, a sensi di questo contratto, dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi", salvo diversa specificazione.
6. Sono considerati festivi i giorni dichiarati tali dalla legge e dalle consuetudini del luogo di esecuzione del contratto.
7. In tutte le clausole del presente contratto, per "prezzo corrente" s'intenderà sempre quello della merce contrattata alle condizioni del presente contratto per il porto di destinazione.

ART. III - QUANTITA'
1. Tolleranza del 5% in più o meno in facoltà del venditore, di cui 2% al prezzo di contratto e 3% al prezzo corrente al giorno d'imbarco.
2. Le tolleranze previste nei singoli contratti vanno riferite ad ogni singola quota.
3. Quando la quantità è pattuita entro due cifre limite, in caso di inadempienza la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. La stessa quantità media dovrà valere per l'acquisto o la vendita coattiva.
Per i contratti-tipo N. 30 e N. 42 consultare altresì le condizioni particolari del singolo contratto.

ART. IV - QUALITA'
1. La merce deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla condizione "F.A.Q." la merce dovrà equivalere allo standard corrispondente.
3. La merce venduta secondo "campione reale" deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
4. La merce venduta secondo "campione tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con tolleranza dell'1,00% sul valore della merce.
5. La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche" deve essere conforme alle caratteristiche pattuite in contratto.
6. Nelle vendite su "certificato", tale documento emesso da Ente ufficiale o primaria società di controllo, al tempo e luogo della consegna, attesta la qualità definitiva della merce.
Per i contratti-tipo N. 4, N. 30 e N. 42 consultare altresì le condizioni particolari del singolo contratto.

ART. V - IMBARCO
1. In buono stato sopra uno o più piroscafi e/o motonavi in ferro classificati in prima classe, diretti e/o indiretti e/o con eventuale trasbordo in caso di accidente di mare, da uno o più porti.

ART. VI - EPOCA DI IMBARCO
1. Proroga del periodo d'imbarco - Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà, con comunicazione da inviarsi non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco.
Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del prezzo lordo CIF
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale .facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.
2. Applicazione - La designazione del nome della nave o delle navi sulla quale o sulle quali è stata imbarcata o sono state imbarcate la quantità o le quantità destinata o destinate all'esecuzione parziale o totale del presente contratto, e il quantitativo o i quantitativi imbarcati, e la data e/o le date della/e Polizza/e di Carico devono essere comunicati al Caricatore, o dal suo Agente, al Compratore entro:
- 5 (cinque) giorni dalla data dell'avvenuto imbarco per le provenienze Europee, del Mediterraneo e del Marocco;
- 7 (sette) giorni dalla data dell'avvenuto imbarco per le altre provenienze.
Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi telegrafici e/o telex. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere ritirato.
I Venditori in filiére dovranno trasmettere in debito corso (in due course) la designazione ricevuta: eventuali errori o disguidi nella trasmissione dell'avviso possono essere rettificati anche dopo l'arrivo dei documenti e non possono dar luogo al rifiuto dell'applicazione da parte del Compratore quando ne sia provata la buona fede.
Il Venditore dovrà inviare al Compratore al più presto possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'imbarco una copia della fattura riguardante la merce imbarcata.
In caso contrario sarà responsabile delle eventuali extra spese di sbarco che fossero causate dalla ritardata od omessa spedizione di tale documento.

ART. VII - NOLO
1. Il nolo assegnato od il saldo assegnato del nolo medesimo, se dedotto in fattura provvisoria, sarà pagato dal Compratore in contanti all'arrivo della nave per conto del Venditore, alle condizioni della Polizza di Carico e, se esiste, del Contratto di Noleggio, una copia del quale dovrà essere tempestivamente depositata presso il Rappresentante del Venditore in Italia.

ART. VIII - STALLIE
1. Lo sbarco dovrà effettuarsi secondo gli usi e/o regolamenti del porto di scarico.
2. Se le polizze di carico o il contratto di noleggio conterranno condizioni contrarie agli usi del porto di scarico o a quelle pattuite nel contratto di compra-vendita, il Venditore sarà tenuto responsabile verso il Compratore e sarà a favore di questi l'eventuale premio di "anticipato sbarco" (despatch money), il tutto nella misura stabilita dal contratto di noleggio.
3. La "Discharging strike clause" del contratto di noleggio fa parte del presente contratto.

ART. IX - SBARCO E PESATURA
1. Lo sbarco e la pesatura del carico saranno effettuati dal Compratore a proprie spese, sotto la sorveglianza degli incaricati del Venditore, che dovranno essere nominati in tempo utile.
2. Il peso della partita, stabilito allo sbarco, servirà di base alla fattura definitiva.
3. La verifica del peso allo sbarco potrà sempre ed in qualsiasi caso essere richiesta dal Venditore.
Per i contratti-tipo N. 30 e N. 42 consultare altresì le condizioni particolari del singolo contratto.

ART. X - RESA
1. Ogni ammanco sul peso della polizza di carico sarà pagato dal Venditore e ogni eccedenza sul peso della "Polizza di Carico" sarà pagata dal Compratore al prezzo di contratto.
2. Nessun pagamento sarà dovuto per aumento di peso causato da infiltrazioni di acqua marina durante il viaggio.

ART. XI - CAMPIONAMENTO
1. Ogni campione sarà prelevato durante lo sbarco ed esclusivamente dalla merce consegnata in alimento al relativo contratto ed in modo tale da rappresentarne la media esatta.
2. Il prelevamento dei campioni dovrà essere fatto in contraddittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno sigillarli prontamente e depositarli alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni o, se lo sbarco non ha luogo a Genova, spedirli alla stessa entro 5 (cinque) giorni successivi a quello del suggellamento.
3. Il Venditore avrà facoltà di richiedere il suggellamento di un duplicato di campioni, da spedirsi sempre negli stessi termini, alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
4. I campioni dovranno essere confezionati come segue:
a) per i contratti N. 4 e N. 5 (per cereali e per legumi)
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'" : 2 (due) esemplari in vaso di vetro numerati con il numero 1 e 2, del contenuto almeno di gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO" e delle "CARATTERISTICHE": 2 (due) esemplari in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO": 1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).
b) per i contratti N. 13, N. 31 e N. 37 (per semi oleosi, panelli, farine di estrazione, per farina di carne e pesce)
- per l'accertamento delle "CARATTERISTICHE": 2 (due) esemplari in vaso rigido impermeabile, numerati con il numero 1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO": 1 (uno) esemplare in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).
c) per i contratti N. 30 e N. 42 (per oli greggi vegetali e per oli di oliva)
- 4 (quattro) esemplari di almeno gr. 250.- (duecentocinquanta) cadauno, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
5. Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare persona o Ditta di sua fiducia al prelevamento e suggellamento.
- Campionamento d'ufficio
1. Mancando il Rappresentante di una delle Parti, a richiesta della Controparte, e previo deposito di tutte le spese, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, potrà delegare persona o ditta competente che assista all'imbarco, prelevi e suggelli i campioni della merce in questione.

ART. XII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e contro analisi e nelle vendite effettuate su campione, ogni campione suggellato che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.

ART. XIII - ANALISI
1. La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate in ogni contratto nella clausola "Abbuoni" non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata, che dovrà inoltrarla alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione alla Controparte.
3. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. (Gli stessi termini dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore intermedio).
4. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione - escluso il risultato del peso ettolitrico che sarà definitivo - avrà diritto di richiedere alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
5. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, la stessa Camera Arbitrale provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati delle analisi.
Nel caso di differenze fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
6. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore nel caso di risultati a favore del Compratore. In tutti gli altri casi le spese di analisi saranno a carico del Compratore.

ART. XIV - ABBUONI (consultare le condizioni specifiche del singolo contratto.)

ART. XV - PAGAMENTO
1. L'ammontare della/e fattura/e provvisoria/e è pagabile contro i documenti d'imbarco completi, o contro
consegna di un originale della/e polizza/e di carico debitamente accompagnata/e da una lettera di garanzia per la rimessa in tempo debito del/i duplicato/i, e contro delivery order/s emesso/i sul detentore della relativa polizza o polizze di carico e da esso vistato/i (il Venditore sarà responsabile del buon fine di tale/i delivery order/s), accompagnato/i dalla polizza e/o certificato/i e/o lettera/e di assicurazione debitamente vistata/e dal detentore della polizza e/o polizze e/o certificato/i, a ……..………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………….………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. In caso di perdita totale della nave o navi applicate in esecuzione del presente contratto, esso si intenderà annullato per la quantità imbarcata su tale/i nave o navi, e i documenti rimarranno di piena proprietà del Venditore.
3. L'accettazione dei documenti di imbarco dovrà aver luogo a prima presentazione.
4. Il Compratore potrà richiedere al Venditore una lettera di garanzia per effettuare il pagamento contro polizze di carico che si riferiscano, per il nolo o per il porto di destinazione, all'ultima polizza di carico o al contratto di noleggio se questi non gli siano presentati contemporaneamente agli altri documenti.

ART. XVI - COMMISSIONE
1. La commissione dovrà essere pagata all'Intermediario, nella misura pattuita, contratto eseguito o no.

ART. XVII - FATTURE DEFINITIVE
1. Le fatture definitive dovranno essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo, ma comunque non più tardi di 21(ventuno) giorni dalla data in cui venne concordata la resa.

In caso di ritardo, il debitore dovrà pagare gli interessi di mora al tasso ufficiale della di riferimento "B.C.E." più 2 (due) punti, nonché tutte le spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
2. Le differenze risultanti tra il peso della fattura provvisoria e quello constatato allo sbarco, come le eventuali differenze di peso naturale e di analisi, potranno formare oggetto di regolamenti separati, da liquidarsi nei termini stabiliti per le fatture definitive.
3. L'ammontare delle fatture definitive e/o dei regolamenti come sopra scaduti e non ancora pagati, dovranno, quando il creditore lo richieda essere conteggiati sull'ammontare della fattura provvisoria successiva.
4. In caso di contestazione sull'ammontare delle stesse, il debitore avrà il diritto di depositare in una Banca, con opportuno vincolo, la somma contestata anziché conteggiarla nella fattura provvisoria successiva.

ART. XVIII - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE
1. La merce dovrà sempre ed in qualunque caso essere ricevuta dal Compratore, non potendo il medesimo, nemmeno sotto il pretesto di differenza di qualità, lasciarla per conto del Venditore, salvo giudizio contrario degli Arbitri.
2. La merce che allo sbarco risultasse danneggiata per vizio proprio, dovrà pure essere ritirata dal Compratore. Il Venditore sarà però sempre responsabile dell'eventuale minor valore, da stabilirsi per arbitrato, su campioni regolarmente sigillati, a termine delle condizioni suindicate.
3. Se i documenti applicati come sopra prescritto, non fossero ancora stati presentati al Compratore all'arrivo della nave portatrice, e sempre che il egli possa, con i dati fornitigli in tempo debito dal Venditore, identificare la sua partita, il Compratore stesso dovrà provvedere al ritiro della merce mediante fidejussione bancaria, il cui costo dovrà essergli rimborsato dal Venditore.
In mancanza di dati precisi che rendano possibile il ritiro della merce mediante fidejussione, il Venditore sarà responsabile di tutte le spese extra che ciò potrà eventualmente cagionare.

ART. XIX - ASSICURAZIONE
1. Il Venditore dovrà fornire polizze e/o certificati di assicurazione per almeno il 2% in più dell'ammontare della fattura provvisoria.
2. L'assicurazione deve coprire anche i rischi di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere coperta presso Assicuratori primari, ma per la solvibilità dei quali il Venditore non è responsabile.
3. L'assicurazione marittima deve coprire i rischi di avaria particolare con franchigia 10%, eccedendo, pagamento integrale, dovrà essere stipulata da terra a terra con 15 (quindici) giorni di giacenza dal termine dello sbarco, compresi il rischio di incendio per il periodo di sosta a terra. La franchigia per avaria particolare sarà conteggiata: per i cereali, i semi le farine ed i legumi, stiva per stiva per merce alla rinfusa e sacco per sacco per merce in sacchi; per gli olii, tanca per tanca.
4. Ogni spesa per coprire i rischi di guerra eccedente il ½% sarà a carico del Compratore; il Venditore potrà esigere tale importo al ritiro dei documenti.

ART. XX - PRO RATA
1. La merce sana, quella danneggiata o avariata e la scopatura si dovranno ripartire, in resa, fra i diversi ricevitori della stessa partita in proporzione dei loro quantitativi.

ART. XXI - AVARIA
1. Eccettuato il caso di perdita totale, qualunque avaria, sia o meno ricuperabile dagli Assicuratori, sarà per conto del Compratore al quale spetterà di conseguenza ogni azione verso gli Assicuratori stessi o chi di ragione, per ottenere il rimborso del danno.
2. Il Venditore avrà facoltà di dichiarare definitiva, riguardo al peso, la fattura provvisoria, rimborsando al Compratore, il calo naturale (freinte de route) eventualmente dedotto dagli Assicuratori nel regolamento d'avaria, mediante avviso dato per iscritto al Compratore, qualora sia avvenuto qualche accidente od avaria di mare che abbia cagionato un ammanco nella quantità imbarcata: non sarà considerato causa sufficiente a dichiarare definitiva riguardo al peso, la fattura provvisoria, il rapporto di mare del Capitano affermante di aver pompato merce mista ad acqua durante il viaggio.

ART. XXII - CASI DI FORZA MAGGIORE
1. Se il gelo impedisce l'imbarco nel tempo stabilito, questo si farà entro 21 (ventuno) giorni dalla riapertura ufficiale della navigazione - il giorno dell'apertura contando come primo giorno - senza che il Compratore possa rifiutare la merce o pretendere indennità per il ritardo.
2. Nel caso in cui per causa di sommossa, sedizione, sciopero o serrata nel porto o nei porti di caricazione, oppure su una qualsiasi delle linee ferroviarie che alimentano tale porto o tali porti, la caricazione fosse impedita:
a) per un periodo qualsiasi, durante gli ultimi 28 (ventotto) giorni dell'epoca di imbarco;
b) in qualsiasi tempo dell'epoca di imbarco, se quella stipulata fosse di durata inferiore a 28 (ventotto) giorni il Caricatore ha diritto, al termine di tali avvenimenti, ad una estensione dell'epoca di imbarco per effettuare lo stesso dai medesimi porti, di tanti giorni quanti ne restavano per effettuarlo, quando si verificò l'uno o l'altro dei suddetti avvenimenti. Nel caso di inesecuzione del contratto, sottoposto a questa condizione, la data di risoluzione del contratto stesso sarà ugualmente considerata ritardata.
3. Per poter pretendere l'applicazione della clausola precedente, il Caricatore dovrà designare, per telegramma e/o telex e/o altro mezzo rapido, il porto o i porti di caricazione che intende usare fra quelli contrattuali, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza dell'epoca di imbarco primitiva e sarà tenuto poi ad eseguire comunque il contratto dai soli porti così designati. Tutte queste notizie saranno passate a tutta la filière in debito corso (due course).
4. Il certificato di Ente Ufficiale del paese dal quale si imbarcherà la merce affermante l'esistenza dell'uno e/o dell'altro dei suddetti avvenimenti causanti la richiesta di proroga del Caricatore, dovrà essere unito ai documenti di imbarco.
5. Nel caso di proibizione di esportazione, blocco, guerra, ostilità od altro caso di forza maggiore similare che impedisca l'imbarco totale o parziale della merce venduta col presente contratto, sarà annullata la totalità dello stesso o la parte che non si è potuta eseguire.

ART. XXIII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i contemplati casi di forza maggiore, le eventuali inesecuzioni del presente contratto, o di parte di esso, daranno luogo,
esclusivamente per la parte non eseguita, alla risoluzione del contratto, in base al prezzo corrente nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo corrente nel giorno in cui l'altra Parte si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione potrà essere chiesta soltanto dalla Parte adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà procedere al riacquisto o alla rivendita coattiva della parte non eseguita da effettuarsi a termini di legge, previo avviso alla Parte inadempiente, (anche tramite il suo Agente o Intermediario dell'affare).

3. Restano a carico della Parte inadempiente le eventuali differenze di prezzo e le spese relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria, o che convocasse i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziario o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti.
L'altro contraente avrà, in tali casi, il diritto di procedere immediatamente al riacquisto od alla rivendita di tutte le quote di imbarco, ivi comprese quelle non ancora eseguite al prodursi di tale situazione, oppure alla determinazione del prezzo di risoluzione in base a quello corrente in uno dei 5 (cinque) giorni successivi al giorno in cui avrà dato apposito avviso alla Parte che si trovasse nelle condizioni sopra indicate. Avrà diritto al rimborso od all'insinuazione del credito nella liquidazione o nel fallimento, per le eventuali perdite che ne potessero derivare, mentre dovrà rendere conto degli eventuali utili, con il diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

ART. XX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. XXV - ARBITRATO (estratto dal Reg.to della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
Gli Arbitrati sono irrituali.
1. Qualunque contestazione insorta dal presente contratto sarà sottomessa, in prima istanza, a tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti e il terzo dai primi due. Detti Arbitri saranno scelti esclusivamente fra i Soci della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente valore contrattuale, sarà considerata valida e operante agli effetti del presente Regolamento, la "Conferma" del Mediatore redatta sui moduli tipo dell' "A.C.C.S.", così come le conferme emesse dai Mediatori su propri moduli conformi a testi preventivamente autorizzati dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova e presso la stessa depositati in fac-simile.
Potranno considerarsi valide altresì le Conferme di affari eseguiti, anche in parte, dai Contraenti, e/o quando la conclusione dell'affare in esse trascritto risulti sulla base di una qualche espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, in qualunque modo manifestato, successivamente all'invio della conferma.
Le "Conferme", quando non sottoscritte dai contraenti, dovranno essere inoltrate entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare a mezzo raccomandata senza busta e/o con qualsiasi mezzo rapido che ne permetta il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
3. Per promuovere l'arbitrato la Parte interessata dovrà farne richiesta alla Controparte:
- entro i 7 (sette) giorni correnti dalla fine della consegna della merce (dello sbarco per i contratti C.I.F.) per le contestazioni sulla
qualità e/o condizionamento;
- entro 6 (sei) mesi dall'insorgere della controversia o entro 6 (sei) mesi dai termini contrattuali di esecuzione,
con la designazione del proprio Arbitro, esponendo i quesiti inerenti la controversia e presentando negli stessi termini alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova copia della domanda di arbitrato con allegata copia del documento contrattuale inerente la controversia.
4. Il Compratore dichiara di rinunciare ad ogni reclamo per condizionamento e/o qualità nel caso che non abbia indicato, con le modalità di cui sopra, al Venditore il nome dell'arbitro da lui scelto entro sette giorni correnti (per i filieristi in debito corso) dalla fine della consegna della merce.
5. Non si potrà fare alcun arbitrato per condizionamento e qualità se non in base ai campioni prelevati in contraddittorio durante la consegna e rappresentanti la media della partita consegnata.
6. L'arbitrato per il condizionamento della merce dovrà avere inizio entro sette giorni dall'arrivo dei campioni alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova; l'arbitrato per differenza di qualità, nei casi di vendita "su campione", dovrà avere
inizio entro venti giorni correnti dall'arrivo dei campioni alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
7. La ricorrenza dei requisiti richiesti al punto N. 2 (Art. 14 del Reg.to) darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
8. Qualora una delle Parti non provveda a nominare il suo Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato (Art. 15 Reg.to), il Presidente, a richiesta e spese dell'altra Parte, previa verifica dell'esistenza di quanto esposto al punto N. 2 (Art. 14 Reg. to), e contro deposito di tutte le competenze e diritti relativi, rinnoverà l'invito a mezzo di lettera raccomandata a.r. (in caso di controversie per qualità e condizionamento, per telegramma e/o telex) fissando un termine, trascorso il quale assumerà la veste di mandatario della Parte convenuta e procederà, in luogo e vece della stessa, alla nomina del suo Arbitro ed alla firma dell'Atto di compromesso.
9. Nel caso in cui i due primi Arbitri, comunque nominati, non si accordino per la nomina del terzo Arbitro, detta nomina sarà devoluta al Presidente, su designazione di tre Consiglieri estratti a turno semestrale. Gli Arbitri eletti giudicheranno secondo gli Usi commerciali della Piazza di Genova, gli Statuti, il Regolamento e le norme della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
10. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini sopra enunciati, la Parte richiedente non avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano giustificato il ritardo.

ART. XXVI - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l' "appello" potrà essere contr'appellato.

ART. XXVII - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1 Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni
correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti quando anche un solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, su domanda scritta dell'altra Parte, accertata l'inadempienza, provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia Socio o

non Socio, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti i Soci della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, alle Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Le Parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcuna azione legale, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere legalmente esecutiva una decisione arbitrale di prima istanza o d'appello.
6. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale pendenza di azioni legali non potrà essere invocata per chiedere e/o ottenere revoche o sospensioni delle esecuzioni di decisioni arbitrali di prima istanza o d'appello e/o dell'emanazione delle sanzioni previste dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente ad eventuali impugnative e/o ricorsi per sospensione ex art. 700 c.p.c.
7. Le eventuali modifiche, cancellature ed aggiunte apportate d'accordo fra le Parti al testo a stampa del presente contratto non infirmeranno la validità del contratto stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà considerata nulla e non avvenuta e non darà motivo alla risoluzione dell'affare.
8. Salvo la speciale competenza del Foro di Genova per quanto si riferisce alle pronunce di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, qualunque altra azione giudiziaria originata dal presente contratto dovrà essere promossa unicamente nel Foro del domicilio del venditore.
9. La notificazione di qualsiasi atto alla parte residente all'estero potrà essere fatta al domicilio che la stessa dichiara di eleggere come con la firma del presente contratto elegge, presso l'intermediario dell'affare.



Le presenti condizioni generali sono state concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una commissione paritetica. Il presente contratto è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.

Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la clausola compromissoria, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente dall'Intermediario senza però sua personale responsabilità, firmando egli nella sola sua predetta qualità.



............Il Compratore.................... L'Intermediario .....................IIl Venditore