.................................... REGOLAMENTO DELLA
CAMERA ARBITRALE DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI
..................................................GENOVA


(dal 01 Gennaio 2007)


ART. 1
Fanno parte della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi tutti gli Associati, salvo i casi di sospensione e/o decadenza.
La Camera Arbitrale C.C.S. svolge la sua attività nella Sede Sociale o in altre Sedi eventualmente autorizzate dal Presidente.

ART. 2
Alla Camera Arbitrale C.C.S. sono deferite:
a) la formazione dei campioni "Standards" di merci del settore;
b) le verifiche, le analisi, la constatazione dei pesi ettolitrici;
c) la conciliazione delle controversie o la loro risoluzione per arbitrato irrituale, sia in prima che in seconda istanza;
d) ogni altra azione e/o funzione previste dallo Statuto Sociale e nel presente Regolamento che il Consiglio giudichi utile ai fini sociali.

Gli Associati, sia nella loro qualità di delegati a conciliazioni, verifiche ed analisi, che quali Arbitri, si obbligano a non compiere alcun atto inerente a questi mandati se non nell'ambito dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale C.C.S

STANDARDS
ART. 3
Gli "Standards" di cui all'articolo precedente, saranno formati a cura di una commissione nominata dal Consiglio Direttivo.

ANALISI E VERIFICHE
ART. 4
La Camera Arbitrale C.C.S., a richiesta delle Parti interessate o di una di esse, provvede ad analisi e verifiche su campioni depositati, anche per i casi non concernenti procedure arbitrali.

ART. 5
La Camera Arbitrale C.C.S. non può rilasciare certificati di analisi e verifiche relative a partite per le quali è in corso un arbitrato, se non è autorizzata per iscritto dagli Arbitri nominati dalle Parti, ovvero per conto di esse nel caso di procedura d'ufficio.
Altre norme sia generali che particolari saranno impartite dal Consiglio Direttivo, che stabilirà altresì i diritti spettanti alla Camera Arbitrale per queste operazioni.


ART. 6
Analisi, verifiche e rilascio dei relativi certificati potranno essere demandati ad un Laboratorio Chimico scelto dalla Camera Arbitrale C.C.S.


CAMPIONI
ART. 7
Le verifiche e le analisi dovranno essere effettuate a cura della Camera Arbitrale C.C.S. esclusivamente su campioni debitamente sigillati in contraddittorio dalle Parti interessate.
Per la verifica del peso ettolitrico e per le analisi di cereali, i campioni dovranno essere confezionati secondo le norme dei rispettivi contratti.
Per la verifica delle caratteristiche di grassi, olii, e alimenti zootecnici i campioni dovranno essere prelevati secondo quanto stabilito dalle norme dei rispettivi contratti.

ART. 8
Nel caso di disaccordo fra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, su richiesta ed a spese anche di una delle Parti - con diritto di rivalsa sulla Controparte - il Presidente deciderà inappellabilmente e potrà incaricare persona o ditta di sua fiducia del prelievo e del suggellamento.
Mancando il rappresentante di una delle Parti, il Presidente, a richiesta ed a spese della Parte interessata - con conseguente rivalsa sulla Controparte - potrà delegare, senza responsabilità alcuna, persona o ditta competente che assista allo scarico e/o al carico della merce ed al prelevamento dei campioni in rappresentanza della Parte assente.

ART. 9
I campioni usati in arbitrati o in verifiche e quelli prelevati dai campioni originali per la verifica del peso ettolitrico saranno nuovamente sigillati a cura dell'Ufficio della Camera Arbitrale col proprio sigillo.
I campioni saranno tenuti a disposizione degli interessati per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni correnti dalla data del deposito o di 30 (trenta) giorni correnti dalla data della definitiva verifica o della decisione arbitrale.
Trascorsi questi termini cesserà qualsiasi diritto al ritiro dei campioni e la Camera Arbitrale potrà disporne a suo insindacabile giudizio.


CONDIZIONAMENTO E QUALITA' DELLA MERCE
ART. 10
Le modalità di verifica e analisi dei campioni si applicano anche in caso di arbitrato per "condizionamento e/o qualità" delle merci, previsto dai contratti-tipo.
La procedura è determinata da apposito regolamento vincolante tra le Parti che daranno corso all'arbitrato per "condizionamento e/o qualità".


CONCILIAZIONI E ARBITRATI
ART. 11
Le conciliazioni e gli Arbitrati dovranno aver corso nelle Sedi indicate dall'Art. 1.

ART. 12
La conciliazione avverrà a mezzo dei Delegati nominati da ognuna delle Parti ed il terzo dai primi due.
Il verbale di conciliazione debitamente sottoscritto dai Delegati verrà registrato dalla Camera Arbitrale C.C.S., che lo conserverà agli atti in archivio.

ART. 13
(L'arbitrato irrituale)
Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai primi due.
Non potrà essere Arbitro chi non è associato della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.

ART. 14
Le richieste di arbitrato e la nomina dell'Arbitro dovranno essere fatte con le modalità e nei termini stabiliti dal relativo contratto e dal presente Regolamento.

ART. 15
L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente valore contrattuale, sarà considerato valido ed operante, agli effetti del presente Regolamento, il modulo emesso da un Mediatore (Conferma), il cui testo sia stato approvato dalla Camera Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa in data antecedente quella dell'affare, oggetto di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti, il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata e/o con qualsiasi mezzo anche telematico, che ne permetta il riscontro dei tempi e termini d'invio e di ricezione.
L'osservanza delle formalità sopra indicate, senza che pervenga immediata contestazione dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto, comprensivo della clausola compromissoria, valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed operanti i moduli relativi ad affari parzialmente eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare, in essi trascritto, risulti sulla base di una qualche chiara espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, che risulti manifestata in qualunque modo, ma successivamente all'invio del modulo da parte del Mediatore.

ART. 16
Per promuovere un arbitrato, una Parte dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia, se successivi - invitare la propria Controparte a nominare l'Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto termine, accogliendo così l'invito della Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile sino al momento dell'insediamento del Collegio Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri di piena rappresentanza della mandante sino a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia delle comunicazioni contenenti le nomine dei due Arbitri.


ART. 17
(Arbitrato consensuale)
La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base della documentazione, corredata dai quesiti, presentata dalla Parte proponente l'arbitrato o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà alla stesura dell' "Atto di compromesso" in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente alla Parte attrice ed a quella convenuta, con l'invito a quest'ultima di inserirvi i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato dalle relative competenze, determinate dalla Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S., sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso" ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca l'esemplare dell'"Atto di Compromesso" entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine non superiore a 8 (otto) giorni per l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato al fine della sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e più in generale dell'espletamento delle formalità necessarie all'insediamento del Collegio Arbitrale.


ART. 18
Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno alla nomina del terzo Arbitro, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, che resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà la documentazione rilevante.
Gli ulteriori documenti della vertenza, regolarmente numerati, dovranno essere consegnati in duplice copia agli altri Arbitri a cura della Parte o dell'Arbitro non oltre la data fissata per la prima riunione del Collegio Arbitrale, ovvero nel successivo termine che potrà essere assegnato dal terzo Arbitro.


ART. 19
(Arbitrato d'ufficio)
La ricorrenza dei requisiti richiesti dall'Art. 15, darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato, secondo quanto previsto dall'Art. 16, non provveda a nominare l'Arbitro, la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta della Parte attrice o del suo Arbitro, previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti nell'Art. 15, rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dell'invito stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta è associata alla Camera Arbitrale C.C.S., il Presidente procederà d'ufficio alla nomina dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova, in conformità a quanto disposto dall'art. N. 13; la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà da un apposito modulo predisposto dalla Camera Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r. ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata a.r., con copia per conoscenza da inviarsi all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e alla formulazione dei quesiti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della nomina, provvedendo a contattare la Parte rappresentata onde ottenere le istruzioni necessarie.


ART. 20
I due Arbitri procederanno alla nomina del terzo Arbitro; in caso di disaccordo, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. N. 18.


ART. 21
La Camera Arbitrale C.C.S. comunicherà alle Parti la composizione del Collegio Arbitrale.
Le Parti avranno
facoltà di essere ascoltate direttamente o tramite delegati, facendone richiesta al proprio Arbitro entro 8 (otto) giorni correnti dalla comunicazione predetta.
In tal caso la Camera Arbitrale C.C.S. provvederà alla convocazione con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni correnti.
In nessun caso le Parti potranno presenziare alla discussione fra i componenti del Collegio Arbitrale.


ART. 22
L'Arbitro che ha con le Parti un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado oppure che ha un qualsiasi interesse nel contratto oggetto dell'arbitrato, (come agente/mediatore/sorvegliante/vettore/assicuratore) ha l'obbligo di declinare immediatamente il mandato perché incompatibile.
In mancanza la decisione arbitrale sarà annullabile ed il Consiglio Direttivo, su istanza della Parte interessata, potrà autorizzare la nomina di un nuovo Collegio Arbitrale.
Tuttavia, allorché le dette condizioni di incompatibilità siano conosciute dalle Parti e non eccepite prima dell'inizio dell'arbitrato, la decisione avrà il suo pieno effetto.
Le controversie che potessero insorgere relativamente alle disposizioni del presente articolo saranno decise inappellabilmente dal Presidente della Camera Arbitrale C.C.S., sentito il Consiglio Direttivo.
L'eventuale ricusazione di un Arbitro, che dovrà essere manifestata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della nomina dell'Arbitro, sarà oggetto di esame da parte del Consiglio Direttivo, che potrà deciderne l'ammissibilità vagliando la fondatezza della documentazione presentata.
In caso di accoglimento della richiesta di ricusazione, la Parte verrà invitata a nominare un nuovo Arbitro, secondo la procedura indicata dall'Art. N. 16.
Se l'Arbitro ricusato è stato nominato d'ufficio, la sostituzione avverrà con la procedura stabilita dall'Art. 19.


ART. 23
Gli Arbitri dovranno emettere la loro decisione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della firma dell'Atto di compromesso quale accettazione del mandato loro conferito.
Il Presidente, su richiesta del Collegio Arbitrale, avrà facoltà di prorogare il termine suddetto fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.
Qualora entro il termine naturale, ovvero prorogato, gli Arbitri non avessero emesso la decisione, le Parti avranno diritto alla nomina di un nuovo Collegio Arbitrale secondo le procedure stabilite da questo Regolamento.


ART. 24
Il lodo dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Collegio Arbitrale, ovvero dalla maggioranza di essi.
La decisione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S.
Copia conforme all'originale della decisione sarà inviata a ciascuna delle Parti a cura della Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S.


ART. 25
I compensi, da percepirsi collettivamente dagli Arbitri per ogni arbitrato per qualità e condizionamento, saranno precisati dalle tariffe stabilite dal Consiglio Direttivo, che fisserà altresì i diritti spettanti alla Camera Arbitrale.
Per qualsiasi altra controversia, gli Arbitri potranno stabilire i compensi sopra indicati.
Il Collegio Arbitrale definirà, volta per volta, in quale misura i compensi stabiliti dovranno essere suddivisi a carico di ciascuna delle Parti.
Qualora l'arbitrato radicato, non dovesse avere più corso, per qualsiasi motivo, dopo la firma dell'atto di compromesso, gli onorari degli Arbitri e i diritti della Camera Arbitrale saranno comunque dovuti solidalmente dalle Parti.


ART. 26
La Camera Arbitrale e gli Arbitri nell'esplicazione delle loro funzioni non contraggono responsabilità alcuna.


NORME COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

ART. 27
Gli arbitrati, le analisi e le verifiche possono essere esperite anche per i non Associati i quali, con la loro richiesta accettano implicitamente le disposizioni del presente Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.


ARBITRATI DI APPELLO

ART. 28
Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l'altra Parte avrà diritto di proporre contr'appello.
La richiesta di appello dovrà essere consegnata o spedita alla Camera Arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni correnti dalla ricezione della decisione arbitrale (30 (trenta) giorni se Parti residenti all'estero).
La Camera Arbitrale C.C.S. ne darà avviso scritto all'altra Parte.
La richiesta di appello sospenderà l'esecuzione della decisione di prima istanza e darà facoltà all'altra Parte di appellare a sua volta entro 8 (otto) giorni correnti (16 (sedici) giorni correnti per la Parte residente all'estero) dalla data della ricezione della comunicazione della richiesta di appello.
L'efficacia della richiesta di appello e del contr'appello è condizionata dal deposito delle relative spese, da effettuarsi entro i termini della richiesta di appello e di contr'appello.
L'ammontare delle spese di appello non sarà inferiore a quello minimo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.


ART. 29
La Parte che ha appellato dovrà consegnare o spedire alla Camera Arbitrale C.C.S. entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta di appello una memoria contenente i motivi di appello e la documentazione giustificativa dell'appello proposto, con contestuale nomina del proprio Arbitro.
La Camera Arbitrale C.C.S. invierà copia della memoria alla Controparte, invitandola a nominare il proprio Arbitro, nonché, in caso di contr'appello, a consegnare o spedire la memoria ed i documenti giustificativi entro il termine di 15 (quindici) giorni (30 (trenta) se Parti residenti all'estero) dalla data di ricezione dell'invito.
La Parte interessata avrà facoltà di richiedere al Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. una proroga per casi di documentata forza maggiore.
In caso di mancata nomina, sarà seguita la procedura indicata dall'Art. 19.
Qualora non siano rispettati i termini sopra indicati, l'appello s'intenderà rinunciato.
La Camera Arbitrale C.C.S. avrà diritto di trattenere il 30% (trentapercento) delle somme anticipate dall'appellante, quale rimborso forfettario di spese di segreteria.
L'eventuale opposizione nei termini e nei modi di cui all'articolo precedente, verrà automaticamente a decadere nel caso in cui la procedura non abbia corso per fatto imputabile alla Parte appellante.
In tal caso le spese anticipate dalla Parte opponente saranno restituite.
Nel caso in cui la rinuncia si verifichi dopo la costituzione del Collegio degli Arbitri di Appello, il Collegio stesso ne prenderà atto e redigerà apposito verbale da inviarsi alle Parti interessate.
In questo caso gli onorari degli Arbitri ed i diritti della Camera Arbitrale C.C.S. saranno integralmente dovuti.


ART. 30
(Comitato degli Arbitri di Appello)
Gli Arbitri di Appello dovranno far parte del Comitato degli Arbitri di Appello.
Il Comitato degli Arbitri di Appello è nominato dal Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova, sentito il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., ed i Membri del Comitato rimangono in carica per un triennio.
I nomativi dei Membri del Comitato degli Arbitri di Appello sono iscritti in un Albo e comunicati annualmente a tutti gli Associati.
Il Comitato degli Arbitri di Appello è costituito da un minimo di 15 (quindici) Membri suddivisi in tre gruppi per analogia di attività e/o di competenza professionale, a giudizio del Consiglio.
Al Primo gruppo appartengono: Importatori, Esportatori e Commercianti.
Al Secondo gruppo: Industriali delle Industrie molitorie, olearie, mangimistiche, ecc., Consumatori.
Al Terzo gruppo: Ausiliari, quali Agenti di Case Estere, Mediatori, Spedizionieri, Controllori, Assistenti, Assicuratori, Periti, Agenti Marittimi e Vettori.
Il Comitato degli Arbitri di Appello convocato in base a quanto previsto dall'Art. 35, è presieduto dal Presidente nominato dai componenti del Comitato stesso.


ART. 31
Il Collegio di Appello è composto di cinque Arbitri appartenenti al Comitato degli Arbitri di Appello.
Ciascuna Parte ha diritto di nominare il proprio Arbitro a termine dell'Art. 29 e gli altri saranno estratti per sorteggio.
Gli Arbitri nominati dalle Parti non potranno assumere la presidenza del Collegio.
Il sorteggio, di cui verrà redatto verbale, sarà effettuato da un Consigliere, designato a turno trimestrale dal Consiglio Direttivo, assistito dal Segretario della Camera Arbitrale C.C.S. Al sorteggio potranno assistere le Parti, che ne abbiano fatta richiesta scritta nei termini della richiesta di appello e/o contr'appello, ed i rispettivi Arbitri nominati.
L'Arbitro di Appello nominato per sorteggio che non accetta per due volte consecutive il mandato conferitogli, senza giustificato motivo, potrà essere sospeso dalla sua appartenenza al Comitato degli Arbitri di Appello per decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
La Camera Arbitrale C.C.S. renderà nota alle Parti la composizione del Collegio di Appello entro 8 (otto) giorni correnti dalla data della composizione definitiva del Collegio e successivamente, il nominativo del Presidente eletto in seno al Collegio stesso.


ART. 32
Non potranno far parte di un Collegio d'Appello gli Arbitri che risultassero incompatibili ai termini dell'Art. 22 e coloro che sono stati Arbitri di prima istanza nella vertenza relativa all'Appello stesso; qualora nominati essi dovranno rinunciare al mandato.
In caso di inosservanza di queste disposizioni il Consiglio Direttivo potrà infliggere all'Arbitro l'immediata sospensione dall'Ufficio fino a sei mesi.
L'eventuale opposizione di una delle Parti alla nomina di uno o più Arbitri del Collegio di Appello sarà inappellabilmente sottoposta al Presidente della Camera Arbitrale C.C.S., che deciderà sentito il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova.
L'opposizione dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni correnti (16 (sedici) giorni correnti se una delle Parti risiede all'estero) dalla data del ricevimento della comunicazione della costituzione del Collegio degli Arbitri di Appello.


ART. 33
Il Collegio degli Arbitri di Appello si riunirà nei locali sociali, convocherà le Parti e gli Arbitri di prima istanza per sentirne gli opportuni chiarimenti, ma deciderà poi senza la loro presenza.
Il Collegio degli Arbitri di Appello potrà decidere a maggioranza.
La decisione dovrà avvenire entro il sessantesimo giorno dalla data della costituzione del Collegio degli Arbitri di Appello e ed attestata da regolare verbale, come per gli Arbitrati di prima istanza.
Il Presidente, su istanza del Collegio, avrà la facoltà di prorogare il termine per la emissione della decisione di altri 30 (trenta) giorni e, nel caso in cui la decisione non fosse emessa entro quest'ultimo termine, il Presidente procederà analogamente a quanto previsto dall'Art. 23.
La decisione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S.. e copia conforme all'originale sarà inviata alle Parti.


ART. 34
Si applicano agli arbitrati di Appello le disposizioni relative agli Arbitrati di prima istanza, che non siano in contraddizione o incompatibili con le disposizioni stabilite a questo titolo.


ART. 35
Il Comitato degli Arbitri di Appello ha anche la funzione di organo consultivo del Consiglio Direttivo e potrà essere convocato dallo stesso o su richiesta di almeno dieci Associati per decidere sull'interpretazione di clausole dei Contratti-tipo della "A.C.C.S.-GE" specificamente concernenti sopravvenute sostanziali variazioni delle normali funzioni e strutture di mercato.


ART. 36
L'interpretazione fornita ai sensi dell'Art.35, decisa con la maggioranza di almeno tre quarti del Consiglio, si intenderà parte integrante dei Contratti-tipo dell'"A.C.C.S.", che, conseguentemente modificati, saranno emanati a decorrenza immediata. Detta interpretazione sarà comunicata a tutti gli Associati, nonché resa pubblica attraverso le Associazioni Cerealicole, le Borse Merci Italiane ed i più importanti Istituti Esteri equivalenti.


ESECUZIONI DELLE DECISIONI ARBITRALI
...............................SANZIONI



ART. 37
Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte, accertata l'inadempienza provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia Associato o non Associato, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti gli Associati della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del contratto.
Le Parti esonerano la Camera Arbitrale C.C.S. da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.


ART. 38
Non verrà accettata alcuna domanda di arbitrato, analisi, verifiche od altro da ditte o persone in stato di inadempienza a decisioni arbitrali emesse da Associazioni aventi impegni di reciprocità con la Camera Arbitrale C.C.S., salvo correlazioni a contratti e/o rapporti intervenuti prima dell'arrivo delle comunicazioni delle inadempienze di cui sopra.


ART. 39
L'Associato della Camera Arbitrale C.C.S., che protragga la sua inadempienza oltre 6 (sei) mesi dalla data delle sanzioni comminate a suo carico, sarà decaduto da Associato su delibera del Consiglio Direttivo.


ART. 40
Salvo pattuizioni soggette a Clausola Compromissoria che faccia esplicito riferimento ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova devono essere risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la stessa anche quando non esiste contratto o conferma del mediatore. In tal caso la Parte interessata dovrà fornire al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente, prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale potrà dar corso alla procedura arbitrale d'ufficio con le modalità previste dall'Art. 19 (Arbitrato d'ufficio) del presente Regolamento.


ART. 41
Per ogni eventuale caso non contemplato dal presente Regolamento, che si verificasse nel corso di una vertenza, sia di prima istanza, che di appello, la decisione finale spetterà al Presidente della Camera Arbitrale C.C.S., sentito il Consiglio Direttivo.

Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dall'Assemblea degli Associati; in prima convocazione occorrerà la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti gli Associati iscritti ed in seconda convocazione i voti di almeno i due terzi degli Associati intervenuti.
Ciascuna convocazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima delle date previste per le assemblee.












REGOLAMENTO PER L'ARBITRATO DI "CONDIZIONAMENTO E/O QUALITA'"

ART. 1
La Parte ricevitrice della merce, qualora sollevi contestazioni sul "condizionamento" e sulla "qualità" della stessa, potrà promuovere l'arbitrato di "condizionamento e/o qualità".


ART. 2
L'arbitrato per "condizionamento" e quello per "qualità" della merce dovrà essere esperito presso la Camera Arbitrale C.C.S., esclusivamente sui campioni debitamente sigillati in contraddittorio dalle Parti interessate, o loro incaricati, e regolarmente depositati entro i termini previsti dal contratto.


ART. 3
Per dare corso all'arbitrato per "condizionamento e/o qualità" la Parte attrice entro 8 (otto) giorni dal suggellamento dovrà depositare presso la Camera Arbitrale C.C.S. di Genova il campione prelevato in conformità a quanto previsto dall'Art. 2 e dalle condizioni contrattuali.
Sarà considerato valido a tutti gli effetti il campione spedito entro 5 (cinque) giorni successivi al suo suggellamento, indipendentemente dalla data di arrivo alla Camera Arbitrale C.C.S.
La Parte attrice dovrà inoltre convocare in arbitrato la Controparte entro 5 (cinque) giorni dal ritiro/consegna della merce, indicando l'Arbitro prescelto ed entro ulteriori 5 (cinque) giorni la Controparte dovrà nominare il proprio Arbitro.


ART. 4
Gli Arbitri nominati dalle Parti saranno a tutti gli effetti investiti del potere di rappresentanza delle Parti stesse, anche con riguardo alla sottoscrizione dell''"Atto di compromesso", alla cui stesura provvederà la Camera Arbitrale C.C.S.
Gli Arbitri dovranno inoltre procedere alla nomina del Terzo Arbitro.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi, alla nomina provvederà il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà la documentazione rilevante.
Il Collegio Arbitrale dovrà essere composto da Associati della Camera Arbitrale C.C.S.


ART. 5
Qualora la Controparte non nomini l'Arbitro, entro il termine indicato all'art. 3, la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta della parte proponente l'arbitrato, da presentarsi alla Camera Arbitrale entro 2 (due) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per la nomina dell'Arbitro da parte della convenuta, rinnoverà l'invito, fissando un termine di 3 (tre) giorni per aderire consensualmente alla vertenza.
Qualora la Controparte nomini il proprio Arbitro, la procedura proseguirà consensualmente.
Qualora la Controparte non provveda alla nomina dell'Arbitro e non risulti associata alla Camera Arbitrale C.C.S. il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova provvederà alla nomina dell'Arbitro in sua vece, dopo l'esame del fascicolo disposto dalla Camera Arbitrale C.C.S.
Qualora la Controparte sia associata alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina spetterà al Presidente della Camera Arbitrale stessa.
L'Arbitro così nominato rappresenterà la Parte convenuta, firmerà per suo contro l'"Atto di compromesso" e provvederà congiuntamente con l'altro Arbitro, alla nomina del Terzo arbitro.
In mancanza di accordo per la nomina del Terzo Arbitro, sarà seguita la procedura prevista dall'Art. N. 18 del Regolamento per l'arbitrato irrituale.


ART. 6
I compensi, da percepirsi collettivamente dagli Arbitri saranno fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, che determinerà altresì i diritti spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.
I fondi arbitrali dovranno essere anticipati dalla Parte proponente l'arbitrato.


ART. 7
Gli arbitrati di "condizionamento" dovranno concludersi con l'emissione del lodo, entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'insediamento del Collegio Arbitrale; quelli per la "qualità" entro 30 (giorni) dalla stessa data.


ART. 8
La decisione degli Arbitri concernenti la constatazione del condizionamento della merce e l'eventuale quantificazione degli abbuoni è definitiva ed inappellabile e dovrà essere eseguita entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del ricevimento del lodo dai Contraenti risedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
L'eventuale inesecuzione della decisione comporterà l'applicazione delle "sanzioni", così come stabilito nell'Art. N. 37 del Regolamento per l'arbitrato irrituale.


Il presente Regolamento è vincolante tra le Parti, che danno corso all'arbitrato per il condizionamento e/o la qualità della merce.