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REGOLAMENTO DELLA
CAMERA ARBITRALE DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI
..................................................GENOVA
(dal 01 Gennaio 2007)
ART. 1
Fanno parte della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi tutti gli Associati, salvo i casi di sospensione e/o decadenza.
La Camera Arbitrale C.C.S. svolge la sua attività nella Sede Sociale o in altre
Sedi eventualmente autorizzate dal Presidente.
ART. 2
Alla Camera Arbitrale C.C.S. sono deferite:
a) la formazione dei campioni "Standards"
di merci del settore;
b) le verifiche, le analisi, la constatazione dei pesi ettolitrici;
c) la conciliazione delle controversie o la loro risoluzione per arbitrato irrituale, sia in prima che in
seconda istanza;
d) ogni altra azione e/o funzione previste dallo Statuto Sociale e nel presente
Regolamento che il Consiglio giudichi utile ai fini sociali.
Gli Associati, sia nella loro qualità di delegati a conciliazioni, verifiche ed
analisi, che quali Arbitri, si obbligano a non compiere alcun atto inerente a
questi mandati se non nell'ambito dello Statuto e del Regolamento della Camera
Arbitrale C.C.S
STANDARDS
ART. 3
Gli "Standards" di cui all'articolo
precedente, saranno formati a cura di una commissione nominata dal Consiglio
Direttivo.
ANALISI E VERIFICHE
ART. 4
ART. 5
Altre norme sia generali che particolari saranno
impartite dal Consiglio Direttivo, che stabilirà altresì i diritti spettanti
alla Camera Arbitrale per queste operazioni.
ART. 6
Analisi, verifiche e rilascio dei relativi certificati potranno essere
demandati ad un Laboratorio Chimico scelto dalla Camera Arbitrale C.C.S.
CAMPIONI
ART. 7
Le verifiche e le analisi dovranno essere effettuate a cura della Camera
Arbitrale C.C.S. esclusivamente su campioni debitamente sigillati in contraddittorio
dalle Parti interessate.
Per la verifica del peso ettolitrico e per le analisi
di cereali, i campioni dovranno essere confezionati secondo le norme dei
rispettivi contratti.
Per la verifica delle caratteristiche di grassi, olii,
e alimenti zootecnici i campioni dovranno essere prelevati secondo quanto
stabilito dalle norme dei rispettivi contratti.
ART. 8
Nel caso di disaccordo fra le Parti sul prelevamento e suggellamento
dei campioni, su richiesta ed a spese anche di una
delle Parti - con diritto di rivalsa sulla Controparte - il Presidente deciderà
inappellabilmente e potrà incaricare persona o ditta
di sua fiducia del prelievo e del suggellamento.
Mancando il rappresentante di una delle Parti, il Presidente, a richiesta ed a
spese della Parte interessata - con conseguente rivalsa sulla Controparte -
potrà delegare, senza responsabilità alcuna, persona o ditta competente che assista allo scarico e/o al carico della merce ed al
prelevamento dei campioni in rappresentanza della Parte assente.
ART. 9
I campioni usati in arbitrati o in verifiche e quelli prelevati dai campioni
originali per la verifica del peso ettolitrico
saranno nuovamente sigillati a cura dell'Ufficio della Camera Arbitrale col
proprio sigillo.
I campioni saranno tenuti a disposizione degli interessati per un periodo
massimo di 60 (sessanta) giorni correnti dalla data del deposito o di 30
(trenta) giorni correnti dalla data della definitiva verifica o della decisione
arbitrale.
Trascorsi questi termini cesserà qualsiasi diritto al ritiro dei campioni e
CONDIZIONAMENTO E QUALITA' DELLA MERCE
ART. 10
Le modalità di verifica e analisi dei campioni si applicano anche in caso di arbitrato per "condizionamento e/o qualità"
delle merci, previsto dai contratti-tipo.
La procedura è determinata da apposito regolamento
vincolante tra le Parti che daranno corso all'arbitrato per
"condizionamento e/o qualità".
CONCILIAZIONI E ARBITRATI
ART. 11
Le conciliazioni e gli Arbitrati dovranno aver corso nelle Sedi indicate dall'Art. 1.
ART. 12
La conciliazione avverrà a mezzo dei Delegati nominati da ognuna delle Parti ed
il terzo dai primi due.
Il verbale di conciliazione debitamente sottoscritto dai Delegati verrà registrato dalla Camera Arbitrale C.C.S.,
che lo conserverà agli atti in archivio.
ART. 13
(L'arbitrato irrituale)
Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno a mezzo
di un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo
dai primi due.
Non potrà essere Arbitro chi non è associato della Camera Arbitrale del
Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
ART. 14
Le richieste di arbitrato e la nomina dell'Arbitro
dovranno essere fatte con le modalità e nei termini stabiliti dal relativo
contratto e dal presente Regolamento.
ART. 15
L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa
clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto
avente valore contrattuale, sarà considerato valido ed operante, agli effetti
del presente Regolamento, il modulo emesso da un Mediatore (Conferma), il cui testo sia stato approvato dalla Camera Arbitrale C.C.S. e
depositato presso la stessa in data antecedente quella dell'affare, oggetto di
arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti, il Mediatore
dovrà inoltrarlo alle stesse entro il giorno lavorativo successivo a quello
della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata e/o con qualsiasi mezzo
anche telematico, che ne permetta il riscontro dei
tempi e termini d'invio e di ricezione.
L'osservanza delle formalità sopra indicate, senza che pervenga immediata
contestazione dalle Parti, o una di esse, renderà il
contratto, comprensivo della clausola compromissoria, valido e vincolante fra
le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed operanti i moduli relativi ad affari
parzialmente eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare, in essi trascritto, risulti sulla base di una qualche chiara
espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, che risulti manifestata
in qualunque modo, ma successivamente all'invio del modulo da parte del
Mediatore.
ART. 16
Per promuovere un arbitrato, una Parte dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine
di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere
della controversia, se successivi - invitare la propria Controparte a nominare
l'Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni, comunicandole il nome
dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina dell'Arbitro all'altra Parte entro il
suddetto termine, accogliendo così l'invito della Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile sino al
momento dell'insediamento del Collegio Arbitrale e conferisce all'Arbitro i
poteri di piena rappresentanza della mandante sino a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per conoscenza alla Camera Arbitrale
C.C.S. copia delle comunicazioni contenenti le nomine dei due Arbitri.
ART. 17
(Arbitrato consensuale)
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso"
ed i fondi arbitrali dalle due Parti,
Nel caso in cui
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo
l'inadempienza della Parte,
ART. 18
Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno alla nomina del terzo Arbitro,
mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, che resterà depositato agli
atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale
C.C.S. provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della
Camera Arbitrale C.C.S.,
provvederà alla nomina il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di
Genova. A tale scopo
Gli ulteriori documenti della vertenza, regolarmente
numerati, dovranno essere consegnati in duplice copia agli altri Arbitri a cura
della Parte o dell'Arbitro non oltre la data fissata per la prima riunione del
Collegio Arbitrale, ovvero nel successivo termine che potrà essere assegnato
dal terzo Arbitro.
ART. 19
(Arbitrato d'ufficio)
La ricorrenza dei requisiti richiesti dall'Art. 15,
darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura
arbitrale.
Qualora
Trascorso detto termine, se
Qualora
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà da un
apposito modulo predisposto dalla Camera Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata
alla Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r. ed
alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla Camera
Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata a.r.,
con copia per conoscenza da inviarsi all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla sottoscrizione dell'"Atto di
compromesso" e alla formulazione dei quesiti entro 15 (quindici) giorni
dalla comunicazione della nomina, provvedendo a
contattare
ART. 20
I due Arbitri procederanno alla nomina del terzo Arbitro; in caso di
disaccordo, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. N. 18.
ART. 21
Le Parti avranno facoltà di essere ascoltate direttamente o tramite
delegati, facendone richiesta al proprio Arbitro entro 8 (otto) giorni correnti
dalla comunicazione predetta.
In tal caso
In nessun caso le Parti potranno presenziare alla
discussione fra i componenti del Collegio Arbitrale.
ART. 22
L'Arbitro che ha con le Parti un vincolo di parentela o affinità entro il terzo
grado oppure che ha un qualsiasi interesse nel contratto oggetto
dell'arbitrato, (come agente/mediatore/sorvegliante/vettore/assicuratore) ha
l'obbligo di declinare immediatamente il mandato perché incompatibile.
In mancanza la decisione arbitrale sarà annullabile ed il Consiglio Direttivo,
su istanza della Parte interessata, potrà autorizzare
la nomina di un nuovo Collegio Arbitrale.
Tuttavia, allorché le dette condizioni di incompatibilità siano conosciute
dalle Parti e non eccepite prima dell'inizio dell'arbitrato, la decisione avrà
il suo pieno effetto.
Le controversie che potessero insorgere relativamente
alle disposizioni del presente articolo saranno decise inappellabilmente
dal Presidente della Camera Arbitrale C.C.S., sentito
il Consiglio Direttivo.
L'eventuale ricusazione di un Arbitro, che dovrà essere manifestata entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione della nomina dell'Arbitro, sarà oggetto di
esame da parte del Consiglio Direttivo, che potrà deciderne l'ammissibilità vagliando
la fondatezza della documentazione presentata.
In caso di accoglimento della richiesta di
ricusazione,
Se l'Arbitro ricusato è stato nominato d'ufficio, la sostituzione avverrà con
la procedura stabilita dall'Art. 19.
ART. 23
Gli Arbitri dovranno emettere la loro decisione entro 60
(sessanta) giorni dalla data della firma dell'Atto di compromesso quale
accettazione del mandato loro conferito.
Il Presidente, su richiesta del Collegio Arbitrale,
avrà facoltà di prorogare il termine suddetto fino ad un massimo di ulteriori
30 (trenta) giorni.
Qualora entro il termine naturale, ovvero prorogato,
gli Arbitri non avessero emesso la decisione, le Parti avranno diritto alla
nomina di un nuovo Collegio Arbitrale secondo le procedure stabilite da questo
Regolamento.
ART. 24
Il lodo dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Collegio Arbitrale,
ovvero dalla maggioranza di essi.
La decisione dovrà essere depositata presso
Copia conforme all'originale della decisione sarà inviata a ciascuna delle
Parti a cura della Segreteria della Camera Arbitrale
C.C.S.
ART. 25
I compensi, da percepirsi collettivamente dagli Arbitri per ogni arbitrato per
qualità e condizionamento, saranno precisati dalle tariffe stabilite dal
Consiglio Direttivo, che fisserà altresì i diritti spettanti alla Camera
Arbitrale.
Per qualsiasi altra controversia, gli Arbitri potranno stabilire i compensi
sopra indicati.
Il Collegio Arbitrale definirà, volta per volta, in quale misura i compensi
stabiliti dovranno essere suddivisi a carico di ciascuna delle Parti.
Qualora l'arbitrato radicato, non dovesse avere più
corso, per qualsiasi motivo, dopo la firma dell'atto di compromesso, gli
onorari degli Arbitri e i diritti della Camera Arbitrale saranno comunque
dovuti solidalmente dalle Parti.
ART. 26
NORME COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI
ART. 27
Gli arbitrati, le analisi e le verifiche possono essere esperite anche per i
non Associati i quali, con la loro richiesta accettano implicitamente le
disposizioni del presente Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione sui diritti spettanti alla
Camera Arbitrale C.C.S.
ARBITRATI DI APPELLO
ART. 28
Le decisioni degli Arbitri di prima istanza
concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali
quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l'altra Parte avrà diritto di
proporre contr'appello.
La richiesta di appello dovrà essere consegnata o
spedita alla Camera Arbitrale entro il termine di 15 (quindici) giorni correnti
dalla ricezione della decisione arbitrale (30 (trenta) giorni se Parti
residenti all'estero).
La Camera Arbitrale C.C.S. ne darà avviso scritto all'altra Parte.
La richiesta di appello sospenderà l'esecuzione della decisione di prima
istanza e darà facoltà all'altra Parte di appellare a sua volta entro 8 (otto)
giorni correnti (16 (sedici) giorni correnti per
L'efficacia della richiesta di appello e del contr'appello è condizionata dal deposito delle relative
spese, da effettuarsi entro i termini della richiesta di appello e di contr'appello.
L'ammontare delle spese di appello non sarà inferiore
a quello minimo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 29
In caso di mancata nomina, sarà seguita la procedura indicata dall'Art. 19.
Qualora non siano rispettati i termini sopra indicati, l'appello s'intenderà
rinunciato.
La Camera Arbitrale C.C.S. avrà diritto di trattenere il 30% (trentapercento) delle somme anticipate dall'appellante,
quale rimborso forfettario di spese di segreteria.
L'eventuale opposizione nei termini e nei modi di cui all'articolo precedente,
verrà automaticamente a decadere nel caso in cui la procedura non abbia corso per fatto imputabile alla Parte appellante.
In tal caso le spese anticipate dalla Parte opponente saranno restituite.
Nel caso in cui la rinuncia si verifichi dopo la
costituzione del Collegio degli Arbitri di Appello, il Collegio stesso ne
prenderà atto e redigerà apposito verbale da inviarsi alle Parti interessate.
In questo caso gli onorari degli Arbitri ed i diritti della Camera Arbitrale
C.C.S. saranno integralmente dovuti.
ART. 30
(Comitato degli Arbitri di Appello)
Gli Arbitri di Appello dovranno far parte del Comitato degli Arbitri di
Appello.
Il Comitato degli Arbitri di Appello è nominato dal Presidente della
Deputazione della Borsa Merci di Genova, sentito il Consiglio Direttivo della
Camera Arbitrale C.C.S., ed i Membri del Comitato
rimangono in carica per un triennio.
I nomativi dei Membri del Comitato degli Arbitri di Appello
sono iscritti in un Albo e comunicati annualmente a tutti gli Associati.
Il Comitato degli Arbitri di Appello è costituito da un minimo di 15 (quindici)
Membri suddivisi in tre gruppi per analogia di attività e/o di competenza
professionale, a giudizio del Consiglio.
Al Primo gruppo appartengono: Importatori, Esportatori e Commercianti.
Al Secondo gruppo: Industriali delle Industrie molitorie, olearie,
mangimistiche, ecc., Consumatori.
Al Terzo gruppo: Ausiliari, quali Agenti di Case Estere, Mediatori,
Spedizionieri, Controllori, Assistenti, Assicuratori, Periti, Agenti Marittimi
e Vettori.
Il Comitato degli Arbitri di Appello convocato in base a quanto previsto dall'Art. 35, è presieduto dal Presidente nominato dai
componenti del Comitato stesso.
ART. 31
Il Collegio di Appello è composto di cinque Arbitri appartenenti al Comitato
degli Arbitri di Appello.
Ciascuna Parte ha diritto di nominare il proprio Arbitro a termine dell'Art. 29 e gli altri saranno estratti per sorteggio.
Gli Arbitri nominati dalle Parti non potranno assumere la presidenza del
Collegio.
Il sorteggio, di cui verrà redatto verbale, sarà
effettuato da un Consigliere, designato a turno trimestrale dal Consiglio
Direttivo, assistito dal Segretario della Camera Arbitrale C.C.S. Al sorteggio
potranno assistere le Parti, che ne abbiano fatta richiesta scritta nei termini
della richiesta di appello e/o contr'appello, ed i
rispettivi Arbitri nominati.
L'Arbitro di Appello nominato per sorteggio che non
accetta per due volte consecutive il mandato conferitogli, senza giustificato
motivo, potrà essere sospeso dalla sua appartenenza al Comitato degli Arbitri
di Appello per decisione a maggioranza del Consiglio Direttivo.
La Camera Arbitrale C.C.S. renderà nota alle Parti la composizione del Collegio
di Appello entro 8 (otto) giorni correnti dalla data della composizione
definitiva del Collegio e successivamente, il nominativo del Presidente eletto
in seno al Collegio stesso.
ART. 32
Non potranno far parte di un Collegio d'Appello gli Arbitri che risultassero
incompatibili ai termini dell'Art. 22 e coloro che
sono stati Arbitri di prima istanza nella vertenza relativa all'Appello stesso;
qualora nominati essi dovranno rinunciare al mandato.
In caso di inosservanza di queste disposizioni il
Consiglio Direttivo potrà infliggere all'Arbitro l'immediata sospensione
dall'Ufficio fino a sei mesi.
L'eventuale opposizione di una delle Parti alla nomina di uno o più Arbitri del
Collegio di Appello sarà inappellabilmente
sottoposta al Presidente della Camera Arbitrale C.C.S.,
che deciderà sentito il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di
Genova.
L'opposizione dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni
correnti (16 (sedici) giorni correnti se una delle Parti risiede all'estero)
dalla data del ricevimento della comunicazione della costituzione del Collegio
degli Arbitri di Appello.
ART. 33
Il Collegio degli Arbitri di Appello si riunirà nei locali sociali, convocherà
le Parti e gli Arbitri di prima istanza per sentirne gli opportuni chiarimenti,
ma deciderà poi senza la loro presenza.
Il Collegio degli Arbitri di Appello potrà decidere a
maggioranza.
La decisione dovrà avvenire entro il sessantesimo giorno dalla data della
costituzione del Collegio degli Arbitri di Appello e
ed attestata da regolare verbale, come per gli Arbitrati di prima istanza.
Il Presidente, su istanza del Collegio, avrà la
facoltà di prorogare il termine per la emissione della decisione di altri 30
(trenta) giorni e, nel caso in cui la decisione non fosse emessa entro quest'ultimo termine, il Presidente procederà analogamente
a quanto previsto dall'Art. 23.
La decisione dovrà essere depositata presso
ART. 34
Si applicano agli arbitrati di Appello le disposizioni relative agli Arbitrati
di prima istanza, che non siano in contraddizione o incompatibili con le
disposizioni stabilite a questo titolo.
ART. 35
Il Comitato degli Arbitri di Appello ha anche la funzione di organo consultivo
del Consiglio Direttivo e potrà essere convocato dallo stesso o su richiesta di
almeno dieci Associati per decidere sull'interpretazione di clausole dei Contratti-tipo della "A.C.C.S.-GE"
specificamente concernenti sopravvenute sostanziali variazioni delle normali
funzioni e strutture di mercato.
ART. 36
L'interpretazione fornita ai sensi dell'Art.35,
decisa con la maggioranza di almeno tre quarti del Consiglio, si intenderà
parte integrante dei Contratti-tipo dell'"A.C.C.S.", che, conseguentemente modificati, saranno
emanati a decorrenza immediata. Detta interpretazione sarà comunicata a tutti
gli Associati, nonché resa pubblica attraverso le
Associazioni Cerealicole, le Borse Merci Italiane ed i più importanti Istituti
Esteri equivalenti.
ESECUZIONI DELLE DECISIONI ARBITRALI
...............................SANZIONI
ART. 37
Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non
appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni
correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia,
ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda
all'estero.
Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione
arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte, accertata
l'inadempienza provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie,
constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia
Associato o non Associato, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà
eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati
o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera
raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti gli
Associati della Camera Arbitrale C.C.S., alle
Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del
contratto.
Le Parti esonerano
ART. 38
Non verrà accettata alcuna domanda di arbitrato,
analisi, verifiche od altro da ditte o persone in stato di inadempienza a
decisioni arbitrali emesse da Associazioni aventi impegni di reciprocità con
ART. 39
L'Associato della Camera Arbitrale C.C.S., che
protragga la sua inadempienza oltre 6 (sei) mesi dalla data delle sanzioni
comminate a suo carico, sarà decaduto da Associato su delibera del Consiglio
Direttivo.
ART. 40
Salvo pattuizioni soggette a Clausola Compromissoria che faccia esplicito
riferimento ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le
controversie sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova devono essere risolte mediante arbitrato da esperirsi
presso la stessa anche quando non esiste contratto o conferma del mediatore. In
tal caso
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato
propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale potrà dar corso alla
procedura arbitrale d'ufficio con le modalità previste dall'Art.
19 (Arbitrato d'ufficio) del presente Regolamento.
ART. 41
Per ogni eventuale caso non contemplato dal presente Regolamento, che si
verificasse nel corso di una vertenza, sia di prima istanza, che di appello, la
decisione finale spetterà al Presidente della Camera Arbitrale C.C.S., sentito il Consiglio Direttivo.
Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dall'Assemblea
degli Associati; in prima convocazione occorrerà la maggioranza dei due terzi
dei voti di tutti gli Associati iscritti ed in seconda convocazione i voti di
almeno i due terzi degli Associati intervenuti.
Ciascuna convocazione dovrà essere effettuata a mezzo
raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima delle date previste per
le assemblee.
REGOLAMENTO PER L'ARBITRATO DI "CONDIZIONAMENTO E/O QUALITA'"
ART. 1
ART. 2
L'arbitrato per "condizionamento" e quello per "qualità"
della merce dovrà essere esperito presso
ART. 3
Per dare corso all'arbitrato per "condizionamento e/o qualità"
Sarà considerato valido a tutti gli effetti il
campione spedito entro 5 (cinque) giorni successivi al suo suggellamento,
indipendentemente dalla data di arrivo alla Camera Arbitrale C.C.S.
La Parte attrice dovrà inoltre convocare in arbitrato
ART. 4
Gli Arbitri nominati dalle Parti saranno a tutti gli effetti investiti del
potere di rappresentanza delle Parti stesse, anche con riguardo alla
sottoscrizione dell''"Atto di compromesso", alla cui stesura
provvederà
Gli Arbitri dovranno inoltre procedere alla nomina del Terzo Arbitro.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi provvederà alla nomina; qualora una delle
Parti non sia associata della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e
Semi, alla nomina provvederà il Presidente della Deputazione della Borsa Merci
di Genova. A tale scopo
Il Collegio Arbitrale dovrà essere composto da
Associati della Camera Arbitrale C.C.S.
ART. 5
Qualora
Qualora
Qualora
Qualora
L'Arbitro così nominato rappresenterà
In mancanza di accordo per la nomina del Terzo
Arbitro, sarà seguita la procedura prevista dall'Art.
N. 18 del Regolamento per l'arbitrato irrituale.
ART. 6
I compensi, da percepirsi collettivamente dagli Arbitri saranno fissati
annualmente dal Consiglio Direttivo, che determinerà altresì i diritti
spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.
I fondi arbitrali dovranno essere anticipati dalla
Parte proponente l'arbitrato.
ART. 7
Gli arbitrati di "condizionamento" dovranno concludersi con
l'emissione del lodo, entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'insediamento
del Collegio Arbitrale; quelli per la "qualità" entro 30 (giorni)
dalla stessa data.
ART. 8
La decisione degli Arbitri concernenti la constatazione del condizionamento della
merce e l'eventuale quantificazione degli abbuoni è definitiva ed inappellabile
e dovrà essere eseguita entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del
ricevimento del lodo dai Contraenti risedenti in Italia, ed entro 30 (trenta)
giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
L'eventuale inesecuzione della decisione comporterà
l'applicazione delle "sanzioni", così come stabilito nell'Art. N. 37 del Regolamento per l'arbitrato irrituale.
Il presente Regolamento è vincolante tra le Parti, che danno corso
all'arbitrato per il condizionamento e/o la qualità della merce.