................
CONDIZIONI GENERALI
DEL CONTRATTO TIPO "A.C.C.S." -
GENOVA
....PER MERCE IN CONTAINER COMPLETO
................(FULL CONTAINER LOAD)
ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione
fra le Parti, non possono interrompere il
corso del regolare svolgimento delle operazioni
tutte derivanti dal presente contratto.
ART. II
1. Tutte le comunicazioni previste ne presente
contratto dovranno essere effettuate per
telegramma e/o telex e/o telefax, purché
in quest'ultimo caso ne sia stata comunicata
la corretta ricezione della Controparte.
2. Tempo debito (Due course): tutti gli avvisi
da trasmettere in tempo debito, a sensi di
questo contratto, dovranno essere inoltrati
lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno,
ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno
lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
3. Ogni spedizione fatta o da farsi in esecuzione
anche parziale del presente contratto dovrà
considerarsi come operazione separata o come
contratto separato.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra
da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto
sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi",
salvo diversa specificazione.
6. Sono considerati festivi i giorni dichiarati
tali dalla legge e dalle consuetudini del
luogo di esecuzione del contratto.
7. In tutte le clausole del presente contratto,
per prezzo corrente s'intenderà sempre quello
della merce contrattata alle condizioni del
presente contratto.
ART. III - QUALITA'
1. La merce consegnata deve corrispondere
per provenienza, qualità e caratteristiche
a quanto indicato nel presente contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla
condizione "F.A.Q." la merce dovrà
equivalere allo standard corrispondente.
ART. IV - QUANTITA'
1. Le percentuali eccedenti il 2% (due per
cento) saranno conteggiate in fattura provvisoria
al prezzo di contratto ed in fattura definitiva
al prezzo CIF corrente alla data della polizza
di carico o lettera di vettura da stabilirsi,
mediante semplice certificato, dalla Presidenza
dell'"A.C.C.S.", a richiesta anche
di una sola delle Parti.
2. La tolleranza prevista va riferita ad
ogni singolo container.
3. Quando la quantità pattuita varia entro
due cifre limite, è a discrezione del Venditore
consegnare ogni quantitativo entro i limiti
indicati; in caso di inadempienza, la quantità
media serve di base per il computo delle
eventuali differenze. Analogamente si procederà
per acquisto o vendita coattiva.
ART. V - PROROGA DEL PERIODO DI CONSEGNA
1. Il Venditore ha la facoltà di prorogare
di non più di 8 (otto) giorni il termine
entro il quale deve effettuarsi La consegna,
purché egli ne dia avviso al suo Compratore,
direttamente od a mezzo del suo Agente, più
tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo
giorno del periodo stipulato per la consegna.
Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro
Venditore al rispettivo Compratore in tempo
debito. In detto avviso non è necessario
che il Venditore precisi il numero dei giorni
di proroga che richiede e la consegna potrà
essere effettuata in uno qualsiasi degli
8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà,
però riconoscere al Compratore un abbuono
sul prezzo di contratto da dedursi in fattura
e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga: 0,50%
sul prezzo lordo C.I.F.
- per 5 o 6 giorni di proroga: 1% del prezzo
lordo C.I.F.
- per 7 o 8 giorni di proroga: 1,50% del
prezzo lordo C.I.F.
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato
il Compratore che intende valersi di tale
.facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure
negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto
si intenderà come stipulato per il termine
di imbarco originale più 8 (otto) giorni,
al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il
regolamento delle differenze per inadempienza
sarà fatto su tale base.
ART. VI - APPLICAZIONE
1. L'applicazione specificante il nome della
nave, la data della Polizza di Carico, il
numero dei containers nonché i dettagli di
identificazione degli stessi, sarà comunicata
dal Venditore al Compratore entro 8 (otto)
giorni dalla data dell'avvenuto imbarco
2. In caso di spedizione via terra, l'applicazione,
specificante la data della lettera di vettura
e i dati di identificazione dei containers
e relativo veicolo effettuante il trasporto,
sarà comunicata dal Venditore al Compratore
entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta spedizione.
ART. VII - PREZZO - VARIAZIONE REGIME FISCALE
1. Per la merce venduta nazionalizzata, salvo
che in contratto non sia prevista espressamente
la condizione di "prezzo finito a tutti
gli effetti", qualora fra il giorno
della conclusione dell'affare e quello della
messa a disposizione della merce vi fossero
istituzioni o variazioni di oneri imposti
dalle Autorità Italiane e/o Comunitarie,
comunque gravanti sul costo di importazione
e/o di nazionalizzazione della merce, il
prezzo del presente contratto subirà uguali
aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul
prezzo di contratto.
ART. VIII - PAGAMENTO
1. L'ammontare della/e fattura/e provvisoria/e
è pagabile contro i documenti di spedizione
completi, o contro consegna di un originale
della/e polizza/e di carico o lettera di
vettura, accompagnati da una lettera di garanzia
per la rimessa in tempo debito del/i duplicato/i,
e contro delivery order/s emesso/i sul detentore
del documento di spedizione e da esso vistato/i
(il Venditore sarà responsabile del buon
fine di tale/i delivery order/s), accompagnato/i
dalla polizza e/o certificato/i di assicurazione
a
………………………………………………………………………………………………………………………
2. In caso di perdita totale della nave o
navi applicata/e in esecuzione del presente
contratto, questo si intenderà annullato
per la quantità imbarcata su tale/i nave
o navi, e i documenti rimarranno di piena
proprietà del Venditore.
L'accettazione dei documenti di imbarco dovrà
aver luogo a prima presentazione.
Il Compratore potrà richiedere al Venditore
una lettera di garanzia per effettuare il
pagamento contro polizze di
carico che si riferiscano, per il nolo o
per il porto di destinazione, all'ultima
polizza di carico o al contratto di
noleggio se questi non gli siano presentati
contemporaneamente agli altri documenti.
ART. IX - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE
1. La merce dovrà sempre ed in qualunque
caso essere ricevuta dal Compratore, non
potendo il medesimo, nemmeno sotto il pretesto
di differenza di qualità, lasciarla per conto
del Venditore, salvo giudizio contrario degli
Arbitri.
2. La merce che allo sbarco risultasse danneggiata
per vizio proprio, dovrà pure essere ritirata
dal Compratore. Il Venditore sarà però sempre
responsabile dell'eventuale minor valore,
da stabilirsi per arbitrato, su campioni
regolarmente sigillati, a termine delle condizioni
stabilite in appresso.
3. Se i documenti applicati come sopra prescritto,
non fossero ancora stati presentati al Compratore
all'arrivo del mezzo vettore, e sempre che
il Compratore possa, con i dati fornitigli
in tempo debito dal Venditore, identificare
la sua partita, il Compratore stesso dovrà
provvedere al ritiro della merce mediante
fidejussione bancaria, il cui costo dovrà
essergli rimborsato dal Venditore. In mancanza
di dati precisi che rendano possibile il
ritiro della merce mediante fidejussione,
il Venditore sarà responsabile di tutte le
spese extra che ciò potrà eventualmente cagionare.
ART. X - COSTI DI MOVIMENTAZIONE / TRASPORTO
1. Tutti i costi di movimentazione e trasporto
del/dei container/s dal Terminal di accettazione
a quello di consegna, o al luogo di destino
se così convenuto in contratto sono a carico
della merce. Lo stivaggio del container sotto
ponte non è garantito durante il viaggio
via mare.
ART. XI - TRASPORTO VIA MARE
1. Lo sbarco dovrà effettuarsi secondo gli
usi e/o regolamenti del porto di scarico.
2. Se le polizze di carico o il contratto
di noleggio conterranno condizioni contrarie
agli usi del porto di scarico o a quelle
pattuite del contratto di conpra-vendita,
il Venditore sarà tenuto responsabile verso
il Compratore per ogni spesa extra da ciò
occasionata.
3. Il trasporto via mare può essere diretto
o indiretto, con o senza trasbordo.
4. La "Discharging strike clause"
del contratto di noleggio fa parte del presente
contratto.
ART. XII - PESATURA
1. Nel caso di pesatura al "Terminal
di consegna", se il luogo di consegna
non è un Terminal containers, le maggiori
spese di pesatura derivanti saranno a carico
del Compratore.
ART. XIII - COMMISSIONE
1. La commissione dovrà essere pagata all'Intermediario,
nella misura pattuita, contratto eseguito
o no.
ART. XIV - CAMPIONAMENTO
1. Il campionamento deve effettuarsi: * Alla
caricazione del container;
* Alla consegna del container.
Ogni campione sarà prelevato alla caricazione
e/o alla consegna del container in esecuzione
del presente contratto ed in modo tale da
rappresentare le caratteristiche medie della
merce.
2. Il prelevamento dei campioni dovrà essere
fatto in contradittorio fra le Parti o loro
incaricati, che dovranno sigillarli prontamente
e depositarli alla Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova (C.A.) o, se
la caricazione o la consegna del container
non ha luogo a Genova, spedirli alla stessa
entro 5 /cinque) giorni successivi a quello
del suggellamento.
3. Il Venditore avrà facoltà di richiedere
il suggellamento di un duplicato di campioni,
da spedirsi, sempre begli stessi termini,
alla Camera Arbitrale di Genova.
4. Per le modalità del campionamento, dovranno
essere osservate le regole previste in proposito
dal contratto-tipo "A.C.C.S." relativo
alla merce oggetto del presente contratto.
- Campionamento d'ufficio
1. Nel caso di disaccordo tra le Parti sul
prelevamento e suggellamento dei campioni,
il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S.
di Genova deciderà inappellabilmente della
controversia e potrà anche incaricare persona
o Ditta di sua fiducia al prelevamento e
suggellamento.
2. Mancando il Rappresentante delle Parti,
a richiesta di una di esse contro garanzia
di tutte le spese, comunque a carico della
Parte inadempiente, il Presidente (o chi
ne fa le veci) della Camera Arbitrale C.C.S.
di Genova, potrà delegare persona competente
che assista al prelevamento ed alla consegna
dei campioni della merce in questione.
ART. XV - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Ogni plico o campione suggellato oggetto
di arbitrato per qualità e condizionamento,
che sia aperto senza la presenza delle Parti
contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente
autorizzati, sarà considerato come distrutto.
ART. XVI - ANALISI
1. Le a richiesta delle analisi per l'accertamento
delle caratteristiche pattuite e richiamate
alla clausola "Abbuoni" non implica
necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate
secondo i metodi ufficiali in vigore alla
data del contratto. L'analisi per l'accertamento
delle caratteristiche della merce sarà fatta
dal Laboratorio Chimico della "C.A."
sugli appositi campioni, su richiesta della
Parte interessata che dovrà inoltrarla alla
"C.A." entro 8 (otto) giorni dalla
data del suggellamento in contraddittorio,
con la contemporanea comunicazione alla Controparte,
con le modalità di cui all'Art. II punto
1. Il certificato di analisi verrà inviato
alla Parte richiedente e da questa rispedito
alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax,
entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento
del certificato stesso.
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta
dei risultati della prima analisi, avrà diritto
di richiedere alla Camera Arbitrale C.C.S.
di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento
dei risultati della prima analisi, l'analisi
sul secondo campione, dandone negli stessi
termini, notizia scritta alla sua Controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che
la seconda analisi debba essere effettuata
da un Laboratorio diverso da quello della
Camera Arbitrale di Genova, la stessa provvederà
ad inviare il campione al Laboratorio prescelto
ed a trasmettere poi alle Parti i risultati
della analisi.
Qualora risultasse una differenza fra i risultati
delle due analisi, la media dei dati della
prima e della seconda analisi verrà assunta
come base per i conteggi degli eventuali
abbuoni.
5. Le spese di analisi, per ogni singola
determinazione, saranno a carico del Venditore
qualora i risultati riscontrati risultassero
a favore del Compratore. In tutti gli altri
casi le spese di analisi saranno a carico
del Compratore.
6. Nel caso le differenze qualitative della
merce superassero i limiti previsti alla
clausola "Abbuoni" con necessità
di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza
dei termini per proporre l'arbitrato per
differenze di qualità, inizierà dal giorno
successivo a quello della trasmissione dei
certificati di analisi alla Controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento
e l'eventuale contestazione di caratteristiche
pattuite ma non comprese nella clausola "Abbuoni".
8. Nelle vendite effettuate "secondo
caratteristiche", le eventuali differenze
qualitative della merce rispetto al pattuito,
daranno diritto ai bonifici previsti alla
clausola "Abbuoni".
ART. XVII - ABBUONI
1. Gli abbuoni saranno calcolati secondo
quanto previsto dalle specifiche clausole
del Contratto-Tipo "A.C.C.S." di
Genova, relativo alla merce oggetto del presente
contratto.
ART. XVIII - ASSICURAZIONE
1. Il Venditore dovrà fornire polizze e/o
certificati di assicurazione a copertura
pieno rischio per il 10% in più dell'ammontare
della fattura provvisoria.
2. L'assicurazione deve coprire anche i rischi
di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere
coperta presso Assicuratori primari, ma per
la solvibilità dei quali il Venditore non
è responsabile.
3. L'assicurazione marittima deve coprire
i rischi di avaria particolare con franchigia
standard, eccedendo, pagamento integrale;
dovrà essere stipulata porta a porta e comprendere
il rischio di incendio per il periodo di
sosta a terra.
4. Ogni spesa per coprire i rischi di guerra,
sciopero e/o sommossa, eccedente il ½% sarà
a carico del Compratore; il Venditore potrà
esigere tale importo al ritiro dei documenti.
ART. XIX - AVARIA
1 Eccettuato il caso di perdita totale, qualunque
avaria, sia o meno ricuperabile dagli Assicuratori,
sarà per conto del Compratore al quale spetterà
di conseguenza ogni azione verso gli Assicuratori
stessi o chi di ragione, per ottenere il
rimborso del danno.
2 Qualora sia avvenuto qualche accidente
od avaria di mare che abbia cagionato un
ammanco nella quantità caricata, il Venditore
avrà facoltà di dichiarare definitiva, riguardo
al peso, la fattura provvisoria, rimborsando
al Compratore l'eventuale franchigia prevista
dal contratto dedotta dagli Assicuratori
nel regolamento d'avaria, mediante avviso
dato per iscritto al Compratore.
ART. XX - FORZA MAGGIORE
1. Il Venditore ha diritto di annullare il
presente contratto o la parte non ancora
eseguita in caso di proibizione d'importazione
al luogo di destino o di esportazione dal
luogo di origine, di blocco, scioperi, rivolta
o altri casi di forza maggiore che impediscano
la consegna, con obbligo di darne tempestiva
comunicazione al Compratore con l'obbligo
di fornire la prova certa del sopraggiunto
impedimento.
ART. XXI - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i contemplati casi di forza maggiore,
le eventuali inesecuzioni del presente contratto,
o di parte di esso, daranno luogo, esclusivamente
per la parte non eseguita, alla risoluzione
del contratto in base al prezzo corrente
nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione
o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo
corrente nel giorno in cui l'altra Parte
si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione
potrà essere chiesta soltanto dalla Parte
adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà
procedere al riacquisto o alla rivendita
coattiva della parte non eseguita da effettuarsi
a termini di legge, previo avviso con telegramma
o telex alla Parte inadempiente (anche tramite
il suo Agente o Intermediario dell'affare).
3. Restano a carico della Parte inadempiente
le eventuali differenze di prezzo e le spese
relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente
il contraente che fosse dichiarato fallito
od in moratoria o che convocasse i creditori
per ottenere un concordato amichevole o giudiziario
o che comunque sospendesse notoriamente i
pagamenti.
L'altro contraente ha, in tali casi, il diritto
di procedere immediatamente al riacquisto
od alla rivendita, oppure alla determinazione
del prezzo di risoluzione in base a quello
corrente in uno dei % (cinque) giorni successivi
al giorno in cui avrà dato apposito avviso
alla Parte che si trovasse nelle condizioni
sopra indicate, di tutte le quote di imbarco,
ivi comprese quelle non ancora eseguite al
prodursi di tale situazione e avrà diritto
al rimborso od all'insinuazione del credito
nella liquidazione o nel fallimento, per
le eventuali perdite che ne potessero derivare,
mentre dovrà rendere conto degli eventuali
utili, con il diritto però di compensare
gli utili con le perdite, anche se derivanti
dalla liquidazione del presente o di altri
contratti in corso con lo stesso contraente.
ART. XXII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione
di qualsiasi controversia che dovesse insorgere
in ordine alla validità o alla esecuzione
del presente contratto ad un arbitrato irrituale
da esperirsi secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova (C.A.C.C.S.), che le Parti
dichiarano di ben conoscere ed accettare.
ART. XXIII - ARBITRATO (estratto dal Reg.to
della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
1. Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno
a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati
uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai
primi due. Non potrà essere Arbitro chi non
è associato della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di
contratto contenente la relativa clausola
compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle
Parti o altro accordo scritto avente valore
contrattuale, sarà considerato valido ed
operante, agli effetti del Regolamento, il
modulo emesso da un Mediatore (Conferma),
il cui testo sia stato approvato dalla Camera
Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa
in data antecedente quella dell'affare, oggetto
di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti,
il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse
entro il giorno lavorativo successivo a quello
della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata
e/o con qualsiasi mezzo anche telematico,
che ne permetta il riscontro dei tempi e
termini d'invio e di ricezione
L'osservanza delle formalità sopra indicate,
senza che pervenga immediata contestazione
dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto,
comprensivo della clausola compromissoria,
valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed
operanti i moduli relativi ad affari parzialmente
eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare,
in essi trascritto, risulti sulla base di
una qualche chiara espressione di consenso
scritto dalla Parte convenuta, che risulti
manifestata in qualunque modo, ma successivamente
all'invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per promuovere un arbitrato, una Parte
dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di
consegna della merce, ovvero del previsto
pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia,
se successivi - invitare la propria Controparte
a nominare l'Arbitro entro il termine di
8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro
prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina
dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto
termine, accogliendo così l'invito della
Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile
sino al momento dell'insediamento del Collegio
Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri
di piena rappresentanza della mandante sino
a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per
conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia
delle comunicazioni contenenti le nomine
dei due Arbitri.
4. La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base
della documentazione, corredata dai quesiti,
presentata dalla Parte proponente l'arbitrato
o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà
alla stesura dell' "Atto di compromesso"
in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente
alla Parte attrice ed a quella convenuta,
con l'invito a quest'ultima di inserirvi
i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo
entro 15 (quindici) giorni dalla data del
ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti
risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato
dalle relative competenze, determinate dalla
Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S.,
sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso"
ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la
Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente
i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca
l'esemplare dell'"Atto di Compromesso"
entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale
C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore
termine non superiore a 8 (otto) giorni per
l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo
l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale
C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato
al fine della sottoscrizione dell'"Atto
di compromesso" e più in generale dell'espletamento
delle formalità necessarie all'insediamento
del Collegio Arbitrale.
5. Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno
alla nomina del terzo Arbitro, mediante la
sottoscrizione di un apposito modulo, che
resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il
Presidente della Camera Arbitrale C.C.S.
provvederà alla nomina; qualora una delle
Parti non sia associata della Camera Arbitrale
C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente
della Deputazione della Borsa Merci di Genova.
A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà
la documentazione rilevante.
6. La ricorrenza dei requisiti citati nel
punto 2, darà diritto a ciascuna delle Parti
di richiedere lo svolgimento della procedura
arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato,
secondo quanto previsto dall'Art. 16 del
Regolamento, non provveda a nominare l'Arbitro,
la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta
della Parte attrice o del suo Arbitro, previa
verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti
nell'Art. 15 del Regolamento, rinnoverà l'invito,
fissando un ulteriore termine di 8 (otto)
giorni dalla data di ricezione dell'invito
stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta
è associata alla Camera Arbitrale C.C.S.,
il Presidente procederà d'ufficio alla nomina
dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata
alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro
d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione
della Borsa Merci di Genova, in conformità
a quanto disposto dall'art. N. 13 del Regolamento;
la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione
la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà
da un apposito modulo predisposto dalla Camera
Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla
Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r.
ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla
Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata
a.r., con copia per conoscenza da inviarsi
all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla
sottoscrizione dell'"Atto di compromesso"
e alla formulazione dei quesiti entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione della
nomina, provvedendo a contattare la Parte
rappresentata onde ottenere le istruzioni
necessarie.
7. I due Arbitri procederanno alla nomina
del terzo Arbitro; in caso di disaccordo,
la nomina avverrà in conformità a quanto
previsto dall'art. N. 18 del Regolamento.
8. Gli arbitrati, le analisi e le verifiche
possono essere esperite anche per i non Associati
i quali, con la loro richiesta accettano
implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione
sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale
C.C.S.
9. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini
sopra enunciati, la Parte richiedente non
avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato
stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano
giustificato il ritardo.
ART. XXIV - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza
concernenti la constatazione del condizionamento
della merce e le eventuali quantificazioni
degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata
e l'altra Parte avrà diritto di proporre
contr'appello.
ART. XXV - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1. Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza
(non appellate), sia di appello dovranno
essere eseguite entro 15 (quindici) giorni
correnti dalla data del loro ricevimento
dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro
30 (trenta) giorni correnti qualora anche
uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini
non dia adempimento ad una decisione arbitrale,
il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale
C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte,
accertata l'inadempienza provvederà a che
non si facciano ulteriori arbitrati, perizie,
constatazioni di peso, analisi od altro per
conto della Parte inadempiente, sia Associato
o non Associato, e ciò fino a quando la decisione
stessa non sarà eseguita, fatta eccezione
però per quanto abbia relazione a contratti
stipulati o rapporti intervenuti prima della
constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso
per lettera raccomandata alle Parti interessate
e per lettera semplice a tutti gli Associati
della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni
Consorelle ed eventualmente alla Borsa del
luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale
da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Salvo pattuizioni soggette a Clausola
Compromissoria che faccia esplicito riferimento
ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie
sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
devono essere risolte mediante arbitrato
da esperirsi presso la stessa anche quando
non esiste contratto o conferma del mediatore.
In tal caso la Parte interessata dovrà fornire
al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente,
prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato
propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale
potrà dar corso alla procedura arbitrale
d'ufficio con le modalità previste dall'Art.
19 del Regolamento.
6. Le Parti contraenti si impegnano a non
intraprendere alcuna azione legale, se non
per esigere il pagamento delle fatture e
per rendere legalmente esecutiva una decisione
arbitrale di prima istanza o d'appello.
7. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale
pendenza di azioni legali non potrà essere
invocata per chiedere e/o ottenere revoche
o sospensioni delle esecuzioni di decisioni
arbitrali di prima istanza o d'appello e/o
dell'emanazione delle sanzioni previste dal
regolamento della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente
ad eventuali impugnative e/o ricorsi per
sospensione ex art. 700 c.p.c.
8. Le eventuali modifiche, cancellature ed
aggiunte apportate d'accordo fra le Parti
al testo a stampa del presente contratto
non infirmeranno la validità del contratto
stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà
considerata nulla e non avvenuta e non darà
motivo alla risoluzione dell'affare.
9. Salvo la speciale competenza del Foro
di Genova per quanto si riferisce alle pronunce
di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi
in conformità dello Statuto e Regolamento
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, qualunque altra
azione giudiziaria originata dal presente
contratto dovrà essere promossa unicamente
nel Foro del domicilio del Venditore.
10. La notificazione di qualsiasi atto alla
parte residente all'estero potrà essere fatta
al domicilio che la stessa dichiara di eleggere
come con la firma del presente contratto
elegge, presso l'intermediario dell'affare.
Le presenti condizioni generali sono state
concordate dalle categorie interessate, a
mezzo di una Commissione paritetica. Il presente
contratto è stato depositato presso la Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Genova.
Il presente contratto viene firmato in segno
di accettazione in tutte le sue parti, ivi
compresa la clausola compromissoria, dal
Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente
dall'Intermediario senza però sua personale
responsabilità, firmando egli nella sola
sua predetta qualità.
Il Venditore ...........................L'Intermediario...................... Il Compratore