................ CONDIZIONI GENERALI
DEL CONTRATTO TIPO "A.C.C.S." - GENOVA
....PER MERCE IN CONTAINER COMPLETO
................(FULL CONTAINER LOAD)




ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti, non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. II
1. Tutte le comunicazioni previste ne presente contratto dovranno essere effettuate per telegramma e/o telex e/o telefax, purché in quest'ultimo caso ne sia stata comunicata la corretta ricezione della Controparte.
2. Tempo debito (Due course): tutti gli avvisi da trasmettere in tempo debito, a sensi di questo contratto, dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno, ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
3. Ogni spedizione fatta o da farsi in esecuzione anche parziale del presente contratto dovrà considerarsi come operazione separata o come contratto separato.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi", salvo diversa specificazione.
6. Sono considerati festivi i giorni dichiarati tali dalla legge e dalle consuetudini del luogo di esecuzione del contratto.
7. In tutte le clausole del presente contratto, per prezzo corrente s'intenderà sempre quello della merce contrattata alle condizioni del presente contratto.

ART. III - QUALITA'
1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla condizione "F.A.Q." la merce dovrà equivalere allo standard corrispondente.

ART. IV - QUANTITA'
1. Le percentuali eccedenti il 2% (due per cento) saranno conteggiate in fattura provvisoria al prezzo di contratto ed in fattura definitiva al prezzo CIF corrente alla data della polizza di carico o lettera di vettura da stabilirsi, mediante semplice certificato, dalla Presidenza dell'"A.C.C.S.", a richiesta anche di una sola delle Parti.
2. La tolleranza prevista va riferita ad ogni singolo container.
3. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del Venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza, la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. Analogamente si procederà per acquisto o vendita coattiva.

ART. V - PROROGA DEL PERIODO DI CONSEGNA
1. Il Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi La consegna, purché egli ne dia avviso al suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per la consegna.
Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e la consegna potrà essere effettuata in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga: 0,50% sul prezzo lordo C.I.F.
- per 5 o 6 giorni di proroga: 1% del prezzo lordo C.I.F.
- per 7 o 8 giorni di proroga: 1,50% del prezzo lordo C.I.F.
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale .facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

ART. VI - APPLICAZIONE
1. L'applicazione specificante il nome della nave, la data della Polizza di Carico, il numero dei containers nonché i dettagli di identificazione degli stessi, sarà comunicata dal Venditore al Compratore entro 8 (otto) giorni dalla data dell'avvenuto imbarco
2. In caso di spedizione via terra, l'applicazione, specificante la data della lettera di vettura e i dati di identificazione dei containers e relativo veicolo effettuante il trasporto, sarà comunicata dal Venditore al Compratore entro 3 (tre) giorni dall'avvenuta spedizione.




ART. VII - PREZZO - VARIAZIONE REGIME FISCALE
1. Per la merce venduta nazionalizzata, salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di "prezzo finito a tutti gli effetti", qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità Italiane e/o Comunitarie, comunque gravanti sul costo di importazione e/o di nazionalizzazione della merce, il prezzo del presente contratto subirà uguali aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto.

ART. VIII - PAGAMENTO
1. L'ammontare della/e fattura/e provvisoria/e è pagabile contro i documenti di spedizione completi, o contro consegna di un originale della/e polizza/e di carico o lettera di vettura, accompagnati da una lettera di garanzia per la rimessa in tempo debito del/i duplicato/i, e contro delivery order/s emesso/i sul detentore del documento di spedizione e da esso vistato/i (il Venditore sarà responsabile del buon fine di tale/i delivery order/s), accompagnato/i dalla polizza e/o certificato/i di assicurazione a
………………………………………………………………………………………………………………………
2. In caso di perdita totale della nave o navi applicata/e in esecuzione del presente contratto, questo si intenderà annullato per la quantità imbarcata su tale/i nave o navi, e i documenti rimarranno di piena proprietà del Venditore.
L'accettazione dei documenti di imbarco dovrà aver luogo a prima presentazione.
Il Compratore potrà richiedere al Venditore una lettera di garanzia per effettuare il pagamento contro polizze di
carico che si riferiscano, per il nolo o per il porto di destinazione, all'ultima polizza di carico o al contratto di
noleggio se questi non gli siano presentati contemporaneamente agli altri documenti.

ART. IX - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE
1. La merce dovrà sempre ed in qualunque caso essere ricevuta dal Compratore, non potendo il medesimo, nemmeno sotto il pretesto di differenza di qualità, lasciarla per conto del Venditore, salvo giudizio contrario degli Arbitri.
2. La merce che allo sbarco risultasse danneggiata per vizio proprio, dovrà pure essere ritirata dal Compratore. Il Venditore sarà però sempre responsabile dell'eventuale minor valore, da stabilirsi per arbitrato, su campioni regolarmente sigillati, a termine delle condizioni stabilite in appresso.
3. Se i documenti applicati come sopra prescritto, non fossero ancora stati presentati al Compratore all'arrivo del mezzo vettore, e sempre che il Compratore possa, con i dati fornitigli in tempo debito dal Venditore, identificare la sua partita, il Compratore stesso dovrà provvedere al ritiro della merce mediante fidejussione bancaria, il cui costo dovrà essergli rimborsato dal Venditore. In mancanza di dati precisi che rendano possibile il ritiro della merce mediante fidejussione, il Venditore sarà responsabile di tutte le spese extra che ciò potrà eventualmente cagionare.

ART. X - COSTI DI MOVIMENTAZIONE / TRASPORTO
1. Tutti i costi di movimentazione e trasporto del/dei container/s dal Terminal di accettazione a quello di consegna, o al luogo di destino se così convenuto in contratto sono a carico della merce. Lo stivaggio del container sotto ponte non è garantito durante il viaggio via mare.

ART. XI - TRASPORTO VIA MARE
1. Lo sbarco dovrà effettuarsi secondo gli usi e/o regolamenti del porto di scarico.
2. Se le polizze di carico o il contratto di noleggio conterranno condizioni contrarie agli usi del porto di scarico o a quelle pattuite del contratto di conpra-vendita, il Venditore sarà tenuto responsabile verso il Compratore per ogni spesa extra da ciò occasionata.
3. Il trasporto via mare può essere diretto o indiretto, con o senza trasbordo.
4. La "Discharging strike clause" del contratto di noleggio fa parte del presente contratto.

ART. XII - PESATURA
1. Nel caso di pesatura al "Terminal di consegna", se il luogo di consegna non è un Terminal containers, le maggiori spese di pesatura derivanti saranno a carico del Compratore.

ART. XIII - COMMISSIONE
1. La commissione dovrà essere pagata all'Intermediario, nella misura pattuita, contratto eseguito o no.

ART. XIV - CAMPIONAMENTO
1. Il campionamento deve effettuarsi: * Alla caricazione del container;
* Alla consegna del container.
Ogni campione sarà prelevato alla caricazione e/o alla consegna del container in esecuzione del presente contratto ed in modo tale da rappresentare le caratteristiche medie della merce.
2. Il prelevamento dei campioni dovrà essere fatto in contradittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno sigillarli prontamente e depositarli alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.) o, se la caricazione o la consegna del container non ha luogo a Genova, spedirli alla stessa entro 5 /cinque) giorni successivi a quello del suggellamento.
3. Il Venditore avrà facoltà di richiedere il suggellamento di un duplicato di campioni, da spedirsi, sempre begli stessi termini, alla Camera Arbitrale di Genova.
4. Per le modalità del campionamento, dovranno essere osservate le regole previste in proposito dal contratto-tipo "A.C.C.S." relativo alla merce oggetto del presente contratto.
- Campionamento d'ufficio
1. Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare persona o Ditta di sua fiducia al prelevamento e suggellamento.
2. Mancando il Rappresentante delle Parti, a richiesta di una di esse contro garanzia di tutte le spese, comunque a carico della Parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova, potrà delegare persona competente che assista al prelevamento ed alla consegna dei campioni della merce in questione.

ART. XV - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Ogni plico o campione suggellato oggetto di arbitrato per qualità e condizionamento, che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.

ART. XVI - ANALISI
1. Le a richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite e richiamate alla clausola "Abbuoni" non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico della "C.A." sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata che dovrà inoltrarla alla "C.A." entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione alla Controparte, con le modalità di cui all'Art. II punto 1. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax, entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso.
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati della prima analisi, avrà diritto di richiedere alla Camera Arbitrale C.C.S. di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei risultati della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
4. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio diverso da quello della Camera Arbitrale di Genova, la stessa provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi.
Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
5. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi le spese di analisi saranno a carico del Compratore.
6. Nel caso le differenze qualitative della merce superassero i limiti previsti alla clausola "Abbuoni" con necessità di ricorrere all'arbitrato, la decorrenza dei termini per proporre l'arbitrato per differenze di qualità, inizierà dal giorno successivo a quello della trasmissione dei certificati di analisi alla Controparte.
7. Analoga procedura sarà adottata per l'accertamento e l'eventuale contestazione di caratteristiche pattuite ma non comprese nella clausola "Abbuoni".
8. Nelle vendite effettuate "secondo caratteristiche", le eventuali differenze qualitative della merce rispetto al pattuito, daranno diritto ai bonifici previsti alla clausola "Abbuoni".

ART. XVII - ABBUONI
1. Gli abbuoni saranno calcolati secondo quanto previsto dalle specifiche clausole del Contratto-Tipo "A.C.C.S." di Genova, relativo alla merce oggetto del presente contratto.

ART. XVIII - ASSICURAZIONE
1. Il Venditore dovrà fornire polizze e/o certificati di assicurazione a copertura pieno rischio per il 10% in più dell'ammontare della fattura provvisoria.
2. L'assicurazione deve coprire anche i rischi di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere coperta presso Assicuratori primari, ma per la solvibilità dei quali il Venditore non è responsabile.
3. L'assicurazione marittima deve coprire i rischi di avaria particolare con franchigia standard, eccedendo, pagamento integrale; dovrà essere stipulata porta a porta e comprendere il rischio di incendio per il periodo di sosta a terra.
4. Ogni spesa per coprire i rischi di guerra, sciopero e/o sommossa, eccedente il ½% sarà a carico del Compratore; il Venditore potrà esigere tale importo al ritiro dei documenti.


ART. XIX - AVARIA
1 Eccettuato il caso di perdita totale, qualunque avaria, sia o meno ricuperabile dagli Assicuratori, sarà per conto del Compratore al quale spetterà di conseguenza ogni azione verso gli Assicuratori stessi o chi di ragione, per ottenere il rimborso del danno.
2 Qualora sia avvenuto qualche accidente od avaria di mare che abbia cagionato un ammanco nella quantità caricata, il Venditore avrà facoltà di dichiarare definitiva, riguardo al peso, la fattura provvisoria, rimborsando al Compratore l'eventuale franchigia prevista dal contratto dedotta dagli Assicuratori nel regolamento d'avaria, mediante avviso dato per iscritto al Compratore.





ART. XX - FORZA MAGGIORE
1. Il Venditore ha diritto di annullare il presente contratto o la parte non ancora eseguita in caso di proibizione d'importazione al luogo di destino o di esportazione dal luogo di origine, di blocco, scioperi, rivolta o altri casi di forza maggiore che impediscano la consegna, con obbligo di darne tempestiva comunicazione al Compratore con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

ART. XXI - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i contemplati casi di forza maggiore, le eventuali inesecuzioni del presente contratto, o di parte di esso, daranno luogo, esclusivamente per la parte non eseguita, alla risoluzione del contratto in base al prezzo corrente nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo corrente nel giorno in cui l'altra Parte si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione potrà essere chiesta soltanto dalla Parte adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà procedere al riacquisto o alla rivendita coattiva della parte non eseguita da effettuarsi a termini di legge, previo avviso con telegramma o telex alla Parte inadempiente (anche tramite il suo Agente o Intermediario dell'affare).
3. Restano a carico della Parte inadempiente le eventuali differenze di prezzo e le spese relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziario o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti.
L'altro contraente ha, in tali casi, il diritto di procedere immediatamente al riacquisto od alla rivendita, oppure alla determinazione del prezzo di risoluzione in base a quello corrente in uno dei % (cinque) giorni successivi al giorno in cui avrà dato apposito avviso alla Parte che si trovasse nelle condizioni sopra indicate, di tutte le quote di imbarco, ivi comprese quelle non ancora eseguite al prodursi di tale situazione e avrà diritto al rimborso od all'insinuazione del credito nella liquidazione o nel fallimento, per le eventuali perdite che ne potessero derivare, mentre dovrà rendere conto degli eventuali utili, con il diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.


ART. XXII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.C.C.S.), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. XXIII - ARBITRATO (estratto dal Reg.to della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
1. Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai primi due. Non potrà essere Arbitro chi non è associato della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente valore contrattuale, sarà considerato valido ed operante, agli effetti del Regolamento, il modulo emesso da un Mediatore (Conferma), il cui testo sia stato approvato dalla Camera Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa in data antecedente quella dell'affare, oggetto di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti, il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata e/o con qualsiasi mezzo anche telematico, che ne permetta il riscontro dei tempi e termini d'invio e di ricezione
L'osservanza delle formalità sopra indicate, senza che pervenga immediata contestazione dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto, comprensivo della clausola compromissoria, valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed operanti i moduli relativi ad affari parzialmente eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare, in essi trascritto, risulti sulla base di una qualche chiara espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, che risulti manifestata in qualunque modo, ma successivamente all'invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per promuovere un arbitrato, una Parte dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia, se successivi - invitare la propria Controparte a nominare l'Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto termine, accogliendo così l'invito della Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile sino al momento dell'insediamento del Collegio Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri di piena rappresentanza della mandante sino a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia delle comunicazioni contenenti le nomine dei due Arbitri.
4. La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base della documentazione, corredata dai quesiti, presentata dalla Parte proponente l'arbitrato o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà alla stesura dell' "Atto di compromesso" in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente alla Parte attrice ed a quella convenuta, con l'invito a quest'ultima di inserirvi i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato dalle relative competenze, determinate dalla Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S., sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso" ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca l'esemplare dell'"Atto di Compromesso" entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine non superiore a 8 (otto) giorni per l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato al fine della sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e più in generale dell'espletamento delle formalità necessarie all'insediamento del Collegio Arbitrale.
5. Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno alla nomina del terzo Arbitro, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, che resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà la documentazione rilevante.
6. La ricorrenza dei requisiti citati nel punto 2, darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato, secondo quanto previsto dall'Art. 16 del Regolamento, non provveda a nominare l'Arbitro, la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta della Parte attrice o del suo Arbitro, previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti nell'Art. 15 del Regolamento, rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dell'invito stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta è associata alla Camera Arbitrale C.C.S., il Presidente procederà d'ufficio alla nomina dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova, in conformità a quanto disposto dall'art. N. 13 del Regolamento; la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà da un apposito modulo predisposto dalla Camera Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r. ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata a.r., con copia per conoscenza da inviarsi all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e alla formulazione dei quesiti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della nomina, provvedendo a contattare la Parte rappresentata onde ottenere le istruzioni necessarie.
7. I due Arbitri procederanno alla nomina del terzo Arbitro; in caso di disaccordo, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. N. 18 del Regolamento.
8. Gli arbitrati, le analisi e le verifiche possono essere esperite anche per i non Associati i quali, con la loro richiesta accettano implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.
9. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini sopra enunciati, la Parte richiedente non avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano giustificato il ritardo.

ART. XXIV - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l'altra Parte avrà diritto di proporre contr'appello.

ART. XXV - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1. Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte, accertata l'inadempienza provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia Associato o non Associato, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti gli Associati della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Salvo pattuizioni soggette a Clausola Compromissoria che faccia esplicito riferimento ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova devono essere risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la stessa anche quando non esiste contratto o conferma del mediatore. In tal caso la Parte interessata dovrà fornire al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente, prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale potrà dar corso alla procedura arbitrale d'ufficio con le modalità previste dall'Art. 19 del Regolamento.


6. Le Parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcuna azione legale, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere legalmente esecutiva una decisione arbitrale di prima istanza o d'appello.
7. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale pendenza di azioni legali non potrà essere invocata per chiedere e/o ottenere revoche o sospensioni delle esecuzioni di decisioni arbitrali di prima istanza o d'appello e/o dell'emanazione delle sanzioni previste dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente ad eventuali impugnative e/o ricorsi per sospensione ex art. 700 c.p.c.
8. Le eventuali modifiche, cancellature ed aggiunte apportate d'accordo fra le Parti al testo a stampa del presente contratto non infirmeranno la validità del contratto stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà considerata nulla e non avvenuta e non darà motivo alla risoluzione dell'affare.
9. Salvo la speciale competenza del Foro di Genova per quanto si riferisce alle pronunce di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, qualunque altra azione giudiziaria originata dal presente contratto dovrà essere promossa unicamente nel Foro del domicilio del Venditore.
10. La notificazione di qualsiasi atto alla parte residente all'estero potrà essere fatta al domicilio che la stessa dichiara di eleggere come con la firma del presente contratto elegge, presso l'intermediario dell'affare.

Le presenti condizioni generali sono state concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una Commissione paritetica. Il presente contratto è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.

Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la clausola compromissoria, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente dall'Intermediario senza però sua personale responsabilità, firmando egli nella sola sua predetta qualità.


Il Venditore ...........................L'Intermediario...................... Il Compratore