......................CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI TIPO "A.C.C.S." DI
GENOVA
PER MERCE DI PROVENIENZA NAZIONALE
.................................."F.O.B."
In vigore dal 01 GENNAIO 2007
VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI :
- N. 16 PER GRANONE NAZIONALE VIA MARE
- N. 17 PER GRANI DURI NAZIONALI VIA MARE
- N. 17 BIS PER GRANI TENERI ED ALTRI CEREALI
NAZIONALI VIA MARE
Le seguenti clausole, compresa la clausola
compromissoria, costituiscono le condizioni
generali dei succitati contratti, di cui
formano parte integrante, unitamente alle
condizioni particolari specifiche di ciascun
contratto.
ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione
fra le Parti non possono interrompere il
corso del regolare svolgimento delle operazioni
tutte derivanti dal presente contratto, salvo
quanto espresso all'Art. II punto 8.
ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione
del contratto dovranno essere inviate nei
termini in esso stabiliti a mezzo telegramma,
telex o altri mezzi rapidi che permettano
il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni consegna dovrà considerarsi come
contratto separato.
3. La merce, quando la vendita non sia fatta
salvo visita, dovrà essere sempre ed in ogni
caso ritirata dal Compratore.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra
da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto
sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi",
salvo diversa specificazione.
6. Il sabato è considerato, convenzionalmente,
festivo a tutti gli effetti contrattuali.
Sono, inoltre, considerati festivi i giorni
dichiarati tali nel luogo di esecuzione del
contratto e la Parte ivi residente deve darne
comunicazione, in tempo utile, alla Controparte.
7. Tempo Debito (In due course) - Tutti gli
avvisi da trasmettersi in tempo debito, a
sensi di questo contratto, dovranno essere
inoltrati con un mezzo rapido lo stesso giorno,
se ricevuti prima di mezzogiorno ed al più
tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo
seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
8. In caso di contestazione, gli Arbitri
nominati a termini dell'Art. XIX delle presenti
"Condizioni generali", decideranno
se il Compratore è obbligato a ricevere la
merce che gli viene presentata, se gli è
dovuto, ed in quale misura, un abbuono, qualora
abbia ricevuto o sia obbligato a ricevere
una merce non precisamente conforme allo
stabilito. Qualora il Compratore domandi
arbitrato, le Parti od i loro incaricati
dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio
all'atto della consegna e secondo l'uso,
regolari campioni della merce in contestazione
da depositarsi o spedirsi, a mezzo pacco
postale espresso o corriere veloce, ai fini
di quanto previsto dal sotto indicato Art.
VII - CAMPIONAMENTO.
9. Nel caso di rifiuto della merce, le Parti,
nell'attesa dell'arbitrato, hanno diritto
di rivendere o di ricomprare coattivamente
la merce in conformità a quanto previsto
dall'Art. XVII punto 2. In questo caso l'arbitrato
dovrà stabilire l'entità del danno che la
Parte soccombente dovrà corrispondere ala
Controparte, a norma dell'Art. XVII delle
presenti condizioni.
ART. III - QUANTITA'
1. Tolleranza 10% in più o in meno in facoltà
del Compratore - di cui il 2% al prezzo di
contratto e il restante da regolarsi sulla
base del prezzo corrente alla data dell'ultima
polizza di carico.
2. Le tolleranze previste nei singoli contratti
vanno riferite ad ogni singola quota.
3. Quando la quantità è pattuita entro due
cifre limite, in caso di inadempienza la
quantità media serve di base per il computo
delle eventuali differenze. La stessa quantità
media dovrà valere per l'acquisto o la vendita
coattiva.
ART. IV - PESATURA
1. La pesatura della merce dovrà essere eseguita
all'atto della consegna secondo gli usi del
porto di imbarco.
ART. V - QUALITA'
1. La merce consegnata deve corrispondere
per provenienza, qualità e caratteristiche
a quanto indicato in ogni contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla
condizione "F.A.Q." la merce dovrà
equivalere allo standard corrispondente.
3. La merce venduta secondo "campione
reale" deve corrispondere al campione
sul quale la vendita è stata perfezionata.
4. La merce venduta secondo "campione
tipo" deve corrispondere alle caratteristiche
essenziali contrattate, con tolleranza dell'1,00%
sul valore della merce.
5. La merce venduta secondo "denominazione"
e/o "con caratteristiche" deve
essere conforme alle caratteristiche pattuite
in contratto.
6. Nelle vendite su "certificato",
tale documento emesso da Ente ufficiale o
primaria società di controllo, al tempo e
luogo della consegna, attesta la qualità
definitiva della merce.
ART. VI - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce
si intende contrattata alla rinfusa.
ART. VII - CAMPIONAMENTO
1 Ogni campione sarà prelevato durante l'imbarco
ed esclusivamente dalla merce consegnata
in alimento al contratto ed in modo tale
da rappresentarne la media esatta.
2. Il prelevamento dei campioni dovrà essere
fatto in contraddittorio fra le Parti o loro
incaricati, che dovranno sigillarli e depositarli
entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento
presso la Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova, o spedirli
alla stessa entro 5 (cinque) giorni successivi
a quello del suggellamento .
3. E' in facoltà delle Parti di richiedere
il suggellamento di un duplicato di campioni,
da spedirsi, sempre negli stessi termini,
alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova.
4. I campioni dovranno essere confezionati
come segue:
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'"
: 2 (due) esemplari in vaso di vetro numerati
con il numero 1 e 2, del contenuto almeno
di gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO",
delle "CARATTERISTICHE" e della
"QUALITA'": 2 (due) esemplari in
sacchetto di tela del contenuto di almeno
gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO":
1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di
tela del contenuto di almeno gr. 1.000.-
(mille).
5. Le spese di campionamento saranno a carico
del Venditore qualora i risultati delle analisi,
anche per un solo dato, risultassero a favore
del Compratore.
6. La richiesta di accertamento delle caratteristiche
analitiche non comporta l'obbligo del deposito
od invio del campione per l'accertamento
del condizionamento e viceversa.
7. Nel caso di disaccordo tra le Parti sul
prelevamento e suggellamento dei campioni,
il Presidente della Camera Arbitrale del
Commercio dei Cereali e Semi di Genova, deciderà
inappellabilmente della controversia e potrà
anche incaricare persona o ditta di sua fiducia
al prelevamento e suggellamento.
- Campionamento d'ufficio
1. Mancando il Rappresentante di una delle
Parti, a richiesta della Controparte, e previo
deposito di tutte le spese, il Presidente
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, potrà delegare
persona o ditta competente che assista all'imbarco,
prelevi e suggelli i campioni della merce
in questione.
ART. VIII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e
contro analisi e nelle vendite effettuate
su campione, ogni campione suggellato che
sia aperto senza la presenza delle Parti
contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente
autorizzati, sarà considerato come distrutto.
ART. IX - ANALISI
1. La richiesta delle analisi per l'accertamento
delle caratteristiche pattuite o comprese
nella clausola "Abbuoni" non implica
necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate
secondo i metodi ufficiali in vigore alla
data del contratto.
3. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche
della merce sarà eseguita dal Laboratorio
Chimico della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova sugli appositi
campioni, su richiesta della Parte interessata
che dovrà inoltrarla alla Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento
in contraddittorio, con la contemporanea
comunicazione alla Controparte.
4. Il certificato di analisi verrà inviato
alla Parte richiedente e da questa rispedito
alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax,
entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento
del certificato stesso. (Gli stessi termini
dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore
intermedio).
5. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta
dei risultati accertati sul primo campione
- escluso il risultato del peso ettolitrico,
che sarà definitivo avrà diritto di richiedere
alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal
ricevimento del certificato della prima analisi,
l'analisi sul secondo campione, dandone negli
stessi termini, notizia scritta alla sua
Controparte.
6. Nel caso in cui il contratto preveda che
la seconda analisi debba essere effettuata
da un Laboratorio Chimico diverso da quello
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, la stessa Camera
Arbitrale provvederà ad inviare il campione
al Laboratorio prescelto ed a trasmettere
poi alle Parti i risultati della analisi.
Qualora risultasse una differenza fra i risultati
delle due analisi, la media dei dati della
prima e della seconda analisi, verrà assunta
come base per i conteggi degli eventuali
abbuoni.
7. Le spese di analisi, per ogni singola
determinazione, saranno a carico del venditore
qualora i risultati riscontrati risultassero
a favore del Compratore. In tutti gli altri
casi le spese di analisi saranno a carico
del Compratore.
ART. X - ABBUONI (consultare le condizioni
specifiche del singolo contratto.)
ART. XI - LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA
1. Per luogo di consegna si intende il porto
di caricazione.
2. La consegna dovrà effettuarsi a richiesta
del Compratore entro i termini stabiliti,
con preavviso da parte del Compratore, di
almeno 8 (otto) giorni, salvo pattuizione
diversa, notificando contemporaneamente al
Venditore il nome della nave - specificandone
il tipo se nave non normale - ed il tonnellaggio
stimato per la caricazione.
3. Per "CONSEGNA RIPARTITA IN DIVERSE
EPOCHE" si intende una consegna da effettuarsi,
in quantità pressoché uguali, suddivise nelle
epoche stabilite.
ART. XII - CARICAZIONE
1. Il Compratore dovrà fornire per la caricazione
una nave del tipo normalmente usata per il
trasporto di merce oggetto del contratto
- debitamente classificata 100 A.I.I. Registro
Italiano od equivalente - che riceva sotto
palanco, secondo l'uso del porto, in giorni
ed ore lavorative, accostata alla normale
banchina operativa.
2. Sarà in facoltà del Compratore fornire
una nave non normalmente usata per tale tipo
di trasporto, ma debitamente classificata
come sopra, e di ricevere la merce da una
banchina non normalmente adatta o non accessibile
ai mezzi della nave e in ognuna di queste
ipotesi le maggiori spese di caricazione
saranno a suo rischio e carico.
ART. XIII - SPESE DI CARICAZIONE
1. Sono a carico del Venditore le spese di
messa a bordo e quelle di assicurazione sino
al momento in cui la merce lascia la banchina
per essere messa a bordo.
2. Sono a carico del Compratore le spese
di stivaggio, quelle relative ai documenti
di imbarco, ai certificati di origine, ai
diritti consolari, le eventuali imposizioni
doganali e in genere ogni spesa successiva
alla messa in stiva. (vedere anche "Assicurazioni"
Art. XIV).
3. Le maggiori spese per ritardi nella caricazione,
come, ad esempio, quelle di sosta, saranno
a carico del Venditore se derivata da caso
estraneo al Compratore ed a carico del Compratore
se derivate da esso o dalla nave, come pure
dalle particolarità di questa.
4. Nel caso la nave non fosse pronta a ricevere
nei giorni stabiliti, le maggiori spese cagionate
da tale fatto saranno a carico del Compratore.
Trascorsi i cinque giorni da quello stabilito
per la consegna della merce nel porto di
imbarco, senza che la nave sia pronta a riceverla,
il Compratore dovrà finanziare la merce prendendola
in consegna contro impegno del Venditore,
garantito da accreditata Casa di Spedizioni,
di imbarcare la merce quando la nave sarà
pronta.
ART. XIV - ASSICURAZIONI
1. Il Compratore dovrà coprire l'assicurazione
marittima da banchina a bordo per l'ammontare
della fattura provvisoria presso primaria
Compagnia e consegnare il certificato provvisorio
al Venditore prima dell'inizio dell'imbarco
della merce.
ART. XV - CASI DI FORZA MAGGIORE
1. In caso di sciopero, serrata od altro
caso di forza maggiore che provochi ritardo
nell'imbarco della merce, il termine di caricazione
contrattuale si intende prorogato in piena
corrispondenza.
2. In caso di eventi imprevedibili che impediscano,
in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto,
lo stesso s'intenderà risolto per la parte
da eseguire.
3. La parte che invoca la causa di forza
maggiore deve darne immediata comunicazione
al suo insorgere, comunque non oltre 8 (otto)
giorni, alla propria Controparte con l'obbligo
di fornire la prova certa del sopraggiunto
impedimento.
ART. XVI - PAGAMENTO
1. Il pagamento dovrà essere sempre ed in
ogni caso essere effettuato al domicilio
del Venditore e/o Spedizioniere incaricato,
per contanti e franco di spese, ad ogni singola
consegna.
2. In caso di insolvenze relative a pagamenti
scaduti per forniture di merce del presente
contratto, il Venditore avrà facoltà di sospendere
le ulteriori consegne; previa messa in mora
di 8 (otto) giorni, se non liquidati, avrà
facoltà di dichiarare risolto il contratto
per colpa della Parte morosa.
3. Per precedenti consistenti insoluti relativi
ad altri contratti, il Venditore avrà facoltà
di sospendere le ulteriori consegne e, previa
messa in mora di 8 (otto) giorni, se non
liquidati, potrà chiedere la risoluzione
del contratto con reciproca rifusione delle
eventuali differenze di prezzo e con diritto
di compensazione tra tali differenze e l'ammontare
delle insolvenze.
4. In caso di sopravvenuta insolvenza del
Compratore, il Venditore ha facoltà di sospendere
la consegna della merce già disposta dandone
immediata comunicazione scritta al Compratore,
fermo restando quanto previsto dall'Art.
XVII punto 4.
ART. XVII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1 Salvo i contemplati casi di forza maggiore,
le eventuali inesecuzioni del contratto,
o di parte di esso, daranno luogo, esclusivamente
per la parte non eseguita, alla risoluzione
del contratto, in base al prezzo corrente
nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione
o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo
corrente nel giorno in cui l'altra Parte
si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione
potrà essere chiesta soltanto dalla Parte
adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà
procedere al riacquisto o alla rivendita
coattiva della parte non eseguita da effettuarsi
a termini di legge, previo avviso con telegramma,
telex o altro mezzo rapido alla Parte inadempiente
(anche tramite il suo Agente o Intermediario
dell'affare).
3. Restano a carico della Parte inadempiente
le eventuali differenze di prezzo e le spese
relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente
il contraente che fosse dichiarato fallito
od in moratoria, o che convocasse i creditori
per ottenere un concordato amichevole o giudiziario
o che comunque sospendesse notoriamente i
pagamenti.
L'altro contraente avrà, in tali casi, il
diritto di procedere immediatamente al riacquisto
od alla rivendita di tutte le quote di imbarco,
ivi comprese quelle non ancora eseguite al
prodursi di tale situazione, oppure alla
determinazione del prezzo di risoluzione
in base a quello corrente in uno dei 5 (cinque)
giorni successivi al giorno in cui avrà dato
apposito avviso alla Parte che si trovasse
nelle condizioni sopra indicate. Avrà diritto
al rimborso od all'insinuazione del credito
nella liquidazione o nel fallimento, per
le eventuali perdite che ne potessero derivare,
mentre dovrà rendere conto degli eventuali
utili, con il diritto però di compensare
gli utili con le perdite, anche se derivanti
dalla liquidazione del presente o di altri
contratti in corso con lo stesso contraente.
ART. XVIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione
di qualsiasi controversia che dovesse insorgere
in ordine alla validità o alla esecuzione
del presente contratto ad un arbitrato irrituale
da esperirsi secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano
di ben conoscere ed accettare.
ART. XIX - ARBITRATO (estratto dal Reg.to
della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
1. Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno
a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati
uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai
primi due. Non potrà essere Arbitro chi non
è associato della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di
contratto contenente la relativa clausola
compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle
Parti o altro accordo scritto avente valore
contrattuale, sarà considerato valido ed
operante, agli effetti del Regolamento, il
modulo emesso da un Mediatore (Conferma),
il cui testo sia stato approvato dalla Camera
Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa
in data antecedente quella dell'affare, oggetto
di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti,
il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse
entro il giorno lavorativo successivo a quello
della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata
e/o con qualsiasi mezzo anche telematico,
che ne permetta il riscontro dei tempi e
termini d'invio e di ricezione
L'osservanza delle formalità sopra indicate,
senza che pervenga immediata contestazione
dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto,
comprensivo della clausola compromissoria,
valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed
operanti i moduli relativi ad affari parzialmente
eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare,
in essi trascritto, risulti sulla base di
una qualche chiara espressione di consenso
scritto dalla Parte convenuta, che risulti
manifestata in qualunque modo, ma successivamente
all'invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per promuovere un arbitrato, una Parte
dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di
consegna della merce, ovvero del previsto
pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia,
se successivi - invitare la propria Controparte
a nominare l'Arbitro entro il termine di
8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro
prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina
dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto
termine, accogliendo così l'invito della
Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile
sino al momento dell'insediamento del Collegio
Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri
di piena rappresentanza della mandante sino
a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per
conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia
delle comunicazioni contenenti le nomine
dei due Arbitri.
4. La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base
della documentazione, corredata dai quesiti,
presentata dalla Parte proponente l'arbitrato
o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà
alla stesura dell' "Atto di compromesso"
in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente
alla Parte attrice ed a quella convenuta,
con l'invito a quest'ultima di inserirvi
i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo
entro 15 (quindici) giorni dalla data del
ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti
risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato
dalle relative competenze, determinate dalla
Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S.,
sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso"
ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la
Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente
i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca
l'esemplare dell'"Atto di Compromesso"
entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale
C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore
termine non superiore a 8 (otto) giorni per
l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo
l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale
C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato
al fine della sottoscrizione dell'"Atto
di compromesso" e più in generale dell'espletamento
delle formalità necessarie all'insediamento
del Collegio Arbitrale.
5. Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno
alla nomina del terzo Arbitro, mediante la
sottoscrizione di un apposito modulo, che
resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il
Presidente della Camera Arbitrale C.C.S.
provvederà alla nomina; qualora una delle
Parti non sia associata della Camera Arbitrale
C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente
della Deputazione della Borsa Merci di Genova.
A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà
la documentazione rilevante.
6. La ricorrenza dei requisiti citati nel
punto 2, darà diritto a ciascuna delle Parti
di richiedere lo svolgimento della procedura
arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato,
secondo quanto previsto dall'Art. 16 del
Regolamento, non provveda a nominare l'Arbitro,
la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta
della Parte attrice o del suo Arbitro, previa
verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti
nell'Art. 15 del Regolamento, rinnoverà l'invito,
fissando un ulteriore termine di 8 (otto)
giorni dalla data di ricezione dell'invito
stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta
è associata alla Camera Arbitrale C.C.S.,
il Presidente procederà d'ufficio alla nomina
dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata
alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro
d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione
della Borsa Merci di Genova, in conformità
a quanto disposto dall'art. N. 13 del Regolamento;
la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione
la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà
da un apposito modulo predisposto dalla Camera
Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla
Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r.
ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla
Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata
a.r., con copia per conoscenza da inviarsi
all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla
sottoscrizione dell'"Atto di compromesso"
e alla formulazione dei quesiti entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione della
nomina, provvedendo a contattare la Parte
rappresentata onde ottenere le istruzioni
necessarie.
7. I due Arbitri procederanno alla nomina
del terzo Arbitro; in caso di disaccordo,
la nomina avverrà in conformità a quanto
previsto dall'art. N. 18 del Regolamento.
8. Gli arbitrati, le analisi e le verifiche
possono essere esperite anche per i non Associati
i quali, con la loro richiesta accettano
implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione
sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale
C.C.S.
9. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini
sopra enunciati, la Parte richiedente non
avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato
stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano
giustificato il ritardo.
ART. XX - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza
concernenti la constatazione del condizionamento
della merce e le eventuali quantificazioni
degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata
e l'altra Parte avrà diritto di proporre
contr'appello.
ART. XXI - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1. Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza
(non appellate), sia di appello dovranno
essere eseguite entro 15 (quindici) giorni
correnti dalla data del loro ricevimento
dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro
30 (trenta) giorni correnti qualora anche
uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini
non dia adempimento ad una decisione arbitrale,
il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale
C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte,
accertata l'inadempienza provvederà a che
non si facciano ulteriori arbitrati, perizie,
constatazioni di peso, analisi od altro per
conto della Parte inadempiente, sia Associato
o non Associato, e ciò fino a quando la decisione
stessa non sarà eseguita, fatta eccezione
però per quanto abbia relazione a contratti
stipulati o rapporti intervenuti prima della
constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso
per lettera raccomandata alle Parti interessate
e per lettera semplice a tutti gli Associati
della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni
Consorelle ed eventualmente alla Borsa del
luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale
da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Salvo pattuizioni soggette a Clausola
Compromissoria che faccia esplicito riferimento
ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie
sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
devono essere risolte mediante arbitrato
da esperirsi presso la stessa anche quando
non esiste contratto o conferma del mediatore.
In tal caso la Parte interessata dovrà fornire
al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente,
prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato
propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale
potrà dar corso alla procedura arbitrale
d'ufficio con le modalità previste dall'Art.
19 del Regolamento.
6. Le Parti contraenti si impegnano a non
intraprendere alcuna azione legale, se non
per esigere il pagamento delle fatture e
per rendere legalmente esecutiva una decisione
arbitrale di prima istanza o d'appello.
7. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale
pendenza di azioni legali non potrà essere
invocata per chiedere e/o ottenere revoche
o sospensioni delle esecuzioni di decisioni
arbitrali di prima istanza o d'appello e/o
dell'emanazione delle sanzioni previste dal
regolamento della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente
ad eventuali impugnative e/o ricorsi per
sospensione ex art. 700 c.p.c.
8. Le eventuali modifiche, cancellature ed
aggiunte apportate d'accordo fra le Parti
al testo a stampa del presente contratto
non infirmeranno la validità del contratto
stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà
considerata nulla e non avvenuta e non darà
motivo alla risoluzione dell'affare.
9. Salvo la speciale competenza del Foro
di Genova per quanto si riferisce alle pronunce
di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi
in conformità dello Statuto e Regolamento
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, qualunque altra
azione giudiziaria originata dal presente
contratto dovrà essere promossa unicamente
nel Foro del domicilio del Venditore.
10. La notificazione di qualsiasi atto alla
parte residente all'estero potrà essere fatta
al domicilio che la stessa dichiara di eleggere
come con la firma del presente contratto
elegge, presso l'intermediario dell'affare.
Le presenti condizioni generali sono state
concordate dalle categorie interessate, a
mezzo di una Commissione paritetica. Il presente
contratto (Condizioni generali e particolari)
è stato depositato presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.
Il presente contratto viene firmato in segno
di accettazione in tutte le sue parti, ivi
compresa la clausola compromissoria, dal
Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente
dall'Intermediario senza però sua personale
responsabilità, firmando egli nella sola
sua predetta qualità.
Il Compratore.................... L'Intermediario............................ Il Venditore