......................CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI TIPO "A.C.C.S." DI GENOVA


PER MERCE DI PROVENIENZA NAZIONALE
.................................."F.O.B."

In vigore dal 01 GENNAIO 2007



VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI :

- N. 16 PER GRANONE NAZIONALE VIA MARE

- N. 17 PER GRANI DURI NAZIONALI VIA MARE

- N. 17 BIS PER GRANI TENERI ED ALTRI CEREALI NAZIONALI VIA MARE


Le seguenti clausole, compresa la clausola compromissoria, costituiscono le condizioni generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante, unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.

ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal presente contratto, salvo quanto espresso all'Art. II punto 8.

ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telex o altri mezzi rapidi che permettano il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni consegna dovrà considerarsi come contratto separato.
3. La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, dovrà essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi", salvo diversa specificazione.
6. Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione, in tempo utile, alla Controparte.
7. Tempo Debito (In due course) - Tutti gli avvisi da trasmettersi in tempo debito, a sensi di questo contratto, dovranno essere inoltrati con un mezzo rapido lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
8. In caso di contestazione, gli Arbitri nominati a termini dell'Art. XIX delle presenti "Condizioni generali", decideranno se il Compratore è obbligato a ricevere la merce che gli viene presentata, se gli è dovuto, ed in quale misura, un abbuono, qualora abbia ricevuto o sia obbligato a ricevere una merce non precisamente conforme allo stabilito. Qualora il Compratore domandi arbitrato, le Parti od i loro incaricati dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio all'atto della consegna e secondo l'uso, regolari campioni della merce in contestazione da depositarsi o spedirsi, a mezzo pacco postale espresso o corriere veloce, ai fini di quanto previsto dal sotto indicato Art. VII - CAMPIONAMENTO.
9. Nel caso di rifiuto della merce, le Parti, nell'attesa dell'arbitrato, hanno diritto di rivendere o di ricomprare coattivamente la merce in conformità a quanto previsto dall'Art. XVII punto 2. In questo caso l'arbitrato dovrà stabilire l'entità del danno che la Parte soccombente dovrà corrispondere ala Controparte, a norma dell'Art. XVII delle presenti condizioni.


ART. III - QUANTITA'
1. Tolleranza 10% in più o in meno in facoltà del Compratore - di cui il 2% al prezzo di contratto e il restante da regolarsi sulla base del prezzo corrente alla data dell'ultima polizza di carico.
2. Le tolleranze previste nei singoli contratti vanno riferite ad ogni singola quota.
3. Quando la quantità è pattuita entro due cifre limite, in caso di inadempienza la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. La stessa quantità media dovrà valere per l'acquisto o la vendita coattiva.

ART. IV - PESATURA
1. La pesatura della merce dovrà essere eseguita all'atto della consegna secondo gli usi del porto di imbarco.

ART. V - QUALITA'
1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato in ogni contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla condizione "F.A.Q." la merce dovrà equivalere allo standard corrispondente.
3. La merce venduta secondo "campione reale" deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
4. La merce venduta secondo "campione tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con tolleranza dell'1,00% sul valore della merce.
5. La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche" deve essere conforme alle caratteristiche pattuite in contratto.
6. Nelle vendite su "certificato", tale documento emesso da Ente ufficiale o primaria società di controllo, al tempo e luogo della consegna, attesta la qualità definitiva della merce.

ART. VI - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce si intende contrattata alla rinfusa.

ART. VII - CAMPIONAMENTO
1 Ogni campione sarà prelevato durante l'imbarco ed esclusivamente dalla merce consegnata in alimento al contratto ed in modo tale da rappresentarne la media esatta.
2. Il prelevamento dei campioni dovrà essere fatto in contraddittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno sigillarli e depositarli entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento presso la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, o spedirli alla stessa entro 5 (cinque) giorni successivi a quello del suggellamento .
3. E' in facoltà delle Parti di richiedere il suggellamento di un duplicato di campioni, da spedirsi, sempre negli stessi termini, alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
4. I campioni dovranno essere confezionati come segue:
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'" : 2 (due) esemplari in vaso di vetro numerati con il numero 1 e 2, del contenuto almeno di gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO", delle "CARATTERISTICHE" e della "QUALITA'": 2 (due) esemplari in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO": 1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).
5. Le spese di campionamento saranno a carico del Venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risultassero a favore del Compratore.
6. La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche non comporta l'obbligo del deposito od invio del campione per l'accertamento del condizionamento e viceversa.
7. Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare persona o ditta di sua fiducia al prelevamento e suggellamento.
- Campionamento d'ufficio
1. Mancando il Rappresentante di una delle Parti, a richiesta della Controparte, e previo deposito di tutte le spese, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, potrà delegare persona o ditta competente che assista all'imbarco, prelevi e suggelli i campioni della merce in questione.



ART. VIII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e contro analisi e nelle vendite effettuate su campione, ogni campione suggellato che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.

ART. IX - ANALISI
1. La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite o comprese nella clausola "Abbuoni" non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto.
3. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà eseguita dal Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata che dovrà inoltrarla alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione alla Controparte.
4. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax, entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. (Gli stessi termini dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore intermedio).
5. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione - escluso il risultato del peso ettolitrico, che sarà definitivo avrà diritto di richiedere alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
6. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, la stessa Camera Arbitrale provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati della analisi. Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
7. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi le spese di analisi saranno a carico del Compratore.

ART. X - ABBUONI (consultare le condizioni specifiche del singolo contratto.)

ART. XI - LUOGO E TEMPI DI CONSEGNA
1. Per luogo di consegna si intende il porto di caricazione.
2. La consegna dovrà effettuarsi a richiesta del Compratore entro i termini stabiliti, con preavviso da parte del Compratore, di almeno 8 (otto) giorni, salvo pattuizione diversa, notificando contemporaneamente al Venditore il nome della nave - specificandone il tipo se nave non normale - ed il tonnellaggio stimato per la caricazione.
3. Per "CONSEGNA RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE" si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.

ART. XII - CARICAZIONE
1. Il Compratore dovrà fornire per la caricazione una nave del tipo normalmente usata per il trasporto di merce oggetto del contratto - debitamente classificata 100 A.I.I. Registro Italiano od equivalente - che riceva sotto palanco, secondo l'uso del porto, in giorni ed ore lavorative, accostata alla normale banchina operativa.
2. Sarà in facoltà del Compratore fornire una nave non normalmente usata per tale tipo di trasporto, ma debitamente classificata come sopra, e di ricevere la merce da una banchina non normalmente adatta o non accessibile ai mezzi della nave e in ognuna di queste ipotesi le maggiori spese di caricazione saranno a suo rischio e carico.

ART. XIII - SPESE DI CARICAZIONE
1. Sono a carico del Venditore le spese di messa a bordo e quelle di assicurazione sino al momento in cui la merce lascia la banchina per essere messa a bordo.
2. Sono a carico del Compratore le spese di stivaggio, quelle relative ai documenti di imbarco, ai certificati di origine, ai diritti consolari, le eventuali imposizioni doganali e in genere ogni spesa successiva alla messa in stiva. (vedere anche "Assicurazioni" Art. XIV).
3. Le maggiori spese per ritardi nella caricazione, come, ad esempio, quelle di sosta, saranno a carico del Venditore se derivata da caso estraneo al Compratore ed a carico del Compratore se derivate da esso o dalla nave, come pure dalle particolarità di questa.
4. Nel caso la nave non fosse pronta a ricevere nei giorni stabiliti, le maggiori spese cagionate da tale fatto saranno a carico del Compratore. Trascorsi i cinque giorni da quello stabilito per la consegna della merce nel porto di imbarco, senza che la nave sia pronta a riceverla, il Compratore dovrà finanziare la merce prendendola in consegna contro impegno del Venditore, garantito da accreditata Casa di Spedizioni, di imbarcare la merce quando la nave sarà pronta.

ART. XIV - ASSICURAZIONI
1. Il Compratore dovrà coprire l'assicurazione marittima da banchina a bordo per l'ammontare della fattura provvisoria presso primaria Compagnia e consegnare il certificato provvisorio al Venditore prima dell'inizio dell'imbarco della merce.

ART. XV - CASI DI FORZA MAGGIORE
1. In caso di sciopero, serrata od altro caso di forza maggiore che provochi ritardo nell'imbarco della merce, il termine di caricazione contrattuale si intende prorogato in piena corrispondenza.
2. In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
3. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 8 (otto) giorni, alla propria Controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

ART. XVI - PAGAMENTO
1. Il pagamento dovrà essere sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o Spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna.
2. In caso di insolvenze relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne; previa messa in mora di 8 (otto) giorni, se non liquidati, avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto per colpa della Parte morosa.
3. Per precedenti consistenti insoluti relativi ad altri contratti, il Venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni, se non liquidati, potrà chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle insolvenze.
4. In caso di sopravvenuta insolvenza del Compratore, il Venditore ha facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta dandone immediata comunicazione scritta al Compratore, fermo restando quanto previsto dall'Art. XVII punto 4.

ART. XVII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1 Salvo i contemplati casi di forza maggiore, le eventuali inesecuzioni del contratto, o di parte di esso, daranno luogo, esclusivamente per la parte non eseguita, alla risoluzione del contratto, in base al prezzo corrente nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo corrente nel giorno in cui l'altra Parte si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione potrà essere chiesta soltanto dalla Parte adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà procedere al riacquisto o alla rivendita coattiva della parte non eseguita da effettuarsi a termini di legge, previo avviso con telegramma, telex o altro mezzo rapido alla Parte inadempiente (anche tramite il suo Agente o Intermediario dell'affare).
3. Restano a carico della Parte inadempiente le eventuali differenze di prezzo e le spese relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria, o che convocasse i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziario o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti.
L'altro contraente avrà, in tali casi, il diritto di procedere immediatamente al riacquisto od alla rivendita di tutte le quote di imbarco, ivi comprese quelle non ancora eseguite al prodursi di tale situazione, oppure alla determinazione del prezzo di risoluzione in base a quello corrente in uno dei 5 (cinque) giorni successivi al giorno in cui avrà dato apposito avviso alla Parte che si trovasse nelle condizioni sopra indicate. Avrà diritto al rimborso od all'insinuazione del credito nella liquidazione o nel fallimento, per le eventuali perdite che ne potessero derivare, mentre dovrà rendere conto degli eventuali utili, con il diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.




ART. XVIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. XIX - ARBITRATO (estratto dal Reg.to della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
1. Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai primi due. Non potrà essere Arbitro chi non è associato della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente valore contrattuale, sarà considerato valido ed operante, agli effetti del Regolamento, il modulo emesso da un Mediatore (Conferma), il cui testo sia stato approvato dalla Camera Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa in data antecedente quella dell'affare, oggetto di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti, il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata e/o con qualsiasi mezzo anche telematico, che ne permetta il riscontro dei tempi e termini d'invio e di ricezione
L'osservanza delle formalità sopra indicate, senza che pervenga immediata contestazione dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto, comprensivo della clausola compromissoria, valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed operanti i moduli relativi ad affari parzialmente eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare, in essi trascritto, risulti sulla base di una qualche chiara espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, che risulti manifestata in qualunque modo, ma successivamente all'invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per promuovere un arbitrato, una Parte dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia, se successivi - invitare la propria Controparte a nominare l'Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto termine, accogliendo così l'invito della Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile sino al momento dell'insediamento del Collegio Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri di piena rappresentanza della mandante sino a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia delle comunicazioni contenenti le nomine dei due Arbitri.
4. La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base della documentazione, corredata dai quesiti, presentata dalla Parte proponente l'arbitrato o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà alla stesura dell' "Atto di compromesso" in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente alla Parte attrice ed a quella convenuta, con l'invito a quest'ultima di inserirvi i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato dalle relative competenze, determinate dalla Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S., sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso" ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca l'esemplare dell'"Atto di Compromesso" entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine non superiore a 8 (otto) giorni per l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato al fine della sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e più in generale dell'espletamento delle formalità necessarie all'insediamento del Collegio Arbitrale.
5. Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno alla nomina del terzo Arbitro, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, che resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà la documentazione rilevante.
6. La ricorrenza dei requisiti citati nel punto 2, darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato, secondo quanto previsto dall'Art. 16 del Regolamento, non provveda a nominare l'Arbitro, la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta della Parte attrice o del suo Arbitro, previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti nell'Art. 15 del Regolamento, rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dell'invito stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta è associata alla Camera Arbitrale C.C.S., il Presidente procederà d'ufficio alla nomina dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova, in conformità a quanto disposto dall'art. N. 13 del Regolamento; la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà da un apposito modulo predisposto dalla Camera Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r. ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata a.r., con copia per conoscenza da inviarsi all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e alla formulazione dei quesiti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della nomina, provvedendo a contattare la Parte rappresentata onde ottenere le istruzioni necessarie.
7. I due Arbitri procederanno alla nomina del terzo Arbitro; in caso di disaccordo, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. N. 18 del Regolamento.
8. Gli arbitrati, le analisi e le verifiche possono essere esperite anche per i non Associati i quali, con la loro richiesta accettano implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.
9. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini sopra enunciati, la Parte richiedente non avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano giustificato il ritardo.

ART. XX - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l'altra Parte avrà diritto di proporre contr'appello.

ART. XXI - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1. Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte, accertata l'inadempienza provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia Associato o non Associato, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti gli Associati della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Salvo pattuizioni soggette a Clausola Compromissoria che faccia esplicito riferimento ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova devono essere risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la stessa anche quando non esiste contratto o conferma del mediatore. In tal caso la Parte interessata dovrà fornire al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente, prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale potrà dar corso alla procedura arbitrale d'ufficio con le modalità previste dall'Art. 19 del Regolamento.


6. Le Parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcuna azione legale, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere legalmente esecutiva una decisione arbitrale di prima istanza o d'appello.
7. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale pendenza di azioni legali non potrà essere invocata per chiedere e/o ottenere revoche o sospensioni delle esecuzioni di decisioni arbitrali di prima istanza o d'appello e/o dell'emanazione delle sanzioni previste dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente ad eventuali impugnative e/o ricorsi per sospensione ex art. 700 c.p.c.
8. Le eventuali modifiche, cancellature ed aggiunte apportate d'accordo fra le Parti al testo a stampa del presente contratto non infirmeranno la validità del contratto stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà considerata nulla e non avvenuta e non darà motivo alla risoluzione dell'affare.
9. Salvo la speciale competenza del Foro di Genova per quanto si riferisce alle pronunce di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, qualunque altra azione giudiziaria originata dal presente contratto dovrà essere promossa unicamente nel Foro del domicilio del Venditore.
10. La notificazione di qualsiasi atto alla parte residente all'estero potrà essere fatta al domicilio che la stessa dichiara di eleggere come con la firma del presente contratto elegge, presso l'intermediario dell'affare.

Le presenti condizioni generali sono state concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una Commissione paritetica. Il presente contratto (Condizioni generali e particolari) è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.

Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la clausola compromissoria, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente dall'Intermediario senza però sua personale responsabilità, firmando egli nella sola sua predetta qualità.



Il Compratore.................... L'Intermediario............................ Il Venditore