.....................CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI TIPO "A.C.C.S." DI GENOVA


PER MERCE DI PROVENIENZA NAZIONALE
................................"C.I.F."

In vigore dal 01 GENNAIO 2007


VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI:

N. 10 PER GRANI DURI NAZIONALI VIA MARE

N. 10 BIS PER GRANI TENERI NAZIONALI

N. 33 PER SFARINATI DI GRANO - GRANO DURO - FARINETTE E SOTTOPRODOTTI

N. 35 PER ESPORTAZIONE DI GRANI TENERI ED ALTRI CEREALI



Le seguenti clausole, compresa la clausola compromissoria, costituiscono le condizioni generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante, unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.


ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti non possono interrompere il corso del regolare svolgimento delle operazioni tutte derivanti dal contratto.

ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telex o altri mezzi rapidi che permettano il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni imbarco fatto o da farsi in esecuzione od in conto del presente contratto dovrà considerarsi come operazione separata e come contratto separato.
3. Tempo Debito (In due course) - Tutti gli avvisi da trasmettersi in tempo debito, a sensi di questo contratto, dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel contratto sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi", salvo diversa specificazione.
6. Sono considerati festivi i giorni dichiarati tali dalla legge e dalle consuetudini del luogo di esecuzione del contratto.
7. In tutte le clausole di seguito specificate , per "prezzo corrente" s'intenderà sempre quello della merce contrattata alle condizioni del presente contratto per il porto di destinazione.

ART. III - QUANTITA'
1. Tolleranza del 5% in più o meno in facoltà del venditore, di cui 2% al prezzo di contratto e 3% al prezzo corrente al giorno d'imbarco.
2. Le tolleranze previste nei singoli contratti vanno riferite ad ogni singola quota.
3. Quando la quantità è pattuita entro due cifre limite, in caso di inadempienza la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. La stessa quantità media dovrà valere per l'acquisto o la vendita coattiva.

ART. IV - QUALITA'
1. La merce deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla condizione "F.A.Q." la merce dovrà equivalere allo standard corrispondente.
3. La merce venduta secondo "campione reale" deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
4. La merce venduta secondo "campione tipo" deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con tolleranza dell'1,00% sul valore della merce.
5. La merce venduta secondo "denominazione" e/o "con caratteristiche" deve essere conforme alle caratteristiche pattuite in contratto.
6. Nelle vendite su "certificato", tale documento emesso da Ente ufficiale o primaria società di controllo, al tempo e luogo della consegna, attesta la qualità definitiva della merce.

ART. V - IMBARCO
1. In buono stato sopra uno o più piroscafi e/o motonavi in ferro classificati in prima classe, diretti e/o indiretti e/o con eventuale trasbordo in caso di accidente di mare, da uno o più porti.

ART. VI - EPOCA DI IMBARCO
1 Proroga del periodo d'imbarco - Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà, mediante telegramma e/o telex spedito non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in uno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del prezzo lordo CIF
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.
2. Applicazione - La designazione del nome della nave o delle navi sulla quale o sulle quali è stata imbarcata o sono state imbarcate la quantità o le quantità destinata o destinate all'esecuzione parziale o totale del presente contratto, e il quantitativo o i quantitativi imbarcati, e la data e/o le date della/e Polizza/e di Carico devono essere comunicati dal Caricatore, o dal suo Agente, al Compratore entro 3 (tre) giorni dalla data dell'avvenuto imbarco.
Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi telegrafici e/o telex. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere ritirato.
I Venditori in filiére dovranno trasmettere in debito corso (in due course) la designazione ricevuta: eventuali errori o disguidi nella trasmissione dell'avviso possono essere rettificati anche dopo l'arrivo dei documenti e non possono dar luogo al rifiuto dell'applicazione da parte del Compratore quando ne sia provata la buona fede.
Il Venditore dovrà inviare al Compratore al più presto possibile e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data dell'imbarco una copia della fattura riguardante la merce imbarcata.
In caso contrario sarà responsabile delle eventuali extra spese di sbarco che fossero causate dalla ritardata od omessa spedizione di tale documento.

ART. VII - NOLO
1. Il nolo assegnato od il saldo assegnato del nolo medesimo, se dedotto in fattura provvisoria, sarà pagato dal Compratore in contanti all'arrivo della nave per conto del Venditore, alle condizioni della Polizza di Carico e, se esiste, del Contratto di Noleggio, una copia del quale dovrà essere tempestivamente depositata presso il Rappresentante del Venditore in Italia.

ART. VIII - STALLIE
1. Lo sbarco dovrà effettuarsi secondo gli usi e/o regolamenti del porto di scarico.
2. Se le polizze di carico o il contratto di noleggio conterranno condizioni contrarie agli usi del porto di scarico o quelle pattuite del contratto di compra-vendita, il Venditore sarà tenuto responsabile verso il Compratore e sarà a favore di questi l'eventuale premio di anticipato sbarco (despatch money), il tutto nella misura stabilita dal contratto di noleggio.
3. La "Discharging strike clause" del contratto di noleggio fa parte del presente contratto.

ART. IX - SBARCO E PESATURA
1. Lo sbarco e la pesatura del carico saranno effettuati dal Compratore a proprie spese, sotto la sorveglianza degli incaricati del Venditore, che dovranno essere nominati in tempo utile.
2. Il peso della partita, stabilito allo sbarco, servirà di base alla fattura definitiva.
3. La verifica del peso allo sbarco potrà sempre ed in qualsiasi caso essere chiesta dal Venditore.

ART. X - RESA
1 Ogni ammanco sul peso della Polizza di Carico sarà pagato dal Venditore e ogni eccedenza sul peso della Polizza di Carico sarà pagato dal Compratore al prezzo di contratto.
2 Nessun pagamento sarà dovuto per aumento di peso causato da bagnamento durante il viaggio.

ART. XI - CAMPIONAMENTO
1 Ogni campione sarà prelevato durante lo sbarco ed esclusivamente dalla merce consegnata in alimento al contratto ed in modo tale da rappresentarne la media esatta.
2 Il prelevamento dei campioni dovrà essere fatto in contraddittorio fra le Parti o loro incaricati, che dovranno sigillarli prontamente e depositarli alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni o, se lo sbarco non ha luogo a Genova, spedirli alla stessa entro 5 (cinque) giorni successivi a quello del suggellamento.
3 Il Venditore avrà la facoltà di richiedere il suggellamento di un duplicato di campioni, da spedirsi, sempre negli stessi termini, alla Camera Arbitrale dei Cereali e Semi di Genova.
4 I campioni dovranno essere confezionati come segue:
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'" : 2 (due) esemplari in vaso di vetro numerati con il numero 1 e
2, del contenuto almeno di gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO", delle "CARATTERISTICHE" e della "QUALITA'": 2 (due) esemplari in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO": 1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).
5 Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, il Presidente della Camera Arbitrale di Genova deciderà inappellabilmente della controversia e potrà anche incaricare persona o Ditta di sua fiducia al prelevamento e suggellamento.

- Campionamento d'ufficio
1. Mancando il Rappresentante di una delle Parti, a richiesta della Controparte, e previo deposito di tutte le spese, il Presidente della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, potrà delegare persona o ditta competente che assista all'imbarco, prelevi e suggelli i campioni della merce in questione.


ART. XII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e contro analisi e nelle vendite effettuate su campione, ogni campione suggellato che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.

ART. XIII - ANALISI
1 La richiesta delle analisi per l'accertamento delle caratteristiche pattuite, e richiamate in ogni contratto nella clausola "Abbuoni", non implica necessariamente una procedura arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto. L'analisi per l'accertamento delle caratteristiche della merce sarà fatta dal Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova sugli appositi campioni, su richiesta della Parte interessata, che dovrà inoltrarla alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento in contraddittorio, con la contemporanea comunicazione alla Controparte.
3. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. (Gli stessi termini dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore intermedio).
4. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati accertati sul primo campione - escluso il risultato del peso ettolitrico che sarà definitivo - avrà diritto di richiedere alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
5. Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio Chimico diverso da quello della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, la stessa Camera Arbitrale provvederà ad inviare il campione al Laboratorio prescelto ed a trasmettere poi alle Parti i risultati delle analisi.
Qualora risultasse una differenza fra i risultati delle due analisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi, verrà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
6. Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore nel caso di risultati a favore del Compratore. In tutti gli altri casi le spese di analisi saranno a carico del Compratore.

ART. XIV - ABBUONI (consultare le condizioni specifiche del singolo contratto.)

ART. XV - PAGAMENTO
1 L'ammontare della/e fattura/e provvisoria/e è pagabile contro i documenti d'imbarco completi, o contro consegna di un originale della/e polizza/e di carico debitamente accompagnata/e da una lettera di garanzia per la rimessa in tempo debito del/i duplicato/i, e contro delivery order/s emesso/i sul detentore della relativa polizza o polizze di carico e da esso vistato/i (il Venditore sarà responsabile del buon fine di tale/i delivery order/s), accompagnato/i dalla polizza e/o certificato/i e/o lettera/e di assicurazione debitamente vistata/e dal detentore della polizza e/o polizze e/o certificato/i, a ………………………………………………………………………………………………………...…… ………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………….……
2 In caso di perdita totale della nave o navi applicate in esecuzione del contratto, esso si intenderà annullato per la quantità imbarcata su tale/i nave o navi, e i documenti rimarranno di piena proprietà del Venditore.
3 L'accettazione dei documenti di imbarco dovrà aver luogo a prima presentazione.
4 Il Compratore potrà richiedere al Venditore una lettera di garanzia per effettuare il pagamento contro polizze di carico che si riferiscano, per il nolo o per il porto di destinazione, all'ultima polizza di carico o al contratto di noleggio se questi non gli fossero stati presentati contemporaneamente agli altri documenti.

ART. XVI - COMMISSIONE
1. La commissione dovrà essere pagata all'Intermediario, nella misura pattuita, contratto eseguito o no.

ART. XVII - FATTURE DEFINITIVE
1. Le fatture definitive dovranno essere regolate entro un ragionevole periodo di tempo, ma comunque non più tardi di 21(ventuno) giorni dalla data in cui venne concordata la resa. In caso di ritardo, il debitore dovrà pagare gli interessi di mora al tasso di riferimento "B.C.E." più 2 punti, nonché tutte le spese sostenute dal creditore per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
2. Le differenze risultanti tra il peso della fattura provvisoria e quello constatato allo sbarco, come le eventuali differenze di peso naturale e di analisi, potranno formare oggetto di regolamenti separati, da liquidarsi nei termini stabiliti per le fatture definitive.
5 L'ammontare delle fatture definitive e/o dei regolamenti come sopra scaduti e non ancora pagati, dovranno, quando il creditore lo richieda essere conteggiati sull'ammontare della fattura provvisoria successiva.
6 In caso di contestazione sull'ammontare delle stesse, il debitore avrà il diritto di depositare in una Banca, con opportuno vincolo, la somma contestata anziché conteggiarla nella fattura provvisoria successiva.

ART. XVIII - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE
1 La merce dovrà sempre ed in qualunque caso essere ricevuta dal Compratore, non potendo il medesimo, nemmeno sotto il pretesto di differenza di qualità, lasciarla per conto del Venditore, salvo giudizio contrario degli Arbitri.
3. La merce che allo sbarco risultasse danneggiata per vizio proprio, dovrà pure essere ritirata dal Compratore. Il Venditore sarà però sempre responsabile dell'eventuale minor valore, da stabilirsi per arbitrato, su campioni regolarmente sigillati, a termine delle condizioni suindicate appresso.
4. Se i documenti applicati come sopra prescritto, non fossero ancora stati presentati al Compratore all'arrivo della nave portatrice, e sempre che egli possa, con i dati fornitigli in tempo debito dal Venditore, identificare la sua partita, il Compratore stesso dovrà provvedere al ritiro della merce mediante fidejussione bancaria, il cui costo dovrà essergli rimborsato dal Venditore.
In mancanza di dati precisi che rendano possibile il ritiro della merce mediante fidejussione, il Venditore sarà responsabile di tutte le spese extra che ciò potrà eventualmente cagionare.

ART. XIX - ASSICURAZIONE
1. Il Venditore dovrà fornire polizze e/o certificati di assicurazione per almeno il 2% in più dell'ammontare della fattura provvisoria.
2 L'assicurazione deve coprire anche i rischi di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere coperta presso Assicuratori primari, ma per la solvibilità dei quali il Venditore non è responsabile.
3 L'assicurazione marittima deve coprire i rischi di avaria particolare con franchigia 10%, eccedendo, pagamento integrale, dovrà essere stipulata da terra a terra con 15 (quindici) giorni di giacenza dal termine dello sbarco, compresi il rischio di incendio per il periodo di sosta a terra. La franchigia per avaria particolare sarà conteggiata stiva per stiva per la rinfusa e sacco per sacco per merce in sacchi.
4. Ogni spesa per coprire i rischi di guerra eccedente il ½% sarà a carico del Compratore; il Venditore potrà esigere tale importo al ritiro dei documenti.

ART. XX - PRO RATA
1 La merce sana, quella danneggiata o avariata e la scopatura si dovranno ripartire, in resa, fra i diversi ricevitori della stessa partita in proporzione dei loro quantitativi.

ART. XXI - AVARIA
1. Eccettuato il caso di perdita totale, qualunque avaria, sia o meno ricuperabile dagli Assicuratori, sarà per conto del Compratore al quale spetterà di conseguenza ogni azione verso gli Assicuratori stessi o chi di ragione, per ottenere il rimborso del danno.
2 Il Venditore avrà facoltà di dichiarare definitiva, riguardo al peso, la fattura provvisoria, rimborsando al Compratore, il calo naturale (freinte de route) eventualmente dedotto dagli Assicuratori nel regolamento d'avaria, mediante avviso dato per iscritto al Compratore, qualora sia avvenuto qualche accidente od avaria di mare che abbia cagionato un ammanco nella quantità imbarcata: non sarà considerato causa sufficiente a dichiarare definitiva riguardo al peso, la fattura provvisoria, il rapporto di mare del Capitano affermante di aver pompato merce mista ad acqua durante il viaggio.

ART. XXII - CASI DI FORZA MAGGIORE
1. Nel caso in cui per causa di sommossa, sedizione, sciopero o serrata nel porto o nei porti di caricazione, oppure su una qualsiasi delle linee ferroviarie che alimentano tale porto o tali porti, la caricazione fosse impedita:
a) per un periodo qualsiasi, durante gli ultimi 28 (ventotto) giorni dell'epoca di imbarco,
b) in qualsiasi tempo dell'epoca di imbarco, se quella stipulata fosse di durata inferiore a 28 (ventotto) giorni,
il Caricatore ha diritto, al termine di tali avvenimenti, ad una estensione dell'epoca di imbarco per effettuare lo stesso dai medesimi porti, di tanti giorni quanti ne restavano per effettuarlo, quando si verificò l'uno o l'altro dei suddetti avvenimenti. Nel caso di inesecuzione del contratto, sottoposto a questa condizione, la data di risoluzione del contratto stesso sarà ugualmente considerata ritardata.
2. Per poter pretendere l'applicazione della clausola precedente, il Caricatore dovrà designare, per telegramma e/o telex e/o altro mezzo rapido, il porto o i porti di caricazione che intende usare fra quelli contrattuali, entro 2 (due) giorni lavorativi alla scadenza dell'epoca di imbarco primitiva e sarà tenuto poi ad eseguire comunque il contratto dai soli porti così designati. Tutte queste notizie saranno passate a tutta la filière in debito corso (due course).
3. Il certificato di Ente Ufficiale del paese dal quale si imbarcherà la merce affermante l'esistenza dell'uno e/o dell'altro dei suddetti avvenimenti causanti la richiesta di proroga del Caricatore, dovrà essere unito ai documenti di imbarco.
4. Nel caso di proibizione di esportazione, blocco, guerra, ostilità od altro caso di forza maggiore similare che impedisca l'imbarco totale o parziale della merce venduta col presente contratto, sarà annullata la totalità dello stesso o la parte che non si è potuta eseguire.

ART. XXIII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1 Salvo i contemplati casi di forza maggiore, le eventuali inesecuzioni del contratto, o di parte di esso, daranno luogo, esclusivamente per la parte non eseguita, alla risoluzione del contratto, in base al prezzo corrente nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo corrente nel giorno in cui l'altra Parte si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione potrà essere chiesta soltanto dalla Parte adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà procedere al riacquisto o alla rivendita coattiva della parte non eseguita da effettuarsi a termini di legge, previo avviso alla Parte inadempiente (anche tramite il suo Agente o Intermediario dell'affare).
3. Restano a carico della Parte inadempiente le eventuali differenze di prezzo e le spese relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria, o che convocasse i creditori per ottenere un concordato amichevole o giudiziario o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti.
L'altro contraente avrà, in tali casi, il diritto di procedere immediatamente al riacquisto od alla rivendita di tutte le quote di imbarco, ivi comprese quelle non ancora eseguite al prodursi di tale situazione, oppure alla determinazione del prezzo di risoluzione in base a quello corrente in uno dei 5 (cinque) giorni successivi al giorno in cui avrà dato apposito avviso alla Parte che si trovasse nelle condizioni sopra indicate. Avrà diritto al rimborso od all'insinuazione del credito nella liquidazione o nel fallimento, per le eventuali perdite che ne potessero derivare, mentre dovrà rendere conto degli eventuali utili, con il diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

ART. XXIV - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. XXV - ARBITRATO (estratto dal Reg.to della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
1. Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai primi due. Non potrà essere Arbitro chi non è associato della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente valore contrattuale, sarà considerato valido ed operante, agli effetti del Regolamento, il modulo emesso da un Mediatore (Conferma), il cui testo sia stato approvato dalla Camera Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa in data antecedente quella dell'affare, oggetto di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti, il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata e/o con qualsiasi mezzo anche telematico, che ne permetta il riscontro dei tempi e termini d'invio e di ricezione
L'osservanza delle formalità sopra indicate, senza che pervenga immediata contestazione dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto, comprensivo della clausola compromissoria, valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed operanti i moduli relativi ad affari parzialmente eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare, in essi trascritto, risulti sulla base di una qualche chiara espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, che risulti manifestata in qualunque modo, ma successivamente all'invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per promuovere un arbitrato, una Parte dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia, se successivi - invitare la propria Controparte a nominare l'Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto termine, accogliendo così l'invito della Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile sino al momento dell'insediamento del Collegio Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri di piena rappresentanza della mandante sino a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia delle comunicazioni contenenti le nomine dei due Arbitri.
4. La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base della documentazione, corredata dai quesiti, presentata dalla Parte proponente l'arbitrato o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà alla stesura dell' "Atto di compromesso" in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente alla Parte attrice ed a quella convenuta, con l'invito a quest'ultima di inserirvi i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato dalle relative competenze, determinate dalla Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S., sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso" ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca l'esemplare dell'"Atto di Compromesso" entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine non superiore a 8 (otto) giorni per l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato al fine della sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e più in generale dell'espletamento delle formalità necessarie all'insediamento del Collegio Arbitrale.
5. Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno alla nomina del terzo Arbitro, mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, che resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. provvederà alla nomina; qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà la documentazione rilevante.
6. La ricorrenza dei requisiti citati nel punto 2, darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato, secondo quanto previsto dall'Art. 16 del Regolamento, non provveda a nominare l'Arbitro, la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta della Parte attrice o del suo Arbitro, previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti nell'Art. 15 del Regolamento, rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dell'invito stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta è associata alla Camera Arbitrale C.C.S., il Presidente procederà d'ufficio alla nomina dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova, in conformità a quanto disposto dall'art. N. 13 del Regolamento; la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà da un apposito modulo predisposto dalla Camera Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r. ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata a.r., con copia per conoscenza da inviarsi all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla sottoscrizione dell'"Atto di compromesso" e alla formulazione dei quesiti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della nomina, provvedendo a contattare la Parte rappresentata onde ottenere le istruzioni necessarie.
7. I due Arbitri procederanno alla nomina del terzo Arbitro; in caso di disaccordo, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. N. 18 del Regolamento.
8. Gli arbitrati, le analisi e le verifiche possono essere esperite anche per i non Associati i quali, con la loro richiesta accettano implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale C.C.S.
9. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini sopra enunciati, la Parte richiedente non avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano giustificato il ritardo.

ART. XXVI - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l'altra Parte avrà diritto di proporre contr'appello.

ART. XXVII - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1. Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte, accertata l'inadempienza provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia Associato o non Associato, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti gli Associati della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Salvo pattuizioni soggette a Clausola Compromissoria che faccia esplicito riferimento ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova devono essere risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la stessa anche quando non esiste contratto o conferma del mediatore. In tal caso la Parte interessata dovrà fornire al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente, prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale potrà dar corso alla procedura arbitrale d'ufficio con le modalità previste dall'Art. 19 del Regolamento.
6. Le Parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcuna azione legale, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere legalmente esecutiva una decisione arbitrale di prima istanza o d'appello.
7. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale pendenza di azioni legali non potrà essere invocata per chiedere e/o ottenere revoche o sospensioni delle esecuzioni di decisioni arbitrali di prima istanza o d'appello e/o dell'emanazione delle sanzioni previste dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente ad eventuali impugnative e/o ricorsi per sospensione ex art. 700 c.p.c.
8. Le eventuali modifiche, cancellature ed aggiunte apportate d'accordo fra le Parti al testo a stampa del presente contratto non infirmeranno la validità del contratto stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà considerata nulla e non avvenuta e non darà motivo alla risoluzione dell'affare.
9. Salvo la speciale competenza del Foro di Genova per quanto si riferisce alle pronunce di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, qualunque altra azione giudiziaria originata dal presente contratto dovrà essere promossa unicamente nel Foro del domicilio del Venditore.
10. La notificazione di qualsiasi atto alla parte residente all'estero potrà essere fatta al domicilio che la stessa dichiara di eleggere come con la firma del presente contratto elegge, presso l'intermediario dell'affare.


Le presenti condizioni generali sono state concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una Commissione paritetica. Il presente contratto (Condizioni generali e particolari) è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.


Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la clausola compromissoria, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente dall'Intermediario senza però sua personale responsabilità, firmando egli nella sola sua predetta qualità.




Il Compratore.................... L'Intermediario .............................Il Venditore