.....................CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI TIPO "A.C.C.S." DI
GENOVA
PER MERCE DI PROVENIENZA NAZIONALE
................................"C.I.F."
In vigore dal 01 GENNAIO 2007
VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI:
N. 10 PER GRANI DURI NAZIONALI VIA MARE
N. 10 BIS PER GRANI TENERI NAZIONALI
N. 33 PER SFARINATI DI GRANO - GRANO DURO
- FARINETTE E SOTTOPRODOTTI
N. 35 PER ESPORTAZIONE DI GRANI TENERI ED
ALTRI CEREALI
Le seguenti clausole, compresa la clausola
compromissoria, costituiscono le condizioni
generali dei succitati contratti, di cui
formano parte integrante, unitamente alle
condizioni particolari specifiche di ciascun
contratto.
ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione
fra le Parti non possono interrompere il
corso del regolare svolgimento delle operazioni
tutte derivanti dal contratto.
ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione
del contratto dovranno essere inviate nei
termini in esso stabiliti a mezzo telegramma,
telex o altri mezzi rapidi che permettano
il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni imbarco fatto o da farsi in esecuzione
od in conto del presente contratto dovrà
considerarsi come operazione separata e come
contratto separato.
3. Tempo Debito (In due course) - Tutti gli
avvisi da trasmettersi in tempo debito, a
sensi di questo contratto, dovranno essere
inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima
di mezzogiorno ed al più tardi entro mezzogiorno
del giorno lavorativo seguente, se ricevuti
nel pomeriggio.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra
da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel contratto
sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi",
salvo diversa specificazione.
6. Sono considerati festivi i giorni dichiarati
tali dalla legge e dalle consuetudini del
luogo di esecuzione del contratto.
7. In tutte le clausole di seguito specificate
, per "prezzo corrente" s'intenderà
sempre quello della merce contrattata alle
condizioni del presente contratto per il
porto di destinazione.
ART. III - QUANTITA'
1. Tolleranza del 5% in più o meno in facoltà
del venditore, di cui 2% al prezzo di contratto
e 3% al prezzo corrente al giorno d'imbarco.
2. Le tolleranze previste nei singoli contratti
vanno riferite ad ogni singola quota.
3. Quando la quantità è pattuita entro due
cifre limite, in caso di inadempienza la
quantità media serve di base per il computo
delle eventuali differenze. La stessa quantità
media dovrà valere per l'acquisto o la vendita
coattiva.
ART. IV - QUALITA'
1. La merce deve corrispondere per provenienza,
qualità e caratteristiche a quanto indicato
nel presente contratto.
2. Quando la vendita viene stipulata alla
condizione "F.A.Q." la merce dovrà
equivalere allo standard corrispondente.
3. La merce venduta secondo "campione
reale" deve corrispondere al campione
sul quale la vendita è stata perfezionata.
4. La merce venduta secondo "campione
tipo" deve corrispondere alle caratteristiche
essenziali contrattate, con tolleranza dell'1,00%
sul valore della merce.
5. La merce venduta secondo "denominazione"
e/o "con caratteristiche" deve
essere conforme alle caratteristiche pattuite
in contratto.
6. Nelle vendite su "certificato",
tale documento emesso da Ente ufficiale o
primaria società di controllo, al tempo e
luogo della consegna, attesta la qualità
definitiva della merce.
ART. V - IMBARCO
1. In buono stato sopra uno o più piroscafi
e/o motonavi in ferro classificati in prima
classe, diretti e/o indiretti e/o con eventuale
trasbordo in caso di accidente di mare, da
uno o più porti.
ART. VI - EPOCA DI IMBARCO
1 Proroga del periodo d'imbarco - Il Caricatore/Venditore
ha la facoltà di prorogare di non più di
8 (otto) giorni il termine entro il quale
deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi
il suo Compratore, direttamente od a mezzo
del suo Agente, che intende valersi di tale
facoltà, mediante telegramma e/o telex spedito
non più tardi del giorno lavorativo seguente
l'ultimo giorno del periodo stipulato per
l'imbarco. Tale avviso sarà trasmesso da
ogni altro Venditore al rispettivo Compratore
in tempo debito. In detto avviso non è necessario
che il Venditore precisi il numero dei giorni
di proroga che richiede e l'imbarco potrà
essere effettuato in uno qualsiasi degli
8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà,
però riconoscere al Compratore un abbuono
sul prezzo di contratto da dedursi in fattura
e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50%
del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del
prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del
prezzo lordo CIF
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato
il Compratore che intende valersi di tale
facoltà, non effettuasse l'imbarco neppure
negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto
si intenderà come stipulato per il termine
di imbarco originale più 8 (otto) giorni,
al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il
regolamento delle differenze per inadempienza
sarà fatto su tale base.
2. Applicazione - La designazione del nome
della nave o delle navi sulla quale o sulle
quali è stata imbarcata o sono state imbarcate
la quantità o le quantità destinata o destinate
all'esecuzione parziale o totale del presente
contratto, e il quantitativo o i quantitativi
imbarcati, e la data e/o le date della/e
Polizza/e di Carico devono essere comunicati
dal Caricatore, o dal suo Agente, al Compratore
entro 3 (tre) giorni dalla data dell'avvenuto
imbarco.
Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso
sotto riserva di errori o di ritardi telegrafici
e/o telex. Un regolare avviso di applicazione
una volta dato non potrà più essere ritirato.
I Venditori in filiére dovranno trasmettere
in debito corso (in due course) la designazione
ricevuta: eventuali errori o disguidi nella
trasmissione dell'avviso possono essere rettificati
anche dopo l'arrivo dei documenti e non possono
dar luogo al rifiuto dell'applicazione da
parte del Compratore quando ne sia provata
la buona fede.
Il Venditore dovrà inviare al Compratore
al più presto possibile e comunque non oltre
5 (cinque) giorni dalla data dell'imbarco
una copia della fattura riguardante la merce
imbarcata.
In caso contrario sarà responsabile delle
eventuali extra spese di sbarco che fossero
causate dalla ritardata od omessa spedizione
di tale documento.
ART. VII - NOLO
1. Il nolo assegnato od il saldo assegnato
del nolo medesimo, se dedotto in fattura
provvisoria, sarà pagato dal Compratore in
contanti all'arrivo della nave per conto
del Venditore, alle condizioni della Polizza
di Carico e, se esiste, del Contratto di
Noleggio, una copia del quale dovrà essere
tempestivamente depositata presso il Rappresentante
del Venditore in Italia.
ART. VIII - STALLIE
1. Lo sbarco dovrà effettuarsi secondo gli
usi e/o regolamenti del porto di scarico.
2. Se le polizze di carico o il contratto
di noleggio conterranno condizioni contrarie
agli usi del porto di scarico o quelle pattuite
del contratto di compra-vendita, il Venditore
sarà tenuto responsabile verso il Compratore
e sarà a favore di questi l'eventuale premio
di anticipato sbarco (despatch money), il
tutto nella misura stabilita dal contratto
di noleggio.
3. La "Discharging strike clause"
del contratto di noleggio fa parte del presente
contratto.
ART. IX - SBARCO E PESATURA
1. Lo sbarco e la pesatura del carico saranno
effettuati dal Compratore a proprie spese,
sotto la sorveglianza degli incaricati del
Venditore, che dovranno essere nominati in
tempo utile.
2. Il peso della partita, stabilito allo
sbarco, servirà di base alla fattura definitiva.
3. La verifica del peso allo sbarco potrà
sempre ed in qualsiasi caso essere chiesta
dal Venditore.
ART. X - RESA
1 Ogni ammanco sul peso della Polizza di
Carico sarà pagato dal Venditore e ogni eccedenza
sul peso della Polizza di Carico sarà pagato
dal Compratore al prezzo di contratto.
2 Nessun pagamento sarà dovuto per aumento
di peso causato da bagnamento durante il
viaggio.
ART. XI - CAMPIONAMENTO
1 Ogni campione sarà prelevato durante lo
sbarco ed esclusivamente dalla merce consegnata
in alimento al contratto ed in modo tale
da rappresentarne la media esatta.
2 Il prelevamento dei campioni dovrà essere
fatto in contraddittorio fra le Parti o loro
incaricati, che dovranno sigillarli prontamente
e depositarli alla Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto)
giorni o, se lo sbarco non ha luogo a Genova,
spedirli alla stessa entro 5 (cinque) giorni
successivi a quello del suggellamento.
3 Il Venditore avrà la facoltà di richiedere
il suggellamento di un duplicato di campioni,
da spedirsi, sempre negli stessi termini,
alla Camera Arbitrale dei Cereali e Semi
di Genova.
4 I campioni dovranno essere confezionati
come segue:
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'"
: 2 (due) esemplari in vaso di vetro numerati
con il numero 1 e
2, del contenuto almeno di gr. 300.- (trecento)
cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO",
delle "CARATTERISTICHE" e della
"QUALITA'": 2 (due) esemplari in
sacchetto di tela del contenuto di almeno
gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO":
1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di
tela del contenuto di almeno gr. 1.000.-
(mille).
5 Nel caso di disaccordo tra le Parti sul
prelevamento e suggellamento dei campioni,
il Presidente della Camera Arbitrale di Genova
deciderà inappellabilmente della controversia
e potrà anche incaricare persona o Ditta
di sua fiducia al prelevamento e suggellamento.
- Campionamento d'ufficio
1. Mancando il Rappresentante di una delle
Parti, a richiesta della Controparte, e previo
deposito di tutte le spese, il Presidente
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, potrà delegare
persona o ditta competente che assista all'imbarco,
prelevi e suggelli i campioni della merce
in questione.
ART. XII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e
contro analisi e nelle vendite effettuate
su campione, ogni campione suggellato che
sia aperto senza la presenza delle Parti
contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente
autorizzati, sarà considerato come distrutto.
ART. XIII - ANALISI
1 La richiesta delle analisi per l'accertamento
delle caratteristiche pattuite, e richiamate
in ogni contratto nella clausola "Abbuoni",
non implica necessariamente una procedura
arbitrale.
2. Le analisi dovranno essere effettuate
secondo i metodi ufficiali in vigore alla
data del contratto. L'analisi per l'accertamento
delle caratteristiche della merce sarà fatta
dal Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
sugli appositi campioni, su richiesta della
Parte interessata, che dovrà inoltrarla alla
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla
data del suggellamento in contraddittorio,
con la contemporanea comunicazione alla Controparte.
3. Il certificato di analisi verrà inviato
alla Parte richiedente e da questa rispedito
alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax
entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento
del certificato stesso. (Gli stessi termini
dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore
intermedio).
4. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta
dei risultati accertati sul primo campione
- escluso il risultato del peso ettolitrico
che sarà definitivo - avrà diritto di richiedere
alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal
ricevimento del certificato della prima analisi,
l'analisi sul secondo campione, dandone negli
stessi termini, notizia scritta alla sua
Controparte.
5. Nel caso in cui il contratto preveda che
la seconda analisi debba essere effettuata
da un Laboratorio Chimico diverso da quello
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, la stessa Camera
Arbitrale provvederà ad inviare il campione
al Laboratorio prescelto ed a trasmettere
poi alle Parti i risultati delle analisi.
Qualora risultasse una differenza fra i risultati
delle due analisi, la media dei dati della
prima e della seconda analisi, verrà assunta
come base per i conteggi degli eventuali
abbuoni.
6. Le spese di analisi, per ogni singola
determinazione, saranno a carico del Venditore
nel caso di risultati a favore del Compratore.
In tutti gli altri casi le spese di analisi
saranno a carico del Compratore.
ART. XIV - ABBUONI (consultare le condizioni
specifiche del singolo contratto.)
ART. XV - PAGAMENTO
1 L'ammontare della/e fattura/e provvisoria/e
è pagabile contro i documenti d'imbarco completi,
o contro consegna di un originale della/e
polizza/e di carico debitamente accompagnata/e
da una lettera di garanzia per la rimessa
in tempo debito del/i duplicato/i, e contro
delivery order/s emesso/i sul detentore della
relativa polizza o polizze di carico e da
esso vistato/i (il Venditore sarà responsabile
del buon fine di tale/i delivery order/s),
accompagnato/i dalla polizza e/o certificato/i
e/o lettera/e di assicurazione debitamente
vistata/e dal detentore della polizza e/o
polizze e/o certificato/i, a ………………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………………….……
2 In caso di perdita totale della nave o
navi applicate in esecuzione del contratto,
esso si intenderà annullato per la quantità
imbarcata su tale/i nave o navi, e i documenti
rimarranno di piena proprietà del Venditore.
3 L'accettazione dei documenti di imbarco
dovrà aver luogo a prima presentazione.
4 Il Compratore potrà richiedere al Venditore
una lettera di garanzia per effettuare il
pagamento contro polizze di carico che si
riferiscano, per il nolo o per il porto di
destinazione, all'ultima polizza di carico
o al contratto di noleggio se questi non
gli fossero stati presentati contemporaneamente
agli altri documenti.
ART. XVI - COMMISSIONE
1. La commissione dovrà essere pagata all'Intermediario,
nella misura pattuita, contratto eseguito
o no.
ART. XVII - FATTURE DEFINITIVE
1. Le fatture definitive dovranno essere
regolate entro un ragionevole periodo di
tempo, ma comunque non più tardi di 21(ventuno)
giorni dalla data in cui venne concordata
la resa. In caso di ritardo, il debitore
dovrà pagare gli interessi di mora al tasso
di riferimento "B.C.E." più 2 punti,
nonché tutte le spese sostenute dal creditore
per ottenere il pagamento di quanto dovutogli.
2. Le differenze risultanti tra il peso della
fattura provvisoria e quello constatato allo
sbarco, come le eventuali differenze di peso
naturale e di analisi, potranno formare oggetto
di regolamenti separati, da liquidarsi nei
termini stabiliti per le fatture definitive.
5 L'ammontare delle fatture definitive e/o
dei regolamenti come sopra scaduti e non
ancora pagati, dovranno, quando il creditore
lo richieda essere conteggiati sull'ammontare
della fattura provvisoria successiva.
6 In caso di contestazione sull'ammontare
delle stesse, il debitore avrà il diritto
di depositare in una Banca, con opportuno
vincolo, la somma contestata anziché conteggiarla
nella fattura provvisoria successiva.
ART. XVIII - OBBLIGO DI RICEVERE LA MERCE
1 La merce dovrà sempre ed in qualunque caso
essere ricevuta dal Compratore, non potendo
il medesimo, nemmeno sotto il pretesto di
differenza di qualità, lasciarla per conto
del Venditore, salvo giudizio contrario degli
Arbitri.
3. La merce che allo sbarco risultasse danneggiata
per vizio proprio, dovrà pure essere ritirata
dal Compratore. Il Venditore sarà però sempre
responsabile dell'eventuale minor valore,
da stabilirsi per arbitrato, su campioni
regolarmente sigillati, a termine delle condizioni
suindicate appresso.
4. Se i documenti applicati come sopra prescritto,
non fossero ancora stati presentati al Compratore
all'arrivo della nave portatrice, e sempre
che egli possa, con i dati fornitigli in
tempo debito dal Venditore, identificare
la sua partita, il Compratore stesso dovrà
provvedere al ritiro della merce mediante
fidejussione bancaria, il cui costo dovrà
essergli rimborsato dal Venditore.
In mancanza di dati precisi che rendano possibile
il ritiro della merce mediante fidejussione,
il Venditore sarà responsabile di tutte le
spese extra che ciò potrà eventualmente cagionare.
ART. XIX - ASSICURAZIONE
1. Il Venditore dovrà fornire polizze e/o
certificati di assicurazione per almeno il
2% in più dell'ammontare della fattura provvisoria.
2 L'assicurazione deve coprire anche i rischi
di guerra, scioperi e sommosse, e dovrà essere
coperta presso Assicuratori primari, ma per
la solvibilità dei quali il Venditore non
è responsabile.
3 L'assicurazione marittima deve coprire
i rischi di avaria particolare con franchigia
10%, eccedendo, pagamento integrale, dovrà
essere stipulata da terra a terra con 15
(quindici) giorni di giacenza dal termine
dello sbarco, compresi il rischio di incendio
per il periodo di sosta a terra. La franchigia
per avaria particolare sarà conteggiata stiva
per stiva per la rinfusa e sacco per sacco
per merce in sacchi.
4. Ogni spesa per coprire i rischi di guerra
eccedente il ½% sarà a carico del Compratore;
il Venditore potrà esigere tale importo al
ritiro dei documenti.
ART. XX - PRO RATA
1 La merce sana, quella danneggiata o avariata
e la scopatura si dovranno ripartire, in
resa, fra i diversi ricevitori della stessa
partita in proporzione dei loro quantitativi.
ART. XXI - AVARIA
1. Eccettuato il caso di perdita totale,
qualunque avaria, sia o meno ricuperabile
dagli Assicuratori, sarà per conto del Compratore
al quale spetterà di conseguenza ogni azione
verso gli Assicuratori stessi o chi di ragione,
per ottenere il rimborso del danno.
2 Il Venditore avrà facoltà di dichiarare
definitiva, riguardo al peso, la fattura
provvisoria, rimborsando al Compratore, il
calo naturale (freinte de route) eventualmente
dedotto dagli Assicuratori nel regolamento
d'avaria, mediante avviso dato per iscritto
al Compratore, qualora sia avvenuto qualche
accidente od avaria di mare che abbia cagionato
un ammanco nella quantità imbarcata: non
sarà considerato causa sufficiente a dichiarare
definitiva riguardo al peso, la fattura provvisoria,
il rapporto di mare del Capitano affermante
di aver pompato merce mista ad acqua durante
il viaggio.
ART. XXII - CASI DI FORZA MAGGIORE
1. Nel caso in cui per causa di sommossa,
sedizione, sciopero o serrata nel porto o
nei porti di caricazione, oppure su una qualsiasi
delle linee ferroviarie che alimentano tale
porto o tali porti, la caricazione fosse
impedita:
a) per un periodo qualsiasi, durante gli
ultimi 28 (ventotto) giorni dell'epoca di
imbarco,
b) in qualsiasi tempo dell'epoca di imbarco,
se quella stipulata fosse di durata inferiore
a 28 (ventotto) giorni,
il Caricatore ha diritto, al termine di tali
avvenimenti, ad una estensione dell'epoca
di imbarco per effettuare lo stesso dai medesimi
porti, di tanti giorni quanti ne restavano
per effettuarlo, quando si verificò l'uno
o l'altro dei suddetti avvenimenti. Nel caso
di inesecuzione del contratto, sottoposto
a questa condizione, la data di risoluzione
del contratto stesso sarà ugualmente considerata
ritardata.
2. Per poter pretendere l'applicazione della
clausola precedente, il Caricatore dovrà
designare, per telegramma e/o telex e/o altro
mezzo rapido, il porto o i porti di caricazione
che intende usare fra quelli contrattuali,
entro 2 (due) giorni lavorativi alla scadenza
dell'epoca di imbarco primitiva e sarà tenuto
poi ad eseguire comunque il contratto dai
soli porti così designati. Tutte queste notizie
saranno passate a tutta la filière in debito
corso (due course).
3. Il certificato di Ente Ufficiale del paese
dal quale si imbarcherà la merce affermante
l'esistenza dell'uno e/o dell'altro dei suddetti
avvenimenti causanti la richiesta di proroga
del Caricatore, dovrà essere unito ai documenti
di imbarco.
4. Nel caso di proibizione di esportazione,
blocco, guerra, ostilità od altro caso di
forza maggiore similare che impedisca l'imbarco
totale o parziale della merce venduta col
presente contratto, sarà annullata la totalità
dello stesso o la parte che non si è potuta
eseguire.
ART. XXIII - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1 Salvo i contemplati casi di forza maggiore,
le eventuali inesecuzioni del contratto,
o di parte di esso, daranno luogo, esclusivamente
per la parte non eseguita, alla risoluzione
del contratto, in base al prezzo corrente
nell'ultimo giorno stipulato per la caricazione
o, a scelta della Parte adempiente, al prezzo
corrente nel giorno in cui l'altra Parte
si sarà resa inadempiente. Tale risoluzione
potrà essere chiesta soltanto dalla Parte
adempiente.
2. In alternativa la Parte adempiente potrà
procedere al riacquisto o alla rivendita
coattiva della parte non eseguita da effettuarsi
a termini di legge, previo avviso alla Parte
inadempiente (anche tramite il suo Agente
o Intermediario dell'affare).
3. Restano a carico della Parte inadempiente
le eventuali differenze di prezzo e le spese
relative.
4. Sarà considerato senz'altro inadempiente
il contraente che fosse dichiarato fallito
od in moratoria, o che convocasse i creditori
per ottenere un concordato amichevole o giudiziario
o che comunque sospendesse notoriamente i
pagamenti.
L'altro contraente avrà, in tali casi, il
diritto di procedere immediatamente al riacquisto
od alla rivendita di tutte le quote di imbarco,
ivi comprese quelle non ancora eseguite al
prodursi di tale situazione, oppure alla
determinazione del prezzo di risoluzione
in base a quello corrente in uno dei 5 (cinque)
giorni successivi al giorno in cui avrà dato
apposito avviso alla Parte che si trovasse
nelle condizioni sopra indicate. Avrà diritto
al rimborso od all'insinuazione del credito
nella liquidazione o nel fallimento, per
le eventuali perdite che ne potessero derivare,
mentre dovrà rendere conto degli eventuali
utili, con il diritto però di compensare
gli utili con le perdite, anche se derivanti
dalla liquidazione del presente o di altri
contratti in corso con lo stesso contraente.
ART. XXIV - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione
di qualsiasi controversia che dovesse insorgere
in ordine alla validità o alla esecuzione
del presente contratto ad un arbitrato irrituale
da esperirsi secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano
di ben conoscere ed accettare.
ART. XXV - ARBITRATO (estratto dal Reg.to
della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
1. Gli arbitrati sono irrituali e si svolgeranno
a mezzo di un Collegio di tre Arbitri nominati
uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai
primi due. Non potrà essere Arbitro chi non
è associato della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di
contratto contenente la relativa clausola
compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle
Parti o altro accordo scritto avente valore
contrattuale, sarà considerato valido ed
operante, agli effetti del Regolamento, il
modulo emesso da un Mediatore (Conferma),
il cui testo sia stato approvato dalla Camera
Arbitrale C.C.S. e depositato presso la stessa
in data antecedente quella dell'affare, oggetto
di arbitrato.
Quando non sia sottoscritto dalle Parti,
il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse
entro il giorno lavorativo successivo a quello
della conclusione dell'affare, a mezzo raccomandata
e/o con qualsiasi mezzo anche telematico,
che ne permetta il riscontro dei tempi e
termini d'invio e di ricezione
L'osservanza delle formalità sopra indicate,
senza che pervenga immediata contestazione
dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto,
comprensivo della clausola compromissoria,
valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno considerati validi ed
operanti i moduli relativi ad affari parzialmente
eseguiti e/o quando la conclusione dell'affare,
in essi trascritto, risulti sulla base di
una qualche chiara espressione di consenso
scritto dalla Parte convenuta, che risulti
manifestata in qualunque modo, ma successivamente
all'invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per promuovere un arbitrato, una Parte
dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di
consegna della merce, ovvero del previsto
pagamento, ovvero dell'insorgere della controversia,
se successivi - invitare la propria Controparte
a nominare l'Arbitro entro il termine di
8 (otto) giorni, comunicandole il nome dell'Arbitro
prescelto e gli estremi della vertenza.
La Controparte dovrà comunicare la nomina
dell'Arbitro all'altra Parte entro il suddetto
termine, accogliendo così l'invito della
Parte.
La nomina dell'Arbitro s'intende irrevocabile
sino al momento dell'insediamento del Collegio
Arbitrale e conferisce all'Arbitro i poteri
di piena rappresentanza della mandante sino
a tale momento.
Le due Parti hanno facoltà di inviare per
conoscenza alla Camera Arbitrale C.C.S. copia
delle comunicazioni contenenti le nomine
dei due Arbitri.
4. La Camera Arbitrale C.C.S., sulla base
della documentazione, corredata dai quesiti,
presentata dalla Parte proponente l'arbitrato
o dall'Arbitro da essa nominato, provvederà
alla stesura dell' "Atto di compromesso"
in duplice esemplare, da inviarsi rispettivamente
alla Parte attrice ed a quella convenuta,
con l'invito a quest'ultima di inserirvi
i propri quesiti e ad entrambe a restituirlo
entro 15 (quindici) giorni dalla data del
ricevimento (30 (trenta) giorni se le Parti
risiedono all'estero), sottoscritto ed accompagnato
dalle relative competenze, determinate dalla
Segreteria della Camera Arbitrale C.C.S.,
sulla base dell'onorario fissato dagli Arbitri.
Una volta ricevuto l'"Atto di Compromesso"
ed i fondi arbitrali dalle due Parti, la
Camera Arbitrale C.C.S. trasmetterà prontamente
i quesiti agli Arbitri.
Nel caso in cui la Parte convenuta non restituisca
l'esemplare dell'"Atto di Compromesso"
entro il termine suddetto, la Camera Arbitrale
C.C.S. rinnoverà l'invito, fissando un ulteriore
termine non superiore a 8 (otto) giorni per
l'adempimento.
Trascorso detto ulteriore termine, persistendo
l'inadempienza della Parte, la Camera Arbitrale
C.C.S. si rivolgerà all'Arbitro nominato
al fine della sottoscrizione dell'"Atto
di compromesso" e più in generale dell'espletamento
delle formalità necessarie all'insediamento
del Collegio Arbitrale.
5. Gli Arbitri nominati dalle Parti provvederanno
alla nomina del terzo Arbitro, mediante la
sottoscrizione di un apposito modulo, che
resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si accordino, il
Presidente della Camera Arbitrale C.C.S.
provvederà alla nomina; qualora una delle
Parti non sia associata della Camera Arbitrale
C.C.S., provvederà alla nomina il Presidente
della Deputazione della Borsa Merci di Genova.
A tale scopo la Camera Arbitrale C.C.S. inoltrerà
la documentazione rilevante.
6. La ricorrenza dei requisiti citati nel
punto 2, darà diritto a ciascuna delle Parti
di richiedere lo svolgimento della procedura
arbitrale.
Qualora la Parte convocata in arbitrato,
secondo quanto previsto dall'Art. 16 del
Regolamento, non provveda a nominare l'Arbitro,
la Camera Arbitrale C.C.S., su richiesta
della Parte attrice o del suo Arbitro, previa
verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti
nell'Art. 15 del Regolamento, rinnoverà l'invito,
fissando un ulteriore termine di 8 (otto)
giorni dalla data di ricezione dell'invito
stesso, per adempiere.
Trascorso detto termine, se la Parte convenuta
è associata alla Camera Arbitrale C.C.S.,
il Presidente procederà d'ufficio alla nomina
dell'Arbitro.
Qualora la Parte convenuta non sia associata
alla Camera Arbitrale C.C.S., la nomina dell'Arbitro
d'ufficio spetterà al Presidente della Deputazione
della Borsa Merci di Genova, in conformità
a quanto disposto dall'art. N. 13 del Regolamento;
la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi inoltrerà al Presidente della Deputazione
la documentazione pertinente.
La nomina dell'Arbitro d'ufficio risulterà
da un apposito modulo predisposto dalla Camera
Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata alla
Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r.
ed alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L'Arbitro nominato verrà informato dalla
Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata
a.r., con copia per conoscenza da inviarsi
all'Arbitro della Parte attrice.
L'Arbitro nominato d'ufficio procederà alla
sottoscrizione dell'"Atto di compromesso"
e alla formulazione dei quesiti entro 15
(quindici) giorni dalla comunicazione della
nomina, provvedendo a contattare la Parte
rappresentata onde ottenere le istruzioni
necessarie.
7. I due Arbitri procederanno alla nomina
del terzo Arbitro; in caso di disaccordo,
la nomina avverrà in conformità a quanto
previsto dall'art. N. 18 del Regolamento.
8. Gli arbitrati, le analisi e le verifiche
possono essere esperite anche per i non Associati
i quali, con la loro richiesta accettano
implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non Associati corrisponderanno una maggiorazione
sui diritti spettanti alla Camera Arbitrale
C.C.S.
9. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini
sopra enunciati, la Parte richiedente non
avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato
stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano
giustificato il ritardo.
ART. XXVI - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza
concernenti la constatazione del condizionamento
della merce e le eventuali quantificazioni
degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata
e l'altra Parte avrà diritto di proporre
contr'appello.
ART. XXVII - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1. Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza
(non appellate), sia di appello dovranno
essere eseguite entro 15 (quindici) giorni
correnti dalla data del loro ricevimento
dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro
30 (trenta) giorni correnti qualora anche
uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini
non dia adempimento ad una decisione arbitrale,
il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale
C.C.S., su domanda scritta dell'altra parte,
accertata l'inadempienza provvederà a che
non si facciano ulteriori arbitrati, perizie,
constatazioni di peso, analisi od altro per
conto della Parte inadempiente, sia Associato
o non Associato, e ciò fino a quando la decisione
stessa non sarà eseguita, fatta eccezione
però per quanto abbia relazione a contratti
stipulati o rapporti intervenuti prima della
constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso
per lettera raccomandata alle Parti interessate
e per lettera semplice a tutti gli Associati
della Camera Arbitrale C.C.S., alle Associazioni
Consorelle ed eventualmente alla Borsa del
luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale
da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Salvo pattuizioni soggette a Clausola
Compromissoria che faccia esplicito riferimento
ad altra Camera Arbitrale C.C.S., le controversie
sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
devono essere risolte mediante arbitrato
da esperirsi presso la stessa anche quando
non esiste contratto o conferma del mediatore.
In tal caso la Parte interessata dovrà fornire
al Consiglio Direttivo, che deciderà inappellabilmente,
prove sull'esistenza dell'affare.
Qualora un Associato non aderisse all'Arbitrato
propostogli, il Presidente della Camera Arbitrale
potrà dar corso alla procedura arbitrale
d'ufficio con le modalità previste dall'Art.
19 del Regolamento.
6. Le Parti contraenti si impegnano a non
intraprendere alcuna azione legale, se non
per esigere il pagamento delle fatture e
per rendere legalmente esecutiva una decisione
arbitrale di prima istanza o d'appello.
7. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale
pendenza di azioni legali non potrà essere
invocata per chiedere e/o ottenere revoche
o sospensioni delle esecuzioni di decisioni
arbitrali di prima istanza o d'appello e/o
dell'emanazione delle sanzioni previste dal
regolamento della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente
ad eventuali impugnative e/o ricorsi per
sospensione ex art. 700 c.p.c.
8. Le eventuali modifiche, cancellature ed
aggiunte apportate d'accordo fra le Parti
al testo a stampa del presente contratto
non infirmeranno la validità del contratto
stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà
considerata nulla e non avvenuta e non darà
motivo alla risoluzione dell'affare.
9. Salvo la speciale competenza del Foro
di Genova per quanto si riferisce alle pronunce
di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi
in conformità dello Statuto e Regolamento
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, qualunque altra
azione giudiziaria originata dal presente
contratto dovrà essere promossa unicamente
nel Foro del domicilio del Venditore.
10. La notificazione di qualsiasi atto alla
parte residente all'estero potrà essere fatta
al domicilio che la stessa dichiara di eleggere
come con la firma del presente contratto
elegge, presso l'intermediario dell'affare.
Le presenti condizioni generali sono state
concordate dalle categorie interessate, a
mezzo di una Commissione paritetica. Il presente
contratto (Condizioni generali e particolari)
è stato depositato presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.
Il presente contratto viene firmato in segno
di accettazione in tutte le sue parti, ivi
compresa la clausola compromissoria, dal
Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente
dall'Intermediario senza però sua personale
responsabilità, firmando egli nella sola
sua predetta qualità.
Il Compratore.................... L'Intermediario .............................Il Venditore