CONDIZIONI
GENERALI
PER MERCE DI PROVENIENZA ESTERA
“FRANCO
VAGONE E/O ALTRO VEICOLO”
In
vigore dal 01 GENNAIO 2007 Stampate
a cura della CAMERA ARBITRALE
DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI
DI GENOVA
VALIDE
PER I SEGUENTI CONTRATTI :
|
- N |
11 |
PER CEREALI ESTERI |
|
- N. |
15 |
PER CEREALI ESTERI VIA TERRA |
|
- N. |
27 |
PER OLI DI SEMI ALIMENTARI
ESTERI |
|
- N. |
28 |
PER OLI DI SEMI INDUSTRIALI
ESTERI |
|
- N. |
29 |
PER LEGUMI SECCHI |
|
- N. |
34 |
PER L’ESPORTAZIONE DEI
CEREALI NAZIONALI VIA TERRA |
|
- N. |
36 |
PER PANELLI DI PRESSIONE E
FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI, FRUTTI E GERMI OLEOSI - ADDENDUM
PER I CONTRATTI A PREMIO |
|
- N. |
38 |
PER FARINA DI PESCE ED ALTRI
MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE PER USO
ZOOTECNICO |
|
- N. |
40 |
PER IL COMMERCIO VIA TERRA DI
GRASSI ANIMALI PER USO INDUSTRIALE |
|
- N. |
41 |
PER OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI |
|
- N. |
125 |
PER SEMI OLEOSI |
Le seguenti clausole, compresa
la clausola compromissoria, costituiscono le
condizioni generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante,
unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.
ART. I
1. Una domanda
di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti
non può interrompere il corso delle operazioni tutte, compreso il pagamento di
fatture per merce consegnata in esecuzione del presente contratto.
ART. II
1.
Tutte le comunicazioni inerenti
l’esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso
stabiliti a mezzo telegramma, telex o altri mezzi rapidi, che permettano il
riscontro dei tempi e termini dell’invio.
2.
Ogni consegna dovrà considerarsi come contratto
separato.
3.
La merce, quando la vendita non sia
fatta “salvo visita”, dovrà sempre ed in ogni caso essere ritirata dal
Compratore.
4.
Il Venditore non garantisce la merce scevra da
vizi occulti.
5.
I termini di tempo, che nel presente contratto
sono espressi in giorni, si intendono “consecutivi”,
salvo diversa specificazione.
6.
Il sabato è considerato, convenzionalmente,
festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i
giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del
contratto e
7.
Tempo debito (Due course):
tutti gli avvisi da trasmettere in tempo debito, a sensi di questo contratto,
dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se
ricevuti prima di mezzogiorno, ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno
lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
ART. III – QUANTITA’
1. La
quantità s’intende “esatta”, salvo specifiche pattuizioni contrarie.
2. Quando
la quantità pattuita è seguita dalla parola “circa”, è a discrezione del
Venditore consegnare il 2% in più o meno della
quantità pattuita per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad
ogni singola quota. Per gli oli, la tolleranza è: del 2%, se
trattasi di merce in fusti, del 5%, se trattasi di merce alla rinfusa.
3. Quando
la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del
Venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza, la quantità media serve di base per il
computo delle eventuali differenze. Analogamente si procederà per acquisto o
vendita coattiva.
ART. IV – QUALITA’
1.
La merce consegnata deve corrispondere per
provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente
contratto.
2.
La merce venduta su “campione reale” e/o su “campione
tipo” deve corrispondere al campione in relazione al
quale la vendita è stata conclusa , considerandosi tollerata una differenza di
“qualità” e/o “con caratteristiche” non superiore all’1% del valore della
merce.
ART. V – IMBALLO
1.
Se non diversamente pattuito, la merce si intende contrattata alla rinfusa.
ART. VI – CAMPIONAMENTO
1.
Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere, o
di fare assistere, al carico ed al campionamento della merce e, perciò, la
stessa si intende accettata e gradita in peso, qualità
e condizionamento all’atto della caricazione ed anche
quando il Compratore non si sia valso di tale facoltà.
2.
Per la merce venduta “franco arrivo” con
spedizione a mezzo ferrovia, il Venditore dovrà
informare tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione; in mancanza di tale informazione, sarà
ritenuto valido il campionamento effettuato in contraddittorio all’arrivo.
Per la
merce venduta “franco arrivo” a mezzo camion, l’accertamento del peso ed il
campionamento saranno effettuati all’arrivo; salvo diverse disposizioni del
Venditore, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore.
3.
I campioni dovranno essere prelevati, confezionati
e prontamente sigillati in contraddittorio fra le Parti od i loro incaricati.
I campioni dovranno essere confezionati
come segue:
a) per i
contratti N. 11, N. 15, N. 29 e N. 34 (per cereali e per legumi)
-
per
l’accertamento dell’”UMIDITA’” : 2 (due) esemplari in contenitore ermetico rigido impermeabile
numerati
con il numero 1 e 2, del contenuto di almeno gr.
300.- (trecento) cadauno;
-
per
l’accertamento del “PESO ETTOLITRICO” e delle “CARATTERISTICHE”: 2 (due)
esemplari in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr.
1.000.- (mille) cadauno;
-
per
l’accertamento del “CONDIZIONAMENTO”: 1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di
tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).
b) per i
contratti N. 36, N. 38 e N. 125 (per panelli, farine di estrazione,
per farina di pesce ed altri
mangimi e per semi
oleosi)
-
per
l’accertamento delle “CARATTERISTICHE”: 2 (due) esemplari in contenitore
ermetico rigido impermeabile, numerati con il numero 1 e 2, del contenuto di
almeno gr. 300.- (trecento) cadauno;
-
4 (quattro) esemplari di almeno gr. 250.- (duecentocinquanta) cadauno,
secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
I
campioni dovranno essere prelevati durante la consegna in modo tale da
rappresentare la media esatta della merce; dovranno essere numerati secondo
quanto indicato per ogni singolo contratto.
Il
campione N. 1 resterà a mani del Compratore ed il campione N.
Qualora
una delle Parti intendesse avvalersi dell’analisi
dovrà depositare il campione a proprie mani presso il Laboratorio Chimico della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto)
giorni successivi dalla data di suggellamento, oppure
spedirlo presso lo stesso entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla
data del suggellamento, indicando chiaramente le
determinazioni richieste.
Contestualmente
dovrà darne notizia scritta alla propria Controparte,
la quale, se intenderà avvalersi di un’eventuale controanalisi, dovrà
depositare il campione a proprie mani
entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della citata notizia
oppure spedirlo entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di
ricezione della suddetta notizia.
In caso
contrario diverranno
validi e vincolanti a tutti gli effetti i risultati della prima analisi.
Le
spese di campionamento saranno a carico del Venditore qualora i risultati delle
analisi, anche per un solo dato, risulteranno a favore
del Compratore.
Nel
caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento
dei campioni, il Presidente (o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale del
Commercio dei Cereali e Semi di Genova deciderà inappellabilmente della controversia e
potrà incaricare persona di sua fiducia per eseguire detto prelevamento e suggellamento.
La
richiesta di accertamento delle caratteristiche
analitiche è indipendente da quella per l’accertamento del condizionamento e viceversa.
4.
Campionamento
d’ufficio
Mancando
il Rappresentante delle Parti, a richiesta di una di esse
contro garanzia di tutte le spese, comunque a carico della Parte inadempiente,
il Presidente (o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova potrà delegare persona competente che assista al
prelevamento ed alla consegna dei campioni della merce in questione.
ART. VII – ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1.
Salvo i casi di richiesta di analisi
e contro analisi e nelle vendite effettuate su campione, ogni campione
suggellato, che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro
Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.
ART. VIII - ANALISI
1.
Le analisi dovranno essere effettuate sul campione N. 1 secondo i metodi ufficiali in
vigore alla data del contratto e su richiesta della Parte interessata, da
inoltrarsi alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento,
con contestuale notizia scritta alla Controparte.
2.
Il certificato di analisi
verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a
mezzo raccomandata o telefax, entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento
del certificato stesso. (Gli stessi termini dovranno
essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore intermedio).
3.
Qualora una delle Parti non fosse
soddisfatta dei risultati della prima analisi, avrà diritto di richiedere alla
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto)
giorni dal ricevimento dei risultati
della prima analisi, l’analisi sul secondo campione, dandone negli stessi
termini, notizia scritta alla sua Controparte.
Nel
caso in cui il contratto preveda che la seconda
analisi debba essere effettuata da un Laboratorio diverso da quello della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, la stessa provvederà
ad inviare il campione eventualmente ricevuto al Laboratorio prescelto, il
quale trasmetterà alle Parti i risultati dell’analisi.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di seconda
analisi,
In caso
di effettuazione di prima analisi e controanalisi, la
media dei dati della prima e della seconda analisi sarà assunta come base per i
conteggi degli eventuali abbuoni.
Le
spese di analisi, per ogni singola determinazione,
saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a
favore del Compratore. In tutti gli altri casi le
spese di analisi saranno a carico del Compratore.
ART. IX - ABBUONI: (consultare le condizioni specifiche del singolo contratto.)
ART. X – DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
1.
Qualora il
Compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà
sollevare formale contestazione, e gli Arbitri, nominati a termine del presente
contratto, decideranno se il Compratore è obbligato a tenersi la merce o se può
esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione, le Parti od
i loro Incaricati dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio, all’atto
della consegna, regolari campioni della merce oggetto
della contestazione.
2.
Per esercitare il diritto di rifiuto il
Compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà – salvo diverso
accordo con
Qualora
gli Arbitri stabiliscano che il Compratore aveva diritto di rifiutare la merce,
questi dovrà essere rimborsato dal Venditore di tutte le spese sostenute per il
trasporto, la custodia, la conservazione e avrà facoltà: di rinunciare alla
merce; di farsela sostituire; di riacquistarla a mezzo di
Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza
prezzo tra quello di contratto e quello del nuovo acquisto, nonché delle
competenze del Pubblico Mediatore.
La
scelta del Compratore dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi
dal ricevimento della decisione arbitrale e comunicata contestualmente al
Venditore.
3.
Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto
ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a
giudizio degli Arbitri, di entità complessiva
superiore al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri non
riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solo gli
eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli
Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto
dell’uso a cui è destinata la merce, se questo è dichiarato in contratto.
ART. XI – EPOCHE DI CONSEGNA
1.
Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno
lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre
l’invio da parte del Venditore della “messa a disposizione”, che si considera
implicita con la conclusione del contratto.
2.
Per consegne DECADALI si intendono
consegne da effettuarsi dall’1 al 10, dall’11 al 20, dal
3.
Per consegna PRIMA QUINDICINA si
intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del
mese.
4.
Per consegna SECONDA QUINDICINA si
intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all’ultimo giorno
del mese.
5.
Per consegna NEL MESE si intende
una consegna da effettuarsi dal primo all’ultimo giorno del mese.
6.
Per consegna DA NAVE DESIGNATA si
intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi
successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà
essere fatta entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita,
esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di
sbarco.
7.
Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE si intende una consegna da effettuarsi, in quantità
pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
8.
Salvo stipulazione contraria, nelle vendite FRANCO
MAGAZZINO è lasciato al Compratore un termine
di 8 (otto) giorni lavorativi, franco di spese di
magazzinaggio e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce.
Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza
saranno a carico del Compratore.
9.
Alla scadenza della franchigia, il Compratore
perderà ogni diritto relativo al condizionamento se
effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà
depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e
assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In
ogni caso al momento del ritiro, il Compratore avrà diritto a prelevare in
contraddittorio, e occorrendo d’ufficio, il campione, che sarà valido solo agli
effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà
e provenienza della merce venduta.
10.
Il ritardo nella consegna, causato da provata
deficienza di vagoni e da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al
rifiuto della merce. In tale caso il Venditore dovrà mettere a disposizione la
merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da provata
deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore, non potrà dare motivo
al rifiuto della consegna della merce. In tale
evenienza il Compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.
ART. XII - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA
DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO
1.
Nelle vendite per consegna in relazione ad una
determinata epoca di imbarco, il Venditore ha la
facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata
all’origine nell’epoca indicata in contratto; così pure il Venditore ha diritto
di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso
di proibizione di importazione al luogo di destino e di esportazione dal luogo
di origine, di blocco , di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore
che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il Venditore non ha
l’obbligo di fare una regolare applicazione, ma deve designare al Compratore il
nome della nave dalla quale intende effettuare la
consegna, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall’arrivo della nave stessa. Se il Venditore fa regolare applicazione dovrà attenersi a
quanto previsto al successivo punto 2.
2.
Applicazione –
L’avviso di applicazione con il nome della nave, la
data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà
essere comunicato con mezzo rapido dal Caricatore/Venditore al Compratore
direttamente od a mezzo del suo Agente, entro 10 (dieci) giorni dalla data
della polizza di
carico e da ogni altro Venditore al proprio Compratore
entro i detti 10 (dieci) giorni ed in tempo debito se da questi ricevuto dopo
tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di
provenienza: Europa – Mediterraneo – Medio Oriente- Africa del Nord. Per le provenienze Estremo Oriente tali termini si intendono estesi a 14 (quattordici) giorni. Tale avviso
dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori
o di ritardi dei mezzi di comunicazione usati. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere
ritirato.
3.
Proroga
del periodo d’imbarco – Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di
prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l’imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore,
direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà
mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente
l’ultimo giorno del periodo stipulato per l’imbarco e sempre che il periodo di
imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà
trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In
detto avviso non è necessario che il Venditore precisi
il numero dei giorni di proroga che richiede e l’imbarco potrà essere
effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore
dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da
dedursi in fattura e calcolato come segue:
- per
1-2-3 o 4 giorni di proroga =
0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5
o 6 giorni di proroga
= 1,00% del prezzo lordo
CIF
- per 7
o 8 giorni di proroga
= 1,50% del prezzo lordo
CIF
Qualora
il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale
facoltà, non effettuasse l’imbarco negli 8 (otto)
giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di
imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l’1,50% ed
il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.
ART. XIII – CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA – PERDITA DEL CARICO
1.
Quando la vendita sia
fatta per consegna all’arrivo di nave designata, oppure per consegna in
relazione ad una determinata epoca di imbarco, con regolare applicazione, il
contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce
perduta, nel caso di perdita totale o
parziale della merce.
Nel
caso la merce giungesse in tutto, od in parte,
difettosa in modo da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato
interamente od in proporzione.
2.
I ritardi causati da scioperi nei paesi
di origine non sono imputabili al Venditore, purché comprovati.
ART. XIV – MESSA A DISPOSIZIONE
La comunicazione al Compratore della
disponibilità della merce deve intendersi valida ed operante dal
momento stesso
del suo invio.
1.
Il Venditore ha l’obbligo di effettuare
la messa a disposizione salvo il caso di compra-vendita per consegna pronta. Il
Venditore deve accordare al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni
lavorativi per il ritiro della merce.
La
franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione
dell’affare, per la compra-vendita stipulata per consegna “pronta” e dal giorno
lavorativo successivo a quello della messa a disposizione in tutti gli altri
casi.
2.
La messa a disposizione deve essere fatta in uno
dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni
sufficientemente chiare, affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale
diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità
ed al luogo di
consegna.
La
messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentata/trasmessa entro e
non oltre le ore 18,00 (diciotto). Se
presentata/trasmessa dopo le ore 18,00 (diciotto), la
messa a disposizione sarà valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno
lavorativo successivo. Se fatta l’ultimo giorno lavorativo del periodo contrattuale,
deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 12,00
(dodici).
Al
Venditore è accordata anche la facoltà di anticipare l’invio della
comunicazione della messa a disposizione nei 5
(cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché
rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La
franchigia – in tal caso – decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo
contrattuale.
3.
In caso di vendita con condizione “ritiro”, il Venditore
deve effettuare la messa a disposizione entro l’ultimo
giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Se fatta
in quest’ultimo giorno lavorativo, dovrà essere
inoltrata entro e non oltre le ore 12,00 (dodici).
ART. XV – SPEDIZIONE DELLA MERCE – RISCHI DI VIAGGIO
1.
La merce spedita per ferrovia viaggia per conto,
rischio e pericolo del Compratore, anche quando la vendita è fatta “franco
arrivo”; in questo caso è carico del Venditore il solo costo del trasporto e
non il rischio di viaggio. Eventuali variazioni delle tariffe, successive al giorno della conclusione dell’affare, resteranno a carico
e/o favore del Compratore.
PESO - A richiesta del Compratore
ed a sue spese, il Venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza
dall’Amministrazione ferroviaria, ove è possibile.
2.
Per le merci vendute franco arrivo a mezzo camion,
i rischi di viaggio sono a carico del Venditore.
ART. XVI – PREZZO – VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE
1.
Per la merce venduta “nazionalizzata”, salvo che
in contratto non sia prevista espressamente la condizione di “prezzo finito a
tutti gli effetti”, qualora fra il giorno della conclusione dell’affare e
quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni o
variazioni di oneri imposti dalle Autorità Italiane
e/o Comunitarie, comunque gravanti sul costo di importazione e di
nazionalizzazione della merce, il prezzo del presente contratto subirà uguali
aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto ridotto di tutte
le spese per la trasformazione da CIF a franco veicolo nazionalizzato.
ART. XVII –
PAGAMENTO
I
termini di pagamento sono convenuti essenziali per espressa volontà delle Parti
contraenti.
1
Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato
al domicilio del Venditore e/o Spedizioniere incaricato, per contanti e franco
di spese, ad ogni singola consegna. L’emissione di tratte, di ricevute bancarie
od equivalenti sul Compratore, sia pure a seguito di espressa
condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto
del pagamento presso il domicilio del Venditore.
2.
Per pagamento “pronto” si intende
un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla
consegna, ritiro o spedizione della merce.
Quando
la merce è venduta alla generica condizione di consegna “franco valuta”, il pagamento si
intende pattuito “pronto”.
Per
pagamento “differito”, cioè oltre gli 8 (otto) giorni
di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di
consegna, ritiro o spedizione.
3.
Per la merce non ritirata entro i termini di
franchigia, il pagamento deve essere effettuato
tassativamente entro l’ultimo giorno di franchigia anche nel caso di pagamento
differito. In quest’ultima ipotesi il Compratore ha diritto
ad una riduzione di prezzo pari all’ammontare degli interessi per anticipato
pagamento, nella misura del tasso di riferimento “B.C.E.”
maggiorato di 4 (quattro) punti.
4.
Nonostante sia pattuito il pagamento “differito”,
il Venditore ha sempre diritto, nel corso dell’esecuzione di ogni
singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo
però al Compratore:
-
in caso
di pagamento pattuito “pronto”, uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di
contratto;
-
in caso
di pagamento pattuito “differito”, oltre lo sconto del 2% (due per cento), la
decurtazione dal prezzo di contratto dell’ammontare degli interessi per il
periodo intercorrente fra l’ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla
spedizione ed il termine di pagamento previsto dal contratto, conteggiati al
tasso di riferimento “B.C.E.” maggiorato di 4
(quattro) punti.
In caso
di rifiuto da parte del Compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta del Venditore, il contratto o la
quota di esso, si intenderà risolto/a con reciproca
rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo
originario di contratto.
Qualsiasi
reclamo che il Compratore avesse in corso per merce
ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al Venditore; soltanto
nel caso in cui abbia iniziato la procedura per esercitare il diritto di
rifiuto, deve corrispondere, nei termini stabiliti, al Venditore il pagamento
non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto, in attesa del
giudizio arbitrale sulle eventuali differenze qualitative.
Ove
l’importo trattenuto risulti eccedente rispetto a
quanto riconosciuto dagli Arbitri, il debitore dovrà corrispondere sulla
eccedenza anche gli interessi calcolati al tasso di riferimento “B.C.E.” maggiorato di 4 (quattro) punti.
5.
In caso di precedenti fatture scoperte relative a
pagamenti scaduti di merce ritirata del presente contratto, il Venditore avrà
facoltà di sospendere le ulteriori consegne
avvertendone contestualmente il Compratore, e,
previa messa in mora di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare
risolto il contratto per colpa della Parte morosa.
Anche
per la merce nel
frattempo messa a disposizione, il
Venditore ha facoltà di sospenderne la consegna come sopra indicato. Gli oneri
derivanti da tale sospensione sono a carico
dell’Acquirente.
6.
Per le fatture scoperte relative a pagamenti
scaduti di altri contratti, il Venditore avrà facoltà
di sospendere le ulteriori consegne sempre con contestuale avviso al
Compratore, e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di
chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali
differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e
l’ammontare delle fatture scoperte.
7.
In caso di sopravvenuta insolvenza del Compratore,
il Venditore ha facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta, dandone immediata comunicazione scritta al Compratore, fermo
restando quanto previsto dall’Art. XIX punto 3.
ART. XVIII - FORZA
MAGGIORE
1.
In caso di eventi
imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l’esecuzione del
contratto, lo stesso s’intenderà risolto per la parte da eseguire.
2.
La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione al suo
insorgere, comunque non oltre 8 (otto)
giorni, alla propria Controparte con l’obbligo di fornire la prova certa del
sopraggiunto impedimento.
ART. XIX – INESECUZIONE
DEL CONTRATTO
1.
Salvo i casi di forza maggiore, l’eventuale inesecuzione del contratto, o di parte e/o quota di esso, darà diritto alla risoluzione del contratto per la
quota/ parte non eseguita ed al rimborso delle differenze:
1) fra il prezzo di contratto e il
prezzo corrente nell’ultimo giorno utile per l’esecuzione,
oppure (a scelta della Parte adempiente),
2)
fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno
dell’inadempienza,
oppure
(sempre a scelta della Parte adempiente),
3) all’acquisto od alla vendita
della parte non eseguita, da farsi a mezzo Pubblico Mediatore, che dovrà essere
incaricato entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di inadempienza, con
contestuale avviso alla Parte inadempiente; restano in tutti i casi a carico
della Parte inadempiente le differenze e le spese delle procedure relative.
2.
Saranno altresì a carico della Parte inadempiente gli
interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al tasso di
riferimento “B.C.E.” maggiorato
di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata
l’inadempienza sino a quello del pagamento.
3.
Sarà considerato senz’altro inadempiente il
contraente che fosse dichiarato fallito od in
moratoria o che convocasse i creditori
per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque
sospendesse notoriamente i pagamenti.
In tal
caso l’altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente, previo
avviso alla Controparte, al riacquisto od alla rivendita della merce o, a sua
scelta, al rimborso delle differenze fra il prezzo di contratto e quello
corrente, per tutte le quote del contratto non ancora eseguite, e quelle per
consegne future.
Inoltre
avrà diritto al rimborso od all’insinuazione, quale creditore della
liquidazione o del fallimento, delle differenze e spese; dovrà dare conto degli
eventuali utili, con il diritto però di compensare gli utili con le perdite,
anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri
contratti in corso con lo stesso contraente.
ART. XX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1.
Le Parti si impegnano a
demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in
ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento della Camera
Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.), che le Parti
dichiarano di ben conoscere ed accettare.
1.
Gli arbitrati sono irrituali
e si svolgeranno a mezzo di un Collegio di tre Arbitri
nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dai primi due. Non potrà
essere Arbitro chi non è associato della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
2.
L’arbitrato sarà instaurato in forza di contratto
contenente la relativa clausola compromissoria.
In
mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente
valore contrattuale, sarà considerato valido ed operante, agli effetti del
Regolamento, il modulo emesso da un Mediatore (Conferma), il cui testo sia stato approvato dalla Camera Arbitrale C.C.S. e
depositato presso la stessa in data antecedente quella dell’affare, oggetto di
arbitrato.
Quando non sia
sottoscritto dalle Parti, il Mediatore dovrà inoltrarlo alle stesse
entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell’affare, a
mezzo raccomandata e/o con qualsiasi
mezzo anche telematico, che ne permetta il riscontro
dei tempi e termini d’invio e di ricezione
L’osservanza delle formalità sopra indicate, senza che pervenga immediata contestazione dalle Parti, o una di esse, renderà il contratto, comprensivo della clausola compromissoria, valido e vincolante fra le stesse.
In ogni caso saranno
considerati validi ed operanti i moduli relativi ad affari parzialmente
eseguiti e/o quando la conclusione dell’affare, in essi
trascritto, risulti sulla base di una qualche chiara espressione di consenso
scritto dalla Parte convenuta, che risulti manifestata in qualunque modo, ma
successivamente all’invio del modulo da parte del Mediatore.
3. Per
promuovere un arbitrato, una Parte dovrà - entro 6 (sei) mesi dal termine di
consegna della merce, ovvero del previsto pagamento, ovvero dell’insorgere
della controversia, se successivi - invitare la propria Controparte a
nominare l’Arbitro entro il termine di 8
(otto) giorni, comunicandole il nome dell’Arbitro prescelto e gli estremi della
vertenza.
La nomina dell’Arbitro s’intende
irrevocabile sino al momento dell’insediamento del Collegio Arbitrale e
conferisce all’Arbitro i poteri di piena rappresentanza della mandante sino a
tale momento.
Le due
Parti hanno facoltà di inviare per conoscenza alla Camera
Arbitrale C.C.S. copia delle comunicazioni contenenti le nomine dei due
Arbitri.
4.
Una
volta ricevuto l’”Atto di Compromesso” ed i fondi arbitrali
dalle due Parti,
Nel caso in cui
Trascorso detto
ulteriore termine, persistendo l’inadempienza della Parte,
5. Gli
Arbitri nominati dalle Parti provvederanno alla nomina del terzo Arbitro,
mediante la sottoscrizione di un apposito modulo, che
resterà depositato agli atti.
Qualora i due Arbitri non si
accordino, il Presidente della Camera Arbitrale C.C.S. provvederà alla nomina;
qualora una delle Parti non sia associata della Camera Arbitrale C.C.S., provvederà alla nomina il
Presidente della Deputazione della Borsa Merci di Genova. A tale scopo
6.
La ricorrenza dei requisiti citati nel punto 2,
darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
Qualora
Trascorso
detto termine, se
Qualora
La nomina dell’Arbitro d’ufficio risulterà da
un apposito modulo predisposto dalla Camera Arbitrale C.C.S. e verrà comunicata
alla Parte convenuta a mezzo raccomandata a.r. ed
alla Parte attrice a mezzo lettera semplice.
L’Arbitro nominato verrà informato dalla
Camera Arbitrale C.C.S. a mezzo lettera raccomandata a.r.,
con copia per conoscenza da inviarsi all’Arbitro della Parte attrice.
L’Arbitro nominato d’ufficio procederà alla sottoscrizione dell’”Atto
di compromesso” e alla formulazione dei quesiti entro 15 (quindici) giorni
dalla comunicazione della nomina, provvedendo a
contattare
7. I due
Arbitri procederanno alla nomina del terzo Arbitro; in
caso di disaccordo, la nomina avverrà in conformità a quanto previsto dall’art.
N. 18 del Regolamento.
8. Gli
arbitrati, le analisi e le verifiche possono essere esperite
anche per i non Associati i quali, con la loro richiesta accettano
implicitamente le disposizioni del Regolamento.
I non
Associati corrisponderanno una maggiorazione sui diritti spettanti alla Camera
Arbitrale C.C.S.
9.
DECORRENZA DEI TERMINI – Trascorsi i termini sopra
enunciati,
1.
Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento
della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed
inappellabili.
Ogni
altra decisione potrà essere appellata e l’altra Parte avrà diritto di proporre
contr’appello.
1. Le
decisioni arbitrali, sia di
prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere
eseguite entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del loro ricevimento
dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti
qualora anche uno solo di essi risieda all’estero.
2. Qualora
una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione
arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale C.C.S., su domanda scritta dell’altra parte, accertata
l’inadempienza provvederà a che non si facciano ulteriori arbitrati, perizie,
constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia
Associato o non Associato, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà
eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati
o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
3. Del
provvedimento preso verrà dato avviso per lettera
raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti gli
Associati della Camera Arbitrale C.C.S., alle
Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del
contratto.
4. Le Parti
esonerano
5. Salvo
pattuizioni soggette a Clausola Compromissoria che faccia
esplicito riferimento ad altra Camera Arbitrale C.C.S.,
le controversie sorte fra gli Associati della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova devono essere risolte mediante arbitrato da
esperirsi presso la stessa anche quando non esiste contratto o conferma del
mediatore. In tal caso
Qualora un Associato non aderisse all’Arbitrato propostogli, il Presidente della
Camera Arbitrale potrà dar corso alla procedura arbitrale d’ufficio con le
modalità previste dall’Art. 19 del Regolamento.
6.
Le Parti contraenti si impegnano
a non intraprendere alcuna azione legale, se non per esigere il pagamento delle
fatture e per rendere legalmente esecutiva
una decisione arbitrale di prima istanza o d’appello.
7.
Le Parti contraenti riconoscono che l’eventuale
pendenza di azioni legali non potrà essere invocata
per chiedere e/o ottenere revoche o sospensioni delle esecuzioni di decisioni
arbitrali di prima istanza o d’appello e/o dell’emanazione delle sanzioni
previste dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e
Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano
irrevocabilmente ad eventuali impugnative e/o ricorsi per sospensione ex art.
700 c.p.c.
8.
Le eventuali modifiche, cancellature ed aggiunte
apportate d’accordo fra le Parti al testo a stampa del presente contratto non
infirmeranno la validità del contratto stesso.
Mancando
l’accordo, qualunque variante sarà considerata nulla e non avvenuta e non darà
motivo alla risoluzione dell’affare.
9.
Salvo la speciale competenza del Foro di Genova
per quanto si riferisce alle pronunce di esecutorietà
dei lodi arbitrali emessi in conformità dello Statuto e Regolamento della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, qualunque altra
azione giudiziaria originata dal presente contratto dovrà essere promossa
unicamente nel Foro del domicilio del Venditore.
10.
La notificazione di qualsiasi atto alla parte
residente all’estero potrà essere fatta al domicilio che la stessa dichiara di
eleggere come con la firma del presente contratto elegge, presso l’intermediario dell’affare.
Le presenti “Condizioni generali” sono state
concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una
Commissione paritetica. Il presente contratto
(“Condizioni generali” e “particolari”) è stato depositato presso
Il presente contratto viene
firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la
clausola compromissoria, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente
dall’Intermediario senza però sua personale responsabilità, firmando Egli nella
sola sua predetta qualità.
Il Venditore
L’Intermediario
Il Compratore
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