..................CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI-TIPO "A.C.C.S." DI
GENOVA
................PER MERCE DI PROVENIENZA ESTERA
.................."FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO"
In vigore dal 01 GENNAIO 2004
Stampate a cura della CAMERA ARBITRALE
DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI
..............
DI GENOVA
VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI :
- N 11 PER CEREALI ESTERI
- N. 15 PER CEREALI ESTERI VIA TERRA
- N. 27 PER OLI DI SEMI ALIMENTARI ESTERI
- N. 28 PER OLI DI SEMI INDUSTRIALI ESTERI
- N. 29 PER LEGUMI SECCHI
- N. 34 PER L'ESPORTAZIONE DEI CEREALI NAZIONALI
VIA TERRA
- N. 36 PER PANELLI DI PRESSIONE E FARINE
DI ESTRAZIONE DI SEMI,
.............FRUTTI E GERMI OLEOSI
- ADDENDUM PER I CONTRATTI A PREMIO
- N. 38 PER FARINA DI PESCE ED ALTRI MANGIMI
SEMPLICI DI ORIGINE
............ANIMALE E VEGETALE PER USO ZOOTECNICO
- N. 40 PER IL COMMERCIO VIA TERRA DI GRASSI
ANIMALI
.............PER USO INDUSTRIALE
- N. 41 PER OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI
- N. 125 PER SEMI OLEOSI
Le seguenti clausole, compresa la clausola
compromissoria, costituiscono le condizioni
generali dei succitati contratti, di cui
formano parte integrante, unitamente alle
condizioni particolari specifiche di ciascun
contratto.
ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione
fra le Parti non può interrompere il corso
delle operazioni tutte, compreso il pagamento
di fatture per merce consegnata in esecuzione
del presente contratto.
ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione
del contratto dovranno essere inviate nei
termini in esso stabiliti a mezzo telegramma,
telex o altri mezzi rapidi, che permettano
il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni consegna dovrà considerarsi come
contratto separato.
3. La merce, quando la vendita non sia fatta
"salvo visita", dovrà sempre ed
in ogni caso essere ritirata dal Compratore.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra
da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto
sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi",
salvo diversa specificazione.
6. Il sabato è considerato, convenzionalmente,
festivo a tutti gli effetti contrattuali.
Sono, inoltre, considerati festivi i giorni
dichiarati tali nel luogo di esecuzione del
contratto e la Parte ivi residente deve darne
comunicazione in tempo utile alla Controparte.
7. Tempo debito (Due course): tutti gli avvisi
da trasmettere in tempo debito, a sensi di
questo contratto, dovranno essere inoltrati
lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno,
ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno
lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.
ART. III - QUANTITA'
1. La quantità s'intende "esatta",
salvo specifiche pattuizioni contrarie.
2. Quando la quantità pattuita è seguita
dalla parola "circa", è a discrezione
del Venditore consegnare il 2% in più o meno
della quantità pattuita per ogni singola
quota. La tolleranza del 2% va riferita ad
ogni singola quota. Per gli oli, la tolleranza
è: del 2%, se trattasi di merce in fusti,
del 5%, se trattasi di merce alla rinfusa.
3. Quando la quantità pattuita varia entro
due cifre limite, è a discrezione del Venditore
consegnare ogni quantitativo entro i limiti
indicati; in caso di inadempienza, la quantità
media serve di base per il computo delle
eventuali differenze. Analogamente si procederà
per acquisto o vendita coattiva.
ART. IV - QUALITA'
1. La merce consegnata deve corrispondere
per provenienza, qualità e caratteristiche
a quanto indicato nel presente contratto.
2. La merce venduta su "campione reale"
e/o su "campione tipo" deve corrispondere
al campione in relazione al quale la vendita
è stata conclusa , considerandosi tollerata
una differenza di "qualità" e/o
"con caratteristiche" non superiore
all'1% del valore della merce.
ART. V - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce
si intende contrattata alla rinfusa.
ART. VI - CAMPIONAMENTO
1. Il Compratore ha sempre la facoltà di
assistere, o di fare assistere, al carico
ed al campionamento della merce e, perciò,
la stessa si intende accettata e gradita
in peso, qualità e condizionamento all'atto
della caricazione ed anche quando il Compratore
non si sia valso di tale facoltà.
2. Per la merce venduta "franco arrivo"
con spedizione a mezzo ferrovia, il Venditore
dovrà informare tempestivamente il Compratore
del luogo e tempo della caricazione; in mancanza
di tale informazione, sarà ritenuto valido
il campionamento effettuato in contraddittorio
all'arrivo.
Per la merce venduta "franco arrivo"
a mezzo camion, l'accertamento del peso ed
il campionamento saranno effettuati all'arrivo;
salvo diverse disposizioni del Venditore,
questi sarà validamente rappresentato dal
Vettore.
3. I campioni dovranno essere prelevati,
confezionati e prontamente sigillati in contraddittorio
fra le Parti od i loro incaricati.
I campioni dovranno essere confezionati come
segue:
a) per i contratti N. 11, N. 15, N. 29 e
N. 34 (per cereali e per legumi)
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'"
: 2 (due) esemplari in contenitore ermetico
rigido impermeabile numerati con il numero
1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.-
(trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO"
e delle "CARATTERISTICHE": 2 (due)
esemplari in sacchetto di tela del contenuto
di almeno gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO":
1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di
tela del contenuto di almeno gr. 1.000.-
(mille).
b) per i contratti N. 36, N. 38 e N. 125
(per panelli, farine di estrazione, per farina
di pesce ed altri mangimi e per semi oleosi)
- per l'accertamento delle "CARATTERISTICHE":
2 (due) esemplari in contenitore ermetico
rigido impermeabile, numerati con il numero
1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.-
(trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO":
1 (uno) esemplare in sacchetto di tela del
contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).
c) per i contratti N. 27, N. 28, N. 40 e
N. 41 (per oli di semi alimentari e industriali,
per grassi animali e per oli di oliva)
- 4 (quattro) esemplari di almeno gr. 250.-
(duecentocinquanta) cadauno, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti.
I campioni dovranno essere prelevati durante
la consegna in modo tale da rappresentare
la media esatta della merce; dovranno essere
numerati secondo quanto indicato per ogni
singolo contratto.
Il campione N. 1 resterà a mani del Compratore
ed il campione N. 2 a mani del Venditore.
Qualora una delle Parti intendesse avvalersi
dell'analisi dovrà depositare il campione
a proprie mani presso il Laboratorio Chimico
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni
successivi dalla data di suggellamento, oppure
spedirlo presso lo stesso entro i 5 (cinque)
giorni lavorativi successivi alla data del
suggellamento, indicando chiaramente le determinazioni
richieste.
Contestualmente dovrà darne notizia scritta
alla propria Controparte, la quale, se intenderà
avvalersi di un'eventuale controanalisi,
dovrà depositare il campione a proprie mani
entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione
della citata notizia oppure spedirlo entro
5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla
data di ricezione della suddetta notizia.
In caso contrario diverranno validi e vincolanti
a tutti gli effetti i risultati della prima
analisi.
Le spese di campionamento saranno a carico
del Venditore qualora i risultati delle analisi,
anche per un solo dato, risulteranno a favore
del Compratore.
Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento
e suggellamento dei campioni, il Presidente
(o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
deciderà inappellabilmente della controversia
e potrà incaricare persona di sua fiducia
per eseguire detto prelevamento e suggellamento.
La richiesta di accertamento delle caratteristiche
analitiche è indipendente da quella per l'accertamento
del condizionamento e viceversa.
4. Campionamento d'ufficio
Mancando il Rappresentante delle Parti, a
richiesta di una di esse contro garanzia
di tutte le spese, comunque a carico della
Parte inadempiente, il Presidente (o chi
ne fa le veci) della Camera Arbitrale del
Commercio dei Cereali e Semi di Genova potrà
delegare persona competente che assista al
prelevamento ed alla consegna dei campioni
della merce in questione.
ART. VII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e
contro analisi e nelle vendite effettuate
su campione, ogni campione suggellato, che
sia aperto senza la presenza delle Parti
contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente
autorizzati, sarà considerato come distrutto.
ART. VIII - ANALISI
1. Le analisi dovranno essere effettuate
sul campione N. 1 secondo i metodi ufficiali
in vigore alla data del contratto e su richiesta
della Parte interessata, da inoltrarsi alla
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla
data del suggellamento, con contestuale notizia
scritta alla Controparte.
2. Il certificato di analisi verrà inviato
alla Parte richiedente e da questa rispedito
alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax,
entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento
del certificato stesso. (Gli stessi termini
dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore
intermedio).
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta
dei risultati della prima analisi, avrà diritto
di richiedere alla Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto)
giorni dal ricevimento dei risultati della
prima analisi, l'analisi sul secondo campione,
dandone negli stessi termini, notizia scritta
alla sua Controparte.
Nel caso in cui il contratto preveda che
la seconda analisi debba essere effettuata
da un Laboratorio diverso da quello della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova, la stessa provvederà ad
inviare il campione eventualmente ricevuto
al Laboratorio prescelto, il quale trasmetterà
alle Parti i risultati dell'analisi.
La Parte richiedente la seconda analisi dovrà
trasmettere alla Controparte il certificato
d'analisi entro il termine di 8 (otto) giorni
dal ricevimento del certificato stesso.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta
di seconda analisi, la Controparte, qualora
non avesse ancora ricevuto il certificato,
avrà la facoltà di richiederlo al Laboratorio,
il quale sarà obbligato a rilasciargliene
una copia.
In caso di effettuazione di prima analisi
e controanalisi, la media dei dati della
prima e della seconda analisi sarà assunta
come base per i conteggi degli eventuali
abbuoni.
Le spese di analisi, per ogni singola determinazione,
saranno a carico del Venditore qualora i
risultati riscontrati risultassero a favore
del Compratore. In tutti gli altri casi le
spese di analisi saranno a carico del Compratore.
ART. IX - ABBUONI: (consultare le condizioni specifiche del
singolo contratto.)
ART. X - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
1. Qualora il Compratore ritenga la merce
non conforme alle condizioni contrattuali,
potrà sollevare formale contestazione, e
gli Arbitri, nominati a termine del presente
contratto, decideranno se il Compratore è
obbligato a tenersi la merce o se può esercitare
il diritto di rifiuto. Nella procedura di
contestazione, le Parti od i loro Incaricati
dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio,
all'atto della consegna, regolari campioni
della merce oggetto della contestazione.
2. Per esercitare il diritto di rifiuto il
Compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare
la merce, dovrà - salvo diverso accordo con
la Controparte - depositarla, per conto e
spese di chi spetta, in un magazzino pubblico
o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione,
dandone immediata comunicazione al Venditore.
Qualora gli Arbitri stabiliscano che il Compratore
aveva diritto di rifiutare la merce, questi
dovrà essere rimborsato dal Venditore di
tutte le spese sostenute per il trasporto,
la custodia, la conservazione e avrà facoltà:
di rinunciare alla merce; di farsela sostituire;
di riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore,
con rifusione da parte del Venditore della
differenza prezzo tra quello di contratto
e quello del nuovo acquisto, nonché delle
competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del Compratore dovrà essere esercitata
entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento
della decisione arbitrale e comunicata contestualmente
al Venditore.
3. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto
ogni qualvolta il deprezzamento per qualità
e/o condizionamento risulterà, a giudizio
degli Arbitri, di entità complessiva superiore
al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri
non riconosceranno il diritto di rifiuto,
al Compratore competeranno solo gli eventuali
normali abbuoni per qualità e/o condizionamento.
In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire
le differenze di valore, dovranno tenere
conto dell'uso a cui è destinata la merce,
se questo è dichiarato in contratto.
ART. XI - EPOCHE DI CONSEGNA
1. Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si
intende una vendita di merce disponibile
dal giorno lavorativo successivo a quello
della conclusione del contratto e non occorre
l'invio da parte del Venditore della "messa
a disposizione", che si considera implicita
con la conclusione del contratto.
2. Per consegne DECADALI si intendono consegne
da effettuarsi dall'1 al 10, dall'11 al 20,
dal 21 a fine mese.
3. Per consegna PRIMA QUINDICINA si intende
una consegna da effettuarsi entro i primi
quindici giorni del mese.
4. Per consegna SECONDA QUINDICINA si intende
una consegna da effettuarsi dal giorno 16
fino all'ultimo giorno del mese.
5. Per consegna NEL MESE si intende una consegna
da effettuarsi dal primo all'ultimo giorno
del mese.
6. Per consegna DA NAVE DESIGNATA si intende
una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque)
giorni lavorativi successivi a quello della
fine dello sbarco a terra. Se la vendita
fosse fatta posteriormente a tale data, la
consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque)
giorni successivi a quello della vendita,
esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati
non lavorativi nel Porto di sbarco.
7. Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE
si intende una consegna da effettuarsi, in
quantità pressoché uguali, suddivise nelle
epoche stabilite.
8. Salvo stipulazione contraria, nelle vendite
FRANCO MAGAZZINO è lasciato al Compratore
un termine di 8 (otto) giorni lavorativi,
franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione,
per procedere al ritiro della merce. Trascorso
tale termine, spese e rischi di giacenza
saranno a carico del Compratore.
9. Alla scadenza della franchigia, il Compratore
perderà ogni diritto relativo al condizionamento
se effettuerà il finanziamento della merce
senza ritirarla. La merce resterà depositata
per suo conto e saranno a suo carico le spese
di magazzinaggio e assicurazione, nonché
tutti i rischi di giacenza. In ogni caso
al momento del ritiro, il Compratore avrà
diritto a prelevare in contraddittorio, e
occorrendo d'ufficio, il campione, che sarà
valido solo agli effetti di stabilire la
corrispondenza della merce consegnata al
tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
10. Il ritardo nella consegna, causato da
provata deficienza di vagoni e da casi di
forza maggiore, non potrà dare motivo al
rifiuto della merce. In tale caso il Venditore
dovrà mettere a disposizione la merce venduta
dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato
da provata deficienza di vagoni o da altri
casi di forza maggiore, non potrà dare motivo
al rifiuto della consegna della merce. In
tale evenienza il Compratore dovrà provvedere
al pagamento della merce.
ART. XII - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA
EPOCA DI IMBARCO
1. Nelle vendite per consegna in relazione
ad una determinata epoca di imbarco, il Venditore
ha la facoltà di consegnare merce arrivata
da una qualsiasi nave purché caricata all'origine
nell'epoca indicata in contratto; così pure
il Venditore ha diritto di annullare il presente
contratto o quella parte non ancora eseguita
in caso di proibizione di importazione al
luogo di destino e di esportazione dal luogo
di origine, di blocco , di guerra, di rivolta
o di altri casi di forza maggiore che impediscano
la consegna della merce. In ogni caso il
Venditore non ha l'obbligo di fare una regolare
applicazione, ma deve designare al Compratore
il nome della nave dalla quale intende effettuare
la consegna, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi
dall'arrivo della nave stessa. Se il Venditore
fa regolare applicazione dovrà attenersi
a quanto previsto al successivo punto 2.
2. Applicazione - L'avviso di applicazione
con il nome della nave, la data della polizza
di carico e la quantità approssimativa imbarcata,
dovrà essere comunicato con mezzo rapido
dal Caricatore/Venditore al Compratore direttamente
od a mezzo del suo Agente, entro 10 (dieci)
giorni dalla data della polizza di
carico e da ogni altro Venditore al proprio
Compratore entro i detti 10 (dieci) giorni
ed in tempo debito se da questi ricevuto
dopo tali termini. Detto termine è ridotto
a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza:
Europa - Mediterraneo - Medio Oriente- Africa
del Nord. Per le provenienze Estremo Oriente
tali termini si intendono estesi a 14 (quattordici)
giorni. Tale avviso dovrà essere ritenuto
trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi
dei mezzi di comunicazione usati. Un regolare
avviso di applicazione una volta dato non
potrà più essere ritirato.
3. Proroga del periodo d'imbarco - Il Caricatore/Venditore
ha la facoltà di prorogare di non più di
8 (otto) giorni il termine entro il quale
deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi
il suo Compratore, direttamente od a mezzo
del suo Agente, che intende valersi di tale
facoltà mediante comunicazione inviata non
più tardi del giorno lavorativo seguente
l'ultimo giorno del periodo stipulato per
l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco
contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni
o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni
altro Venditore al rispettivo Compratore
in tempo debito. In detto avviso non è necessario
che il Venditore precisi il numero dei giorni
di proroga che richiede e l'imbarco potrà
essere effettuato in un giorno qualsiasi
degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore
dovrà, però, riconoscere al Compratore un
abbuono sul prezzo di contratto da dedursi
in fattura e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50%
del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del
prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del
prezzo lordo CIF
Qualora il Venditore, dopo aver avvisato
il Compratore che intende valersi di tale
facoltà, non effettuasse l'imbarco negli
8 (otto) giorni addizionali, il contratto
si intenderà come stipulato per il termine
di imbarco originale più 8 (otto) giorni,
al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il
regolamento delle differenze per inadempienza
sarà fatto su tale base.
ART. XIII - CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA -
PERDITA DEL CARICO
1. Quando la vendita sia fatta per consegna
all'arrivo di nave designata, oppure per
consegna in relazione ad una determinata
epoca di imbarco, con regolare applicazione,
il contratto resterà annullato interamente
od in proporzione della merce perduta, nel
caso di perdita totale o parziale della merce.
Nel caso la merce giungesse in tutto, od
in parte, difettosa in modo da renderla non
consegnabile, il contratto resterà annullato
interamente od in proporzione.
2. I ritardi causati da scioperi nei paesi
di origine non sono imputabili al Venditore,
purché comprovati.
ART. XIV - MESSA A DISPOSIZIONE
La comunicazione al Compratore della disponibilità
della merce deve intendersi valida ed operante
dal
momento stesso del suo invio.
1. Il Venditore ha l'obbligo di effettuare
la messa a disposizione salvo il caso di
compra-vendita per consegna pronta. Il Venditore
deve accordare al Compratore una franchigia
di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro
della merce.
La franchigia decorre dal giorno lavorativo
successivo a quello della conclusione dell'affare,
per la compra-vendita stipulata per consegna
"pronta" e dal giorno lavorativo
successivo a quello della messa a disposizione
in tutti gli altri casi.
2. La messa a disposizione deve essere fatta
in uno dei giorni lavorativi del periodo
contrattuale e deve contenere indicazioni
sufficientemente chiare, affinché il Compratore
possa adeguarvisi con normale diligenza,
con particolare riferimento al contratto,
alla merce, alla quantità ed al luogo di
consegna.
La messa a disposizione dovrà rispettivamente
essere presentata/trasmessa entro e non oltre
le ore 18,00 (diciotto). Se presentata/trasmessa
dopo le ore 18,00 (diciotto), la messa a
disposizione sarà valida, ad ogni effetto,
come fatta il giorno lavorativo successivo.
Se fatta l'ultimo giorno lavorativo del periodo
contrattuale, deve essere inoltrata entro
e non oltre le ore 12,00 (dodici).
Al Venditore è accordata anche la facoltà
di anticipare l'invio della comunicazione
della messa a disposizione nei 5 (cinque)
giorni lavorativi precedenti il periodo previsto
in contratto, purché rimangano immutati i
termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali.
La franchigia - in tal caso - decorrerà dal
primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
3. In caso di vendita con condizione "ritiro",
il Venditore deve effettuare la messa a disposizione
entro l'ultimo giorno lavorativo precedente
il periodo previsto per il ritiro stesso.
Se fatta in quest'ultimo giorno lavorativo,
dovrà essere inoltrata entro e non oltre
le ore 12,00 (dodici).
ART. XV - SPEDIZIONE DELLA MERCE - RISCHI
DI VIAGGIO
1. La merce spedita per ferrovia viaggia
per conto, rischio e pericolo del Compratore,
anche quando la vendita è fatta "franco
arrivo"; in questo caso è carico del
Venditore il solo costo del trasporto e non
il rischio di viaggio. Eventuali variazioni
delle tariffe, successive al giorno della
conclusione dell'affare, resteranno a carico
e/o favore del Compratore.
PESO - A richiesta del Compratore ed a sue
spese, il Venditore è tenuto a far accertare
il peso in partenza dall'Amministrazione
ferroviaria, ove è possibile.
2. Per le merci vendute franco arrivo a mezzo
camion, i rischi di viaggio sono a carico
del Venditore.
ART. XVI - PREZZO - VARIAZIONE DEL REGIME
FISCALE
1. Per la merce venduta "nazionalizzata",
salvo che in contratto non sia prevista espressamente
la condizione di "prezzo finito a tutti
gli effetti", qualora fra il giorno
della conclusione dell'affare e quello della
messa a disposizione della merce vi fossero
istituzioni o variazioni di oneri imposti
dalle Autorità Italiane e/o Comunitarie,
comunque gravanti sul costo di importazione
e di nazionalizzazione della merce, il prezzo
del presente contratto subirà uguali aumenti
e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo
di contratto ridotto di tutte le spese per
la trasformazione da CIF a franco veicolo
nazionalizzato.
ART. XVII - PAGAMENTO
I termini di pagamento sono convenuti essenziali
per espressa volontà delle Parti contraenti.
1 Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso
essere effettuato al domicilio del Venditore
e/o Spedizioniere incaricato, per contanti
e franco di spese, ad ogni singola consegna.
L'emissione di tratte, di ricevute bancarie
od equivalenti sul Compratore, sia pure a
seguito di espressa condizione contrattuale,
non modifica, agli effetti della competenza,
il patto del pagamento presso il domicilio
del Venditore.
2. Per pagamento "pronto" si intende
un pagamento da effettuarsi non oltre gli
8 (otto) giorni successivi alla consegna,
ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione
di consegna "franco valuta", il
pagamento si intende pattuito "pronto".
Per pagamento "differito", cioè
oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma
precedente, la decorrenza dei termini inizia
dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
3. Per la merce non ritirata entro i termini
di franchigia, il pagamento deve essere effettuato
tassativamente entro l'ultimo giorno di franchigia
anche nel caso di pagamento differito. In
quest'ultima ipotesi il Compratore ha diritto
ad una riduzione di prezzo pari all'ammontare
degli interessi per anticipato pagamento,
nella misura del tasso di riferimento "B.C.E."
maggiorato di 4 (quattro) punti.
4. Nonostante sia pattuito il pagamento "differito",
il Venditore ha sempre diritto, nel corso
dell'esecuzione di ogni singola quota, di
esigere il pagamento alla consegna della
merce, riconoscendo però al Compratore:
- in caso di pagamento pattuito "pronto",
uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo
di contratto;
- in caso di pagamento pattuito "differito",
oltre lo sconto del 2% (due per cento), la
decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare
degli interessi per il periodo intercorrente
fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal
ritiro o dalla spedizione ed il termine di
pagamento previsto dal contratto, conteggiati
al tasso di riferimento "B.C.E."
maggiorato di 4 (quattro) punti.
In caso di rifiuto da parte del Compratore,
da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi
dal ricevimento della richiesta del Venditore,
il contratto o la quota di esso, si intenderà
risolto/a con reciproca rifusione delle eventuali
differenze di prezzo, sulla base del prezzo
originario di contratto.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse
in corso per merce ricevuta, non lo esonera
dal corrispondere il pagamento al Venditore;
soltanto nel caso in cui abbia iniziato la
procedura per esercitare il diritto di rifiuto,
deve corrispondere, nei termini stabiliti,
al Venditore il pagamento non inferiore al
90% (novanta per cento) del prezzo di contratto,
in attesa del giudizio arbitrale sulle eventuali
differenze qualitative.
Ove l'importo trattenuto risulti eccedente
rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri,
il debitore dovrà corrispondere sulla eccedenza
anche gli interessi calcolati al tasso di
riferimento "B.C.E." maggiorato
di 4 (quattro) punti.
5. In caso di precedenti fatture scoperte
relative a pagamenti scaduti di merce ritirata
del presente contratto, il Venditore avrà
facoltà di sospendere le ulteriori consegne
avvertendone contestualmente il Compratore,
e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni,
se non liquidate, di dichiarare risolto il
contratto per colpa della Parte morosa.
Anche per la merce nel frattempo messa a
disposizione, il Venditore ha facoltà di
sospenderne la consegna come sopra indicato.
Gli oneri derivanti da tale sospensione sono
a carico dell'Acquirente.
6. Per le fatture scoperte relative a pagamenti
scaduti di altri contratti, il Venditore
avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne
sempre con contestuale avviso al Compratore,
e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni,
se non liquidate, di chiedere la risoluzione
del contratto con reciproca rifusione delle
eventuali differenze di prezzo e con diritto
di compensazione tra tali differenze e l'ammontare
delle fatture scoperte.
7. In caso di sopravvenuta insolvenza del
Compratore, il Venditore ha facoltà di sospendere
la consegna della merce già disposta, dandone
immediata comunicazione scritta al Compratore,
fermo restando quanto previsto dall'Art.
XIX punto 3.
ART. XVIII - FORZA MAGGIORE
1. In caso di eventi imprevedibili che impediscano,
in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto,
lo stesso s'intenderà risolto per la parte
da eseguire.
2. La parte che invoca la causa di forza
maggiore deve darne immediata comunicazione
al suo insorgere, comunque non oltre 8 (otto)
giorni, alla propria Controparte con l'obbligo
di fornire la prova certa del sopraggiunto
impedimento.
ART. XIX - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale
inesecuzione del contratto, o di parte e/o
quota di esso, darà diritto alla risoluzione
del contratto per la quota/ parte non eseguita
ed al rimborso delle differenze:
1) fra il prezzo di contratto e il prezzo
corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione,
oppure (a scelta della Parte adempiente),
2) fra il prezzo di contratto e il prezzo
corrente nel giorno dell'inadempienza,
oppure (sempre a scelta della Parte adempiente),
3) all'acquisto od alla vendita della parte
non eseguita, da farsi a mezzo Pubblico Mediatore,
che dovrà essere incaricato entro 5 (cinque)
giorni consecutivi dalla data di inadempienza,
con contestuale avviso alla Parte inadempiente;
restano in tutti i casi a carico della Parte
inadempiente le differenze e le spese delle
procedure relative.
2. Saranno altresì a carico della Parte inadempiente
gli interessi sulle eventuali differenze
prezzo calcolati in base al tasso di riferimento
"B.C.E." maggiorato di 4 (quattro)
punti e decorrenti dal giorno in cui si è
manifestata l'inadempienza sino a quello
del pagamento.
3. Sarà considerato senz'altro inadempiente
il contraente che fosse dichiarato fallito
od in moratoria o che convocasse i creditori
per ottenere un concordato, stragiudiziale
o giudiziale, o che comunque sospendesse
notoriamente i pagamenti.
In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà
di procedere immediatamente, previo avviso
alla Controparte, al riacquisto od alla rivendita
della merce o, a sua scelta, al rimborso
delle differenze fra il prezzo di contratto
e quello corrente, per tutte le quote del
contratto non ancora eseguite, e quelle per
consegne future.
Inoltre avrà diritto al rimborso od all'insinuazione,
quale creditore della liquidazione o del
fallimento, delle differenze e spese; dovrà
dare conto degli eventuali utili, con il
diritto però di compensare gli utili con
le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione
del presente o di altri contratti in corso
con lo stesso contraente.
ART. XX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione
di qualsiasi controversia che dovesse insorgere
in ordine alla validità o alla esecuzione
del presente contratto ad un arbitrato irrituale
da esperirsi secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano
di ben conoscere ed accettare.
ART. XXI - ARBITRATO (estratto dal Reg.to della Camera Arbitrale
C.C.S. di Genova)
Gli Arbitrati sono irrituali.
1. Qualunque contestazione insorta dal presente
contratto sarà sottomessa, in prima istanza,
a tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle
Parti e il terzo dai primi due. Detti Arbitri
saranno scelti esclusivamente fra i Soci
della "Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi" di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di
contratto contenente la relativa clausola
compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle
Parti o altro accordo scritto avente valore
contrattuale, sarà considerata valida e operante
agli effetti del presente Regolamento, la
"Conferma" del Mediatore redatta
sui moduli tipo dell' "A.C.C.S.",
così come le conferme emesse dai Mediatori
su propri moduli conformi a testi preventivamente
autorizzati dalla Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova e presso la
stessa depositati in fac-simile.
Potranno considerarsi valide altresì le Conferme
di affari eseguiti, anche in parte, dai Contraenti,
e/o quando la conclusione dell'affare in
esse trascritto risulti sulla base di una
qualche espressione di consenso scritto dalla
Parte convenuta, in qualunque modo manifestato,
successivamente all'invio della Conferma.
Le Conferme, quando non sottoscritte dai
contraenti, dovranno essere inoltrate entro
il giorno lavorativo successivo a quello
della conclusione dell'affare a mezzo raccomandata
senza busta e/o con qualsiasi mezzo rapido
che permetta il riscontro dei tempi e termini
dell'invio.
3. Per promuovere l'arbitrato la Parte interessata
dovrà farne richiesta alla Controparte:
- entro i 7 (sette) giorni correnti dalla
fine della consegna della merce per le contestazioni
sulla qualità e/o condizionamento,
- entro 6 (sei) mesi dall'insorgere della
controversia o entro sei mesi dai termini
contrattuali di consegna o ritiro,
con la designazione del proprio Arbitro,
esponendo i quesiti inerenti la controversia
e presentando, negli stessi termini, alla
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi copia della domanda di arbitrato con
allegata copia del documento contrattuale
inerente la controversia.
4. Il Compratore dichiara di rinunciare ad
ogni reclamo per condizionamento e/o qualità
nel caso che non abbia indicato, con le modalità
di cui sopra, al Venditore il nome dell'arbitro
da lui scelto entro 7 (sette) giorni correnti
(per i filieristi in debito corso) dalla
fine della consegna della merce.
5. Non si potrà fare alcun arbitrato per
condizionamento e qualità se non in base
ai campioni prelevati in contraddittorio
durante la consegna e rappresentanti la media
della partita consegnata.
6. L'arbitrato per il condizionamento della
merce dovrà avere inizio entro 7 (sette)
giorni dall'arrivo dei campioni alla Camera
Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi
di Genova; l'arbitrato per differenza di
qualità, nei casi di vendita "su campione",
dovrà avere inizio entro 20 (venti) giorni
correnti dall'arrivo dei campioni alla Camera
Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi
di Genova.
7. La ricorrenza dei requisiti richiesti
al punto N. 2 (Art. 14 del Reg.to) darà diritto
a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento
della procedura arbitrale.
8. Qualora una delle Parti non provveda a
nominare il suo Arbitro entro il termine
di 8 (otto) giorni dalla ricezione della
richiesta di arbitrato (Art. 15 Reg.to),
il Presidente, a richiesta e spese dell'altra
Parte, previa verifica dell'esistenza di
quanto esposto al punto N. 2 (Art. 14 Reg.
to), e contro deposito di tutte le competenze
e diritti relativi, rinnoverà l'invito a
mezzo di lettera raccomandata a.r. (in caso
di controversie per qualità e condizionamento,
per telegramma e/o telex) fissando un termine,
trascorso il quale assumerà la veste di mandatario
della Parte convenuta e procederà, in luogo
e vece della stessa, alla nomina dell'Arbitro
ed alla firma dell'Atto di compromesso.
9. Nel caso in cui i due primi Arbitri, comunque
nominati, non si accordino per la nomina
del terzo Arbitro, detta nomina sarà devoluta
al Presidente, su designazione di tre Consiglieri
estratti a turno semestrale. Gli Arbitri
eletti giudicheranno secondo gli Usi commerciali
della Piazza di Genova, gli Statuti, il Regolamento
e le norme della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
10. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i
termini sopra enunciati, la Parte richiedente
non avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato
stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano
giustificato il ritardo.
ART. XXII - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza
concernenti la constatazione del condizionamento
della merce e le eventuali quantificazioni
degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata
e l' "appello" potrà essere contr'appellato.
ART. XXIII - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1 Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza
(non appellate), sia di appello dovranno
essere eseguite entro 15 (quindici) giorni
correnti dalla data del loro ricevimento
dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro
30 (trenta) giorni correnti qualora anche
uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini
non dia adempimento ad una decisione arbitrale,
il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova,
su domanda scritta dell'altra Parte, accertata
l'inadempienza, provvederà affinché non si
facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni
di peso, analisi od altro per conto della
Parte inadempiente, sia Socio o non Socio,
e ciò fino a quando la decisione stessa non
sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto
abbia relazione a contratti stipulati o rapporti
intervenuti prima della constatazione di
tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso
per lettera raccomandata alle Parti interessate
e per lettera semplice a tutti i Soci della
Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali
e Semi di Genova, alle Associazioni Consorelle
ed eventualmente alla Borsa del luogo di
origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale
del Commercio dei Cereali e Semi di Genova
da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Le Parti contraenti si impegnano a non
intraprendere alcuna azione legale, se non
per esigere il pagamento delle fatture e
per rendere legalmente esecutiva una decisione
arbitrale di prima istanza o d'appello.
6. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale
pendenza di azioni legali non potrà essere
invocata per chiedere e/o ottenere revoche
o sospensioni delle esecuzioni di decisioni
arbitrali di prima istanza o d'appello e/o
dell'emanazione delle sanzioni previste dal
regolamento della Camera Arbitrale del Commercio
dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente
ad eventuali impugnative e/o ricorsi per
sospensione ex art. 700 c.p.c.
7. Le eventuali modifiche, cancellature ed
aggiunte apportate d'accordo fra le Parti
al testo a stampa del presente contratto
non infirmeranno la validità del contratto
stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà
considerata nulla e non avvenuta e non darà
motivo alla risoluzione dell'affare.
8. Salvo la speciale competenza del Foro
di Genova per quanto si riferisce alle pronunce
di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi
in conformità dello Statuto e Regolamento
della Camera Arbitrale del Commercio dei
Cereali e Semi di Genova, qualunque altra
azione giudiziaria originata dal presente
contratto dovrà essere promossa unicamente
nel Foro del domicilio del Venditore.
9. La notificazione di qualsiasi atto alla
parte residente all'estero potrà essere fatta
al domicilio che la stessa dichiara di eleggere
come con la firma del presente contratto
elegge, presso l'intermediario dell'affare.
Le presenti "Condizioni generali"
sono state concordate dalle categorie interessate,
a mezzo di una commissione paritetica. Il
presente contratto (Condizioni generali e
particolari) è stato depositato presso la
Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura di Genova.
Il presente contratto viene firmato in segno
di accettazione in tutte le sue parti, ivi
compresa la clausola compromissoria, dal
Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente
dall'Intermediario senza però sua personale
responsabilità, firmando Egli nella sola
sua predetta qualità.
Il Venditore ......................L'Intermediario........................... Il Compratore