..................CONDIZIONI GENERALI
DEI CONTRATTI-TIPO "A.C.C.S." DI GENOVA


................PER MERCE DI PROVENIENZA ESTERA
.................."FRANCO VAGONE E/O ALTRO VEICOLO"



In vigore dal 01 GENNAIO 2004

Stampate a cura della CAMERA ARBITRALE
DEL COMMERCIO DEI CEREALI E SEMI
.............. DI GENOVA



VALIDE PER I SEGUENTI CONTRATTI :


- N 11 PER CEREALI ESTERI

- N. 15 PER CEREALI ESTERI VIA TERRA

- N. 27 PER OLI DI SEMI ALIMENTARI ESTERI

- N. 28 PER OLI DI SEMI INDUSTRIALI ESTERI

- N. 29 PER LEGUMI SECCHI

- N. 34 PER L'ESPORTAZIONE DEI CEREALI NAZIONALI VIA TERRA

- N. 36 PER PANELLI DI PRESSIONE E FARINE DI ESTRAZIONE DI SEMI,
.............FRUTTI E GERMI OLEOSI

- ADDENDUM PER I CONTRATTI A PREMIO

- N. 38 PER FARINA DI PESCE ED ALTRI MANGIMI SEMPLICI DI ORIGINE
............ANIMALE E VEGETALE PER USO ZOOTECNICO

- N. 40 PER IL COMMERCIO VIA TERRA DI GRASSI ANIMALI
.............PER USO INDUSTRIALE

- N. 41 PER OLI DI OLIVA VERGINI LAMPANTI

- N. 125 PER SEMI OLEOSI



Le seguenti clausole, compresa la clausola compromissoria, costituiscono le condizioni generali dei succitati contratti, di cui formano parte integrante, unitamente alle condizioni particolari specifiche di ciascun contratto.


ART. I
1. Una domanda di arbitrato o qualunque contestazione fra le Parti non può interrompere il corso delle operazioni tutte, compreso il pagamento di fatture per merce consegnata in esecuzione del presente contratto.

ART. II
1. Tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto dovranno essere inviate nei termini in esso stabiliti a mezzo telegramma, telex o altri mezzi rapidi, che permettano il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
2. Ogni consegna dovrà considerarsi come contratto separato.
3. La merce, quando la vendita non sia fatta "salvo visita", dovrà sempre ed in ogni caso essere ritirata dal Compratore.
4. Il Venditore non garantisce la merce scevra da vizi occulti.
5. I termini di tempo, che nel presente contratto sono espressi in giorni, si intendono "consecutivi", salvo diversa specificazione.
6. Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la Parte ivi residente deve darne comunicazione in tempo utile alla Controparte.
7. Tempo debito (Due course): tutti gli avvisi da trasmettere in tempo debito, a sensi di questo contratto, dovranno essere inoltrati lo stesso giorno, se ricevuti prima di mezzogiorno, ed al più tardi entro mezzogiorno del giorno lavorativo seguente, se ricevuti nel pomeriggio.

ART. III - QUANTITA'
1. La quantità s'intende "esatta", salvo specifiche pattuizioni contrarie.
2. Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola "circa", è a discrezione del Venditore consegnare il 2% in più o meno della quantità pattuita per ogni singola quota. La tolleranza del 2% va riferita ad ogni singola quota. Per gli oli, la tolleranza è: del 2%, se trattasi di merce in fusti, del 5%, se trattasi di merce alla rinfusa.
3. Quando la quantità pattuita varia entro due cifre limite, è a discrezione del Venditore consegnare ogni quantitativo entro i limiti indicati; in caso di inadempienza, la quantità media serve di base per il computo delle eventuali differenze. Analogamente si procederà per acquisto o vendita coattiva.

ART. IV - QUALITA'
1. La merce consegnata deve corrispondere per provenienza, qualità e caratteristiche a quanto indicato nel presente contratto.
2. La merce venduta su "campione reale" e/o su "campione tipo" deve corrispondere al campione in relazione al quale la vendita è stata conclusa , considerandosi tollerata una differenza di "qualità" e/o "con caratteristiche" non superiore all'1% del valore della merce.

ART. V - IMBALLO
1. Se non diversamente pattuito, la merce si intende contrattata alla rinfusa.

ART. VI - CAMPIONAMENTO
1. Il Compratore ha sempre la facoltà di assistere, o di fare assistere, al carico ed al campionamento della merce e, perciò, la stessa si intende accettata e gradita in peso, qualità e condizionamento all'atto della caricazione ed anche quando il Compratore non si sia valso di tale facoltà.
2. Per la merce venduta "franco arrivo" con spedizione a mezzo ferrovia, il Venditore dovrà informare tempestivamente il Compratore del luogo e tempo della caricazione; in mancanza di tale informazione, sarà ritenuto valido il campionamento effettuato in contraddittorio all'arrivo.
Per la merce venduta "franco arrivo" a mezzo camion, l'accertamento del peso ed il campionamento saranno effettuati all'arrivo; salvo diverse disposizioni del Venditore, questi sarà validamente rappresentato dal Vettore.
3. I campioni dovranno essere prelevati, confezionati e prontamente sigillati in contraddittorio fra le Parti od i loro incaricati.
I campioni dovranno essere confezionati come segue:

a) per i contratti N. 11, N. 15, N. 29 e N. 34 (per cereali e per legumi)
- per l'accertamento dell'"UMIDITA'" : 2 (due) esemplari in contenitore ermetico rigido impermeabile numerati con il numero 1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "PESO ETTOLITRICO" e delle "CARATTERISTICHE": 2 (due) esemplari in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO": 1 (uno) esemplare sempre in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).

b) per i contratti N. 36, N. 38 e N. 125 (per panelli, farine di estrazione, per farina di pesce ed altri mangimi e per semi oleosi)
- per l'accertamento delle "CARATTERISTICHE": 2 (due) esemplari in contenitore ermetico rigido impermeabile, numerati con il numero 1 e 2, del contenuto di almeno gr. 300.- (trecento) cadauno;
- per l'accertamento del "CONDIZIONAMENTO": 1 (uno) esemplare in sacchetto di tela del contenuto di almeno gr. 1.000.- (mille).

c) per i contratti N. 27, N. 28, N. 40 e N. 41 (per oli di semi alimentari e industriali, per grassi animali e per oli di oliva)
- 4 (quattro) esemplari di almeno gr. 250.- (duecentocinquanta) cadauno, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

I campioni dovranno essere prelevati durante la consegna in modo tale da rappresentare la media esatta della merce; dovranno essere numerati secondo quanto indicato per ogni singolo contratto.
Il campione N. 1 resterà a mani del Compratore ed il campione N. 2 a mani del Venditore.
Qualora una delle Parti intendesse avvalersi dell'analisi dovrà depositare il campione a proprie mani presso il Laboratorio Chimico della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni successivi dalla data di suggellamento, oppure spedirlo presso lo stesso entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data del suggellamento, indicando chiaramente le determinazioni richieste.
Contestualmente dovrà darne notizia scritta alla propria Controparte, la quale, se intenderà avvalersi di un'eventuale controanalisi, dovrà depositare il campione a proprie mani entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della citata notizia oppure spedirlo entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della suddetta notizia.
In caso contrario diverranno validi e vincolanti a tutti gli effetti i risultati della prima analisi.
Le spese di campionamento saranno a carico del Venditore qualora i risultati delle analisi, anche per un solo dato, risulteranno a favore del Compratore.
Nel caso di disaccordo tra le Parti sul prelevamento e suggellamento dei campioni, il Presidente (o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova deciderà inappellabilmente della controversia e potrà incaricare persona di sua fiducia per eseguire detto prelevamento e suggellamento.
La richiesta di accertamento delle caratteristiche analitiche è indipendente da quella per l'accertamento del condizionamento e viceversa.
4. Campionamento d'ufficio
Mancando il Rappresentante delle Parti, a richiesta di una di esse contro garanzia di tutte le spese, comunque a carico della Parte inadempiente, il Presidente (o chi ne fa le veci) della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova potrà delegare persona competente che assista al prelevamento ed alla consegna dei campioni della merce in questione.

ART. VII - ANNULLAMENTO DEL CAMPIONE
1. Salvo i casi di richiesta di analisi e contro analisi e nelle vendite effettuate su campione, ogni campione suggellato, che sia aperto senza la presenza delle Parti contraenti e dei loro Rappresentanti, debitamente autorizzati, sarà considerato come distrutto.

ART. VIII - ANALISI
1. Le analisi dovranno essere effettuate sul campione N. 1 secondo i metodi ufficiali in vigore alla data del contratto e su richiesta della Parte interessata, da inoltrarsi alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova entro 8 (otto) giorni dalla data del suggellamento, con contestuale notizia scritta alla Controparte.
2. Il certificato di analisi verrà inviato alla Parte richiedente e da questa rispedito alla Controparte a mezzo raccomandata o telefax, entro 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento del certificato stesso. (Gli stessi termini dovranno essere rispettati da ciascun Venditore/Compratore intermedio).
3. Qualora una delle Parti non fosse soddisfatta dei risultati della prima analisi, avrà diritto di richiedere alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei risultati della prima analisi, l'analisi sul secondo campione, dandone negli stessi termini, notizia scritta alla sua Controparte.
Nel caso in cui il contratto preveda che la seconda analisi debba essere effettuata da un Laboratorio diverso da quello della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, la stessa provvederà ad inviare il campione eventualmente ricevuto al Laboratorio prescelto, il quale trasmetterà alle Parti i risultati dell'analisi.
La Parte richiedente la seconda analisi dovrà trasmettere alla Controparte il certificato d'analisi entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento del certificato stesso.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di seconda analisi, la Controparte, qualora non avesse ancora ricevuto il certificato, avrà la facoltà di richiederlo al Laboratorio, il quale sarà obbligato a rilasciargliene una copia.
In caso di effettuazione di prima analisi e controanalisi, la media dei dati della prima e della seconda analisi sarà assunta come base per i conteggi degli eventuali abbuoni.
Le spese di analisi, per ogni singola determinazione, saranno a carico del Venditore qualora i risultati riscontrati risultassero a favore del Compratore. In tutti gli altri casi le spese di analisi saranno a carico del Compratore.

ART. IX - ABBUONI: (consultare le condizioni specifiche del singolo contratto.)

ART. X - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE
1. Qualora il Compratore ritenga la merce non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione, e gli Arbitri, nominati a termine del presente contratto, decideranno se il Compratore è obbligato a tenersi la merce o se può esercitare il diritto di rifiuto. Nella procedura di contestazione, le Parti od i loro Incaricati dovranno prelevare e suggellare in contraddittorio, all'atto della consegna, regolari campioni della merce oggetto della contestazione.
2. Per esercitare il diritto di rifiuto il Compratore, poiché è sempre tenuto a ritirare la merce, dovrà - salvo diverso accordo con la Controparte - depositarla, per conto e spese di chi spetta, in un magazzino pubblico o privato ove sia possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore.
Qualora gli Arbitri stabiliscano che il Compratore aveva diritto di rifiutare la merce, questi dovrà essere rimborsato dal Venditore di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia, la conservazione e avrà facoltà: di rinunciare alla merce; di farsela sostituire; di riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione da parte del Venditore della differenza prezzo tra quello di contratto e quello del nuovo acquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore.
La scelta del Compratore dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della decisione arbitrale e comunicata contestualmente al Venditore.
3. Il diritto di rifiuto dovrà essere riconosciuto ogni qualvolta il deprezzamento per qualità e/o condizionamento risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità complessiva superiore al 10% (dieci per cento). Se gli Arbitri non riconosceranno il diritto di rifiuto, al Compratore competeranno solo gli eventuali normali abbuoni per qualità e/o condizionamento. In ogni caso gli Arbitri, nello stabilire le differenze di valore, dovranno tenere conto dell'uso a cui è destinata la merce, se questo è dichiarato in contratto.

ART. XI - EPOCHE DI CONSEGNA
1. Per consegna PRONTA o ritiro PRONTO, si intende una vendita di merce disponibile dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto e non occorre l'invio da parte del Venditore della "messa a disposizione", che si considera implicita con la conclusione del contratto.
2. Per consegne DECADALI si intendono consegne da effettuarsi dall'1 al 10, dall'11 al 20, dal 21 a fine mese.
3. Per consegna PRIMA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi entro i primi quindici giorni del mese.
4. Per consegna SECONDA QUINDICINA si intende una consegna da effettuarsi dal giorno 16 fino all'ultimo giorno del mese.
5. Per consegna NEL MESE si intende una consegna da effettuarsi dal primo all'ultimo giorno del mese.
6. Per consegna DA NAVE DESIGNATA si intende una consegna da effettuarsi entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello della fine dello sbarco a terra. Se la vendita fosse fatta posteriormente a tale data, la consegna dovrà essere fatta entro i 5 (cinque) giorni successivi a quello della vendita, esclusi i giorni festivi e quelli dichiarati non lavorativi nel Porto di sbarco.
7. Per consegna RIPARTITA IN DIVERSE EPOCHE si intende una consegna da effettuarsi, in quantità pressoché uguali, suddivise nelle epoche stabilite.
8. Salvo stipulazione contraria, nelle vendite FRANCO MAGAZZINO è lasciato al Compratore un termine di 8 (otto) giorni lavorativi, franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione, per procedere al ritiro della merce. Trascorso tale termine, spese e rischi di giacenza saranno a carico del Compratore.
9. Alla scadenza della franchigia, il Compratore perderà ogni diritto relativo al condizionamento se effettuerà il finanziamento della merce senza ritirarla. La merce resterà depositata per suo conto e saranno a suo carico le spese di magazzinaggio e assicurazione, nonché tutti i rischi di giacenza. In ogni caso al momento del ritiro, il Compratore avrà diritto a prelevare in contraddittorio, e occorrendo d'ufficio, il campione, che sarà valido solo agli effetti di stabilire la corrispondenza della merce consegnata al tipo, varietà e provenienza della merce venduta.
10. Il ritardo nella consegna, causato da provata deficienza di vagoni e da casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della merce. In tale caso il Venditore dovrà mettere a disposizione la merce venduta dove si trova. Il ritardo nel ritiro, causato da provata deficienza di vagoni o da altri casi di forza maggiore, non potrà dare motivo al rifiuto della consegna della merce. In tale evenienza il Compratore dovrà provvedere al pagamento della merce.

ART. XII - CONSEGNA IN RELAZIONE AD UNA DETERMINATA EPOCA DI IMBARCO
1. Nelle vendite per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, il Venditore ha la facoltà di consegnare merce arrivata da una qualsiasi nave purché caricata all'origine nell'epoca indicata in contratto; così pure il Venditore ha diritto di annullare il presente contratto o quella parte non ancora eseguita in caso di proibizione di importazione al luogo di destino e di esportazione dal luogo di origine, di blocco , di guerra, di rivolta o di altri casi di forza maggiore che impediscano la consegna della merce. In ogni caso il Venditore non ha l'obbligo di fare una regolare applicazione, ma deve designare al Compratore il nome della nave dalla quale intende effettuare la consegna, non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dall'arrivo della nave stessa. Se il Venditore fa regolare applicazione dovrà attenersi a quanto previsto al successivo punto 2.
2. Applicazione - L'avviso di applicazione con il nome della nave, la data della polizza di carico e la quantità approssimativa imbarcata, dovrà essere comunicato con mezzo rapido dal Caricatore/Venditore al Compratore direttamente od a mezzo del suo Agente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della polizza di
carico e da ogni altro Venditore al proprio Compratore entro i detti 10 (dieci) giorni ed in tempo debito se da questi ricevuto dopo tali termini. Detto termine è ridotto a 5 (cinque) giorni per le merci di provenienza: Europa - Mediterraneo - Medio Oriente- Africa del Nord. Per le provenienze Estremo Oriente tali termini si intendono estesi a 14 (quattordici) giorni. Tale avviso dovrà essere ritenuto trasmesso sotto riserva di errori o di ritardi dei mezzi di comunicazione usati. Un regolare avviso di applicazione una volta dato non potrà più essere ritirato.
3. Proroga del periodo d'imbarco - Il Caricatore/Venditore ha la facoltà di prorogare di non più di 8 (otto) giorni il termine entro il quale deve effettuarsi l'imbarco, purché egli avvisi il suo Compratore, direttamente od a mezzo del suo Agente, che intende valersi di tale facoltà mediante comunicazione inviata non più tardi del giorno lavorativo seguente l'ultimo giorno del periodo stipulato per l'imbarco e sempre che il periodo di imbarco contrattuale sia di 31 (trentuno) giorni o meno. Tale avviso sarà trasmesso da ogni altro Venditore al rispettivo Compratore in tempo debito. In detto avviso non è necessario che il Venditore precisi il numero dei giorni di proroga che richiede e l'imbarco potrà essere effettuato in un giorno qualsiasi degli 8 (otto) giorni suddetti. Il Venditore dovrà, però, riconoscere al Compratore un abbuono sul prezzo di contratto da dedursi in fattura e calcolato come segue:
- per 1-2-3 o 4 giorni di proroga = 0,50% del prezzo lordo CIF
- per 5 o 6 giorni di proroga = 1,00% del prezzo lordo CIF
- per 7 o 8 giorni di proroga = 1,50% del prezzo lordo CIF

Qualora il Venditore, dopo aver avvisato il Compratore che intende valersi di tale facoltà, non effettuasse l'imbarco negli 8 (otto) giorni addizionali, il contratto si intenderà come stipulato per il termine di imbarco originale più 8 (otto) giorni, al prezzo di contratto meno l'1,50% ed il regolamento delle differenze per inadempienza sarà fatto su tale base.

ART. XIII - CONSEGNA DA NAVE DESIGNATA - PERDITA DEL CARICO
1. Quando la vendita sia fatta per consegna all'arrivo di nave designata, oppure per consegna in relazione ad una determinata epoca di imbarco, con regolare applicazione, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione della merce perduta, nel caso di perdita totale o parziale della merce.
Nel caso la merce giungesse in tutto, od in parte, difettosa in modo da renderla non consegnabile, il contratto resterà annullato interamente od in proporzione.
2. I ritardi causati da scioperi nei paesi di origine non sono imputabili al Venditore, purché comprovati.

ART. XIV - MESSA A DISPOSIZIONE
La comunicazione al Compratore della disponibilità della merce deve intendersi valida ed operante dal
momento stesso del suo invio.
1. Il Venditore ha l'obbligo di effettuare la messa a disposizione salvo il caso di compra-vendita per consegna pronta. Il Venditore deve accordare al Compratore una franchigia di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce.
La franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare, per la compra-vendita stipulata per consegna "pronta" e dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione in tutti gli altri casi.
2. La messa a disposizione deve essere fatta in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare, affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.
La messa a disposizione dovrà rispettivamente essere presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18,00 (diciotto). Se presentata/trasmessa dopo le ore 18,00 (diciotto), la messa a disposizione sarà valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo. Se fatta l'ultimo giorno lavorativo del periodo contrattuale, deve essere inoltrata entro e non oltre le ore 12,00 (dodici).
Al Venditore è accordata anche la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale.
3. In caso di vendita con condizione "ritiro", il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso. Se fatta in quest'ultimo giorno lavorativo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 12,00 (dodici).

ART. XV - SPEDIZIONE DELLA MERCE - RISCHI DI VIAGGIO
1. La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore, anche quando la vendita è fatta "franco arrivo"; in questo caso è carico del Venditore il solo costo del trasporto e non il rischio di viaggio. Eventuali variazioni delle tariffe, successive al giorno della conclusione dell'affare, resteranno a carico e/o favore del Compratore.
PESO - A richiesta del Compratore ed a sue spese, il Venditore è tenuto a far accertare il peso in partenza dall'Amministrazione ferroviaria, ove è possibile.
2. Per le merci vendute franco arrivo a mezzo camion, i rischi di viaggio sono a carico del Venditore.

ART. XVI - PREZZO - VARIAZIONE DEL REGIME FISCALE
1. Per la merce venduta "nazionalizzata", salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di "prezzo finito a tutti gli effetti", qualora fra il giorno della conclusione dell'affare e quello della messa a disposizione della merce vi fossero istituzioni o variazioni di oneri imposti dalle Autorità Italiane e/o Comunitarie, comunque gravanti sul costo di importazione e di nazionalizzazione della merce, il prezzo del presente contratto subirà uguali aumenti e/o diminuzioni da calcolarsi sul prezzo di contratto ridotto di tutte le spese per la trasformazione da CIF a franco veicolo nazionalizzato.

ART. XVII - PAGAMENTO
I termini di pagamento sono convenuti essenziali per espressa volontà delle Parti contraenti.
1 Il pagamento dovrà sempre ed in ogni caso essere effettuato al domicilio del Venditore e/o Spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. L'emissione di tratte, di ricevute bancarie od equivalenti sul Compratore, sia pure a seguito di espressa condizione contrattuale, non modifica, agli effetti della competenza, il patto del pagamento presso il domicilio del Venditore.
2. Per pagamento "pronto" si intende un pagamento da effettuarsi non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna, ritiro o spedizione della merce.
Quando la merce è venduta alla generica condizione di consegna "franco valuta", il pagamento si intende pattuito "pronto".
Per pagamento "differito", cioè oltre gli 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno di consegna, ritiro o spedizione.
3. Per la merce non ritirata entro i termini di franchigia, il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro l'ultimo giorno di franchigia anche nel caso di pagamento differito. In quest'ultima ipotesi il Compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo pari all'ammontare degli interessi per anticipato pagamento, nella misura del tasso di riferimento "B.C.E." maggiorato di 4 (quattro) punti.
4. Nonostante sia pattuito il pagamento "differito", il Venditore ha sempre diritto, nel corso dell'esecuzione di ogni singola quota, di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:

- in caso di pagamento pattuito "pronto", uno sconto del 2% (due per cento) sul prezzo di contratto;
- in caso di pagamento pattuito "differito", oltre lo sconto del 2% (due per cento), la decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi per il periodo intercorrente fra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione ed il termine di pagamento previsto dal contratto, conteggiati al tasso di riferimento "B.C.E." maggiorato di 4 (quattro) punti.

In caso di rifiuto da parte del Compratore, da esprimersi entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Venditore, il contratto o la quota di esso, si intenderà risolto/a con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.
Qualsiasi reclamo che il Compratore avesse in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere il pagamento al Venditore; soltanto nel caso in cui abbia iniziato la procedura per esercitare il diritto di rifiuto, deve corrispondere, nei termini stabiliti, al Venditore il pagamento non inferiore al 90% (novanta per cento) del prezzo di contratto, in attesa del giudizio arbitrale sulle eventuali differenze qualitative.
Ove l'importo trattenuto risulti eccedente rispetto a quanto riconosciuto dagli Arbitri, il debitore dovrà corrispondere sulla eccedenza anche gli interessi calcolati al tasso di riferimento "B.C.E." maggiorato di 4 (quattro) punti.
5. In caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di merce ritirata del presente contratto, il Venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne avvertendone contestualmente il Compratore, e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di dichiarare risolto il contratto per colpa della Parte morosa.
Anche per la merce nel frattempo messa a disposizione, il Venditore ha facoltà di sospenderne la consegna come sopra indicato. Gli oneri derivanti da tale sospensione sono a carico dell'Acquirente.
6. Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne sempre con contestuale avviso al Compratore, e, previa messa in mora di 8 (otto) giorni, se non liquidate, di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte.
7. In caso di sopravvenuta insolvenza del Compratore, il Venditore ha facoltà di sospendere la consegna della merce già disposta, dandone immediata comunicazione scritta al Compratore, fermo restando quanto previsto dall'Art. XIX punto 3.

ART. XVIII - FORZA MAGGIORE
1. In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire.
2. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve darne immediata comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 8 (otto) giorni, alla propria Controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

ART. XIX - INESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del contratto, o di parte e/o quota di esso, darà diritto alla risoluzione del contratto per la quota/ parte non eseguita ed al rimborso delle differenze:

1) fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nell'ultimo giorno utile per l'esecuzione,
oppure (a scelta della Parte adempiente),
2) fra il prezzo di contratto e il prezzo corrente nel giorno dell'inadempienza,
oppure (sempre a scelta della Parte adempiente),
3) all'acquisto od alla vendita della parte non eseguita, da farsi a mezzo Pubblico Mediatore, che dovrà essere incaricato entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di inadempienza, con contestuale avviso alla Parte inadempiente; restano in tutti i casi a carico della Parte inadempiente le differenze e le spese delle procedure relative.
2. Saranno altresì a carico della Parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo calcolati in base al tasso di riferimento "B.C.E." maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza sino a quello del pagamento.
3. Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria o che convocasse i creditori per ottenere un concordato, stragiudiziale o giudiziale, o che comunque sospendesse notoriamente i pagamenti.
In tal caso l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente, previo avviso alla Controparte, al riacquisto od alla rivendita della merce o, a sua scelta, al rimborso delle differenze fra il prezzo di contratto e quello corrente, per tutte le quote del contratto non ancora eseguite, e quelle per consegne future.
Inoltre avrà diritto al rimborso od all'insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle differenze e spese; dovrà dare conto degli eventuali utili, con il diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.


ART. XX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Le Parti si impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità o alla esecuzione del presente contratto ad un arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova (C.A.), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

ART. XXI - ARBITRATO (estratto dal Reg.to della Camera Arbitrale C.C.S. di Genova)
Gli Arbitrati sono irrituali.
1. Qualunque contestazione insorta dal presente contratto sarà sottomessa, in prima istanza, a tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle Parti e il terzo dai primi due. Detti Arbitri saranno scelti esclusivamente fra i Soci della "Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi" di Genova.
2. L'arbitrato sarà instaurato in forza di contratto contenente la relativa clausola compromissoria.
In mancanza del contratto sottoscritto dalle Parti o altro accordo scritto avente valore contrattuale, sarà considerata valida e operante agli effetti del presente Regolamento, la "Conferma" del Mediatore redatta sui moduli tipo dell' "A.C.C.S.", così come le conferme emesse dai Mediatori su propri moduli conformi a testi preventivamente autorizzati dalla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova e presso la stessa depositati in fac-simile.
Potranno considerarsi valide altresì le Conferme di affari eseguiti, anche in parte, dai Contraenti, e/o quando la conclusione dell'affare in esse trascritto risulti sulla base di una qualche espressione di consenso scritto dalla Parte convenuta, in qualunque modo manifestato, successivamente all'invio della Conferma.
Le Conferme, quando non sottoscritte dai contraenti, dovranno essere inoltrate entro il giorno lavorativo successivo a quello della conclusione dell'affare a mezzo raccomandata senza busta e/o con qualsiasi mezzo rapido che permetta il riscontro dei tempi e termini dell'invio.
3. Per promuovere l'arbitrato la Parte interessata dovrà farne richiesta alla Controparte:
- entro i 7 (sette) giorni correnti dalla fine della consegna della merce per le contestazioni sulla qualità e/o condizionamento,
- entro 6 (sei) mesi dall'insorgere della controversia o entro sei mesi dai termini contrattuali di consegna o ritiro,
con la designazione del proprio Arbitro, esponendo i quesiti inerenti la controversia e presentando, negli stessi termini, alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi copia della domanda di arbitrato con allegata copia del documento contrattuale inerente la controversia.
4. Il Compratore dichiara di rinunciare ad ogni reclamo per condizionamento e/o qualità nel caso che non abbia indicato, con le modalità di cui sopra, al Venditore il nome dell'arbitro da lui scelto entro 7 (sette) giorni correnti (per i filieristi in debito corso) dalla fine della consegna della merce.
5. Non si potrà fare alcun arbitrato per condizionamento e qualità se non in base ai campioni prelevati in contraddittorio durante la consegna e rappresentanti la media della partita consegnata.
6. L'arbitrato per il condizionamento della merce dovrà avere inizio entro 7 (sette) giorni dall'arrivo dei campioni alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova; l'arbitrato per differenza di qualità, nei casi di vendita "su campione", dovrà avere inizio entro 20 (venti) giorni correnti dall'arrivo dei campioni alla Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
7. La ricorrenza dei requisiti richiesti al punto N. 2 (Art. 14 del Reg.to) darà diritto a ciascuna delle Parti di richiedere lo svolgimento della procedura arbitrale.
8. Qualora una delle Parti non provveda a nominare il suo Arbitro entro il termine di 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato (Art. 15 Reg.to), il Presidente, a richiesta e spese dell'altra Parte, previa verifica dell'esistenza di quanto esposto al punto N. 2 (Art. 14 Reg. to), e contro deposito di tutte le competenze e diritti relativi, rinnoverà l'invito a mezzo di lettera raccomandata a.r. (in caso di controversie per qualità e condizionamento, per telegramma e/o telex) fissando un termine, trascorso il quale assumerà la veste di mandatario della Parte convenuta e procederà, in luogo e vece della stessa, alla nomina dell'Arbitro ed alla firma dell'Atto di compromesso.
9. Nel caso in cui i due primi Arbitri, comunque nominati, non si accordino per la nomina del terzo Arbitro, detta nomina sarà devoluta al Presidente, su designazione di tre Consiglieri estratti a turno semestrale. Gli Arbitri eletti giudicheranno secondo gli Usi commerciali della Piazza di Genova, gli Statuti, il Regolamento e le norme della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
10. DECORRENZA DEI TERMINI - Trascorsi i termini sopra enunciati, la Parte richiedente non avrà più diritto di fare esperire l'arbitrato stesso, a meno che gli Arbitri non ritengano giustificato il ritardo.


ART. XXII - ARBITRATO DI APPELLO
1. Le decisioni degli Arbitri di prima istanza concernenti la constatazione del condizionamento della merce e le eventuali quantificazioni degli abbuoni sono definitive ed inappellabili.
Ogni altra decisione potrà essere appellata e l' "appello" potrà essere contr'appellato.

ART. XXIII - CONDIZIONI COMPLEMENTARI
1 Le decisioni arbitrali, sia di prima istanza (non appellate), sia di appello dovranno essere eseguite entro 15 (quindici) giorni correnti dalla data del loro ricevimento dai Contraenti risiedenti in Italia, ed entro 30 (trenta) giorni correnti qualora anche uno solo di essi risieda all'estero.
2. Qualora una delle Parti nei dovuti termini non dia adempimento ad una decisione arbitrale, il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, su domanda scritta dell'altra Parte, accertata l'inadempienza, provvederà affinché non si facciano ulteriori arbitrati, perizie, constatazioni di peso, analisi od altro per conto della Parte inadempiente, sia Socio o non Socio, e ciò fino a quando la decisione stessa non sarà eseguita, fatta eccezione però per quanto abbia relazione a contratti stipulati o rapporti intervenuti prima della constatazione di tale inesecuzione.
3. Del provvedimento preso verrà dato avviso per lettera raccomandata alle Parti interessate e per lettera semplice a tutti i Soci della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, alle Associazioni Consorelle ed eventualmente alla Borsa del luogo di origine del contratto.
4. Le Parti esonerano la Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova da qualunque responsabilità per tali comunicazioni.
5. Le Parti contraenti si impegnano a non intraprendere alcuna azione legale, se non per esigere il pagamento delle fatture e per rendere legalmente esecutiva una decisione arbitrale di prima istanza o d'appello.
6. Le Parti contraenti riconoscono che l'eventuale pendenza di azioni legali non potrà essere invocata per chiedere e/o ottenere revoche o sospensioni delle esecuzioni di decisioni arbitrali di prima istanza o d'appello e/o dell'emanazione delle sanzioni previste dal regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova.
Le Parti contraenti rinunziano irrevocabilmente ad eventuali impugnative e/o ricorsi per sospensione ex art. 700 c.p.c.
7. Le eventuali modifiche, cancellature ed aggiunte apportate d'accordo fra le Parti al testo a stampa del presente contratto non infirmeranno la validità del contratto stesso.
Mancando l'accordo, qualunque variante sarà considerata nulla e non avvenuta e non darà motivo alla risoluzione dell'affare.
8. Salvo la speciale competenza del Foro di Genova per quanto si riferisce alle pronunce di esecutorietà dei lodi arbitrali emessi in conformità dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e Semi di Genova, qualunque altra azione giudiziaria originata dal presente contratto dovrà essere promossa unicamente nel Foro del domicilio del Venditore.
9. La notificazione di qualsiasi atto alla parte residente all'estero potrà essere fatta al domicilio che la stessa dichiara di eleggere come con la firma del presente contratto elegge, presso l'intermediario dell'affare.


Le presenti "Condizioni generali" sono state concordate dalle categorie interessate, a mezzo di una commissione paritetica. Il presente contratto (Condizioni generali e particolari) è stato depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova.


Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione in tutte le sue parti, ivi compresa la clausola compromissoria, dal Compratore e dal Venditore, nonché eventualmente dall'Intermediario senza però sua personale responsabilità, firmando Egli nella sola sua predetta qualità.



Il Venditore ......................L'Intermediario........................... Il Compratore